Il 19 febbraio, i rappresentanti del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo politico provvisorio su un nuovo quadro di certificazione volontaria per la rimozione del carbonio nell’UE.
Questo accordo, se formalmente adottato, segnerà un passo significativo verso una maggiore chiarezza e coerenza nell’attuazione delle misure di cattura del carbonio, essenziali per l’obiettivo dell’UE di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.
Ambito del regolamento
L’accordo estende l’ambito del regolamento alle riduzioni delle emissioni dal suolo e mantiene una definizione aperta delle rimozioni del carbonio, in linea con quella utilizzata dal Panel Intergovernativo sul Cambiamento Climatico (IPCC) delle Nazioni Unite. Differenzia anche tra le seguenti attività di rimozione del carbonio e riduzione delle emissioni, e quattro tipi corrispondenti di unità:
- Rimozione permanente del carbonio (immagazzinamento del carbonio atmosferico o biogenico per diversi secoli).
- Stoccaggio temporaneo del carbonio in prodotti a lunga durata (come costruzioni a base di legno) della durata di almeno 35 anni e che può essere monitorato in loco per l’intero periodo di monitoraggio.
- Stoccaggio temporaneo del carbonio attraverso il carbon farming (ad es. ripristino di foreste e suoli, gestione delle aree umide, praterie di fanerogame marine).
- Riduzione delle emissioni del suolo (attraverso il carbon farming), che include riduzioni del carbonio e del protossido di azoto grazie a pratiche specifiche di gestione del suolo, e attività che portino, complessivamente, a un miglioramento della cattura del carbonio nella biomassa.
Le ultime due attività devono durare almeno cinque anni per essere certificate e non devono portare all’acquisizione di terreni per scopi speculativi che influenzano negativamente le comunità rurali.
Entro il 2026, alla Commissione è affidato il compito di produrre una relazione sulla fattibilità della certificazione delle attività che portano alla riduzione delle emissioni diverse da quelle relative ai suoli (carbonio e protossido di azoto). La relazione si baserà su una metodologia di certificazione pilota per le attività che riducono le emissioni agricole dalla fermentazione enterica e dalla gestione del letame.
Le nuove norme si applicheranno alle attività che si svolgono nell’UE. Tuttavia, nel rivedere il regolamento, la Commissione dovrebbe, secondo Parlamento e Consiglio, considerare la possibilità di consentire lo stoccaggio geologico del carbonio nei paesi terzi vicini, a condizione che tali paesi si allineino agli standard ambientali e di sicurezza dell’UE.
Criteri e procedura di certificazione
L’accordo provvisorio mantiene l’esigenza espressa nella proposta della Commissione che le attività di rimozione del carbonio soddisfino quattro criteri generali per essere certificate: quantificazione, addizionalità, stoccaggio a lungo termine e sostenibilità.
Sulla base di questi criteri, la Commissione, assistita da un gruppo di esperti, svilupperà metodologie di certificazione personalizzate per diversi tipi di attività di rimozione del carbonio, al fine di garantire l’attuazione corretta, armonizzata e economica dei criteri di rimozione del carbonio. I co-legislatori hanno apportato alcune modifiche per definire più precisamente in base a quali criteri devono essere sviluppate le metodologie e hanno incluso un elenco di indicazioni su quali attività dovrebbero essere prioritarie.
I co-legislatori hanno concordato di mantenere gli elementi chiave del processo di certificazione a due fasi e il suo carattere volontario, ma hanno incluso ulteriori chiarimenti su come funziona il processo di certificazione.
Per quanto riguarda la sostenibilità del carbon farming i co-legislatori hanno aggiunto indicazioni su come devono essere intesi gli obiettivi di sostenibilità e hanno incluso che un’attività di carbon farming deve sempre generare almeno un co-beneficio per la biodiversità (compreso un miglioramento della salute del suolo e evitarne il degrado).
Utilizzo delle unità
Una volta che un’attività soddisferà i criteri di certificazione dell’UE e nazionali, potrà essere certificata e contribuirà agli obiettivi climatici dell’UE e alle contribuzioni determinate a livello nazionale (NDC) nell’ambito dell’accordo di Parigi. Tuttavia, l’uso delle unità certificate sarà limitato a questi scopi e non potrà contribuire alle NDC di paesi terzi o a regimi di conformità internazionali.
Monitoraggio e responsabilità
Il regolamento stabilisce chiare obbligazioni di monitoraggio e regole di responsabilità per gli operatori. Gli europarlamentari hanno concordato di distinguere tra il periodo di attività e il periodo di monitoraggio (che copre sempre almeno il periodo di attività) e hanno chiarito che gli operatori sono responsabili di affrontare eventuali casi di inversione (cioè il rilascio di CO2 nell’atmosfera) derivanti da un’attività di rimozione del carbonio durante il periodo di monitoraggio.
L’accordo invita la Commissione a includere chiari meccanismi di responsabilità nello sviluppo delle metodologie di certificazione. I meccanismi di responsabilità dovrebbero affrontare i casi di inversione e le conseguenze del monitoraggio incompleto o interrotto e della non conformità degli operatori durante il periodo di monitoraggio.
Prossimi passi
L’accordo deve ancora essere adottato dal Parlamento e dal Consiglio, dopodiché la nuova legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrerà in vigore 20 giorni dopo.