Il Regolamento (UE) 2020/354 della commissione del 4 marzo 2020 che stabilisce un elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali e che abroga la direttiva 2008/38/CE è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 67 del 5.3.2020.

L’immissione sul mercato e l’uso dei mangimi sono disciplinati dal Reg. (CE) n. 767/2009, che all’art. 6 stabilisce che i mangimi destinati a particolari fini nutrizionali possono essere commercializzati unicamente se il loro uso previsto figura nell’elenco degli usi previsti definito in conformità dell’art. 10 dello stesso regolamento. Un elenco degli degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali è stato stabilito dalla Commissione europea con la direttiva 2008/38/CE, che all’allegato I, parte A, ha stabilito le disposizioni generali relative ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali. Visti gli sviluppi scientifici e tecnologici e delle prescrizioni in materia di etichettatura stabilite dal Reg. (CE) n. 767/2009, sono state riesaminate le disposizioni della direttiva.

Con i nuovi principi e norme per la commercializzazione e l’etichettatura specificati negli art. 11 e 17 del Reg. (CE) n. 767/2009, diverse voci dell’elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali di cui all’allegato I, parte B, della direttiva 2008/38/CE, sono diventate obsolete, parzialmente a causa di descrizioni inadeguate ed eccessivamente generiche nella colonna “Caratteristiche nutrizionali essenziali“. Oltre alle modifiche relative a tali caratteristiche, con questo regolamento si aggiungono alcuni fini nutrizionali specifici, che riguardano in particolare equini e cani. A fini di chiarezza e razionalizzazione, la direttiva 2008/38/CE viene abrogata e sostituita dal Reg. (UE) n. 2020/354 in modo che sia evitato il recepimento di elementi ulteriori da parte degli Stati Membri, considerando anche che le ultime modifiche apportate a tale direttiva erano già state introdotte successivamente per mezzo di regolamenti, dato che le disposizioni in questione non necessitavano di essere recepite negli ordinamenti nazionali. Le disposizioni generali per l’immissione sul mercato e l’uso di mangimi destinati a particolari fini nutrizionali sono inoltre stabilite dal Reg. (CE) n. 767/2009.

Qui di seguito, il contenuto degli articoli.

Articolo 1: prescrive che i mangimi destinati a particolari fini nutrizionali ai sensi del Reg. (CE) n. 767/2009 possono essere commercializzati unicamente se sono rispettate le disposizioni generali relative ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali stabilite nell’allegato, parte A, del Reg. (UE) n. 2020/354 e se il loro uso previsto è inserito nell’allegato, parte B, del presente regolamento e sono rispettate le disposizioni relative alla voce corrispondente.

Articolo 2: in deroga all’art. 1, i mangimi destinati a particolari fini nutrizionali che soddisfano le disposizioni della direttiva 2008/38/CE possono continuare a essere immessi sul mercato a condizione che sia stata presentata alla Commissione una domanda [art. 10 del Reg. (CE) n. 767/2009] per uno degli usi previsti dalla succitata direttiva prima del 25 marzo 2021 e finché la Commissione non abbia assunto una decisione sulla domanda.

Articolo 3: i mangimi destinati a particolari fini nutrizionali etichettati prima del 25 marzo 2022 conformemente alle norme applicabili prima del 25 marzo 2020 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

L’art. 4 dispone l’abrogazione della direttiva 2008/38/CE, mentre all’art. 5 sono riportate le specifiche per l’entrata in vigore del regolamento (ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea) e la relativa data di applicazione (25 dicembre 2020).

Come sopra indicato, l’Allegato al regolamento è costituito da due parti: la parte A reca le disposizioni generali relative ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali, la parte B costituisce l’elenco degli usi previsti, con le specifiche per: 

  • Particolare fine nutrizionale,
  • Caratteristiche nutrizionali essenziali,
  • Specie o categoria di animali,
  • Dichiarazioni nell’etichettatura,
  • Periodo di impiego raccomandato,
  • Altre disposizioni.

Il documento completo è disponibile qui.

 

Fonte: Eur-Lex