E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Italiana dell’11 marzo 2021 (GU Serie Generale n.60 del 11-03-2021), il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 che riporta le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. In generale, questo nuovo decreto adegua l’ordinamento italiano al nuovo regolamento europeo sui controlli ufficiali; il provvedimento mette in atto il fulcro della nuova legislazione comunitaria in materia, introducendo il principio della classificazione del rischio nella programmazione dei controlli di sanità animale e sicurezza alimentare. Inoltre, si completa la tracciabilità informatizzata dei farmaci veterinari con l’obbligo di registrazione dei trattamenti in formato elettronico dal 28 gennaio 2022 e vengono apportate modifiche al decreto 158/2006.

Il provvedimento entrerà in vigore dal 26 marzo 2021.

Le Autorità competenti del Regolamento (UE )2017/625 sono: il Ministero della Salute, il Ministero delle politiche agricole (Mipaaf), le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Aziende sanitarie locali.

Il Ministero della Salute è l’autorità centrale di riferimento per il Regolamento (UE) 2016/429, in quanto responsabile dell’organizzazione e del coordinamento dei previsti controlli per la prevenzione ed il controllo delle malattie animali trasmissibili. Inoltre, il Ministero della Salute è l’Autorità unica per i contatti dell’Italia con la Commissione europea e con gli altri Stati membri, in qualità di “organo di collegamento” nelle comunicazioni tra le Autorità competenti italiane.

Il Ministero delle politiche agricole (Mipaaf) è l’Autorità competente riguardo i controlli alimentari non sanitari, intervenendo anche sulle relazioni della filiera con nuove procedure di controperizia e di controversia. Per questo, il Decreto legislativo offre una base legale più solida contro le frodi.

All’interno del suddetto Decreto sono presenti 20 articoli che riportano le principali previsioni regolamentari del Regolamento 2017/625 (documento completo):

Art. 1

Finalità

1. Il presente decreto legislativo e’ finalizzato a adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625.

Art. 2

Autorità competenti e altro personale afferente alle autorità competenti

Il Ministero della salute, le regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze, sono le Autorita’ competenti designate, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attivita’ ufficiali nonche’ procedere all’adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative.

Art. 3

Piano di controllo nazionale pluriennale

Il Ministero della salute, designato, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera c) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, quale organismo unico di coordinamento, coordina, individuando modalita’ e strumenti condivisi le autorita’ competenti responsabili dei controlli ufficiali nei settori di cui all’articolo 1, comma 2 del medesimo regolamento, nella predisposizione del Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP), da approvare ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo le modalita’ di cui all’articolo 109 del Regolamento.

Art. 4

Controlli ufficiali e altre attività ufficiali

1. Le Autorita’ competenti di cui all’articolo 2, comma 1, effettuano regolarmente i controlli ufficiali su tutti gli stabilimenti e le attivita’ dei settori di cui al medesimo comma 1, in base alla categoria di rischio assegnata e con frequenza adeguata, tenendo conto dei criteri stabiliti dall’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), ed e) del regolamento.

Art. 5

Non conformità

1. Al fine di adottare provvedimenti proporzionati al rischio effettivo, le Autorita’ competenti di cui all’articolo 2, comma 1, valutano le non conformita’ rilevate nel corso dei controlli ufficiali e delle altre attivita’ ufficiali. Si definiscono come: a) non conformita’ minori (nc) quelle che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali; b) non conformita’ maggiori (NC) quelle che comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali.

Art. 6

Obblighi degli operatori

Nei limiti di quanto necessario allo svolgimento dell’attivita’ di controllo ufficiale e delle altre attivita’ ufficiali, compresa l’attivita’ di certificazione ufficiale, gli operatori dei settori di cui all’articolo 2, comma 1, assicurano alle autorita’ competenti o, qualora individuati, agli organismi delegati o designati, l’accesso:a) alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ai locali e agli altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze; b) ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni; c) agli animali e alle merci sotto il loro controllo; d) ai propri documenti, anche informatizzati, e a tutte le altre informazioni pertinenti.

Art. 7

Controperizia

Se opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile, le Autorita’ competenti di cui all’articolo 2, comma 1 assicurano che, nel prelevare il campione, ne sia prelevata una quantita’ sufficiente per rendere disponibili tutte le aliquote previste, compresa quella destinata all’operatore per consentire allo stesso l’esame di parte presso un laboratorio di sua fiducia accreditato e quella per consentirgli l’espletamento dell’eventuale fase relativa alla controversia. Queste ultime aliquote non vengono prelevate in caso di espressa rinuncia dell’operatore o di un suo legale rappresentante, rinuncia che deve essere annotata nel verbale di prelievo. In assenza di disposizioni specifiche europee e nazionali il campionamento viene effettuato secondo quanto riportato nell’allegato 1. Per ciascun campione prelevato e’ compilato a cura dell’autorita’ competente un verbale di campionamento secondo le indicazioni riportate nell’allegato 1.

Art. 8

Controversia

L’operatore dei settori di cui all’articolo 2, comma 1, che a seguito di controperizia effettuata con le modalita’ di cui all’articolo 7, comma 5 non condivida le valutazioni dell’autorita’ competente in merito alla non conformita’ puo’ attivare, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito sfavorevole, la procedura di controversia, richiedendo alle autorita’ competenti di potere far effettuare, a proprie spese, il riesame della documentazione relativa alla analisi, prova o diagnosi iniziale da parte dell’Istituto superiore di sanita’ (ISS). All’istanza l’operatore dovra’ allegare la ricevuta del pagamento eseguito a favore dell’ISS per le prestazioni richieste. L’ISS si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione, trasmettendo l’esito della valutazione documentale alle parti interessate, all’Autorita’ competente e, per conoscenza, al laboratorio ufficiale che ha effettuato la prima analisi, prova o diagnosi.

Art. 9

Laboratori ufficiali

I laboratori ufficiali individuati sono: a) l’Istituto superiore di sanità (ISS); b) gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS); c) i Laboratori di sanità pubblica delle unità sanitarie locali; d) i Laboratori delle agenzie per la protezione dell’ambiente (ARPA); e) i Laboratori designati quali laboratori nazionali di riferimento (LNR).

Art. 10

Laboratori nazionali di riferimento

Per tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza alimentare in base a quanto previsto dalla normativa vigente, il Ministero della salute, quale Autorita’ competente, nei settori di cui all’articolo 2, comma 1 del presente decreto, designa i laboratori nazionali di riferimento (LNR) per alimenti, mangimi, sanita’ animale e formulati fitosanitari. Nell’individuazione di tali LNR per ciascuno degli agenti patogeni e degli ambiti della sicurezza alimentare ritenuti prioritari, si tiene conto della presenza di eventuali Centri di referenza nazionale.

Art. 11

Laboratori di autocontrollo del settore mangimistico

I laboratori non annessi agli stabilimenti del settore mangimi che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo ed i laboratori annessi agli stabilimenti del settore mangimi che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per conto di altri operatori del settore mangimi devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.

Art. 12

Anagrafe degli stabilimenti e degli operatori e banche dati relative ai controlli ufficiali

Le Autorita’ competenti assicurano che gli stabilimenti e gli operatori riconosciuti, registrati o comunque autorizzati ai sensi delle normative vigenti relative ai settori di cui all’articolo 2, comma 1, siano inseriti nel sistema informativo del Ministero della salute o in altri sistemi in uso alle Autorita’ competenti regionali o locali ad esso collegati tramite cooperazione applicativa.

Art. 13

Disposizioni in materia di navi officina e di navi frigorifero

All’articolo 48 della legge 4 giugno 2010, n. 96, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Il Ministero della salute riconosce, ai
sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, le navi officina, le
navi frigorifero e le navi reefer ed effettua sulle stesse i controlli ufficiali previsti dal regolamento (UE) n. 2017/625. Laddove le navi operano in acque non territoriali i controlli ufficiali, su richiesta dell’operatore ed a sue spese, possono essere fatti in acque internazionali».

Art. 14

Disposizioni in materia di registrazione dei trattamenti di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158

Al fine di assicurare il completamento del sistema informatico di tracciabilita’ dei medicinali veterinari, dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi disciplinato dagli articoli 89 e 118 del decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193 e dall’articolo 8 del decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 90. Dal 28 gennaio 2022 (data dell’applicazione del Regolamento (UE) n. 2019/6), le registrazioni dei trattamenti verranno effettuate esclusivamente in formato elettronico.  Sarà un decreto del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, a definire i criteri e le modalita’ operative delle registrazioni in formato elettronico. La norma basa tutta la sua semplificazione su informazioni già presenti nel sistema che non devono essere riscritte su supporto cartaceo con possibilità di incorrere in errori di compilazione. Le informazioni obbligatorie che devono essere riportate sul registro infatti provengono dalla REV e l’allevatore che ha in carico il registro della propria azienda, deve soltanto registrare elettronicamente la data di inizio e di fine del trattamento

Art. 15

Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158

In sede di Conferenza Stato Regioni, nello schema di decreto proposto dal Governo sono state inserite alcune modifiche  al decreto legislativo 158/2006. Il provvedimento pubblicato in Gazzetta, all’articolo 15, innova il decreto 158  con particolare riguardo alla registrazione dei trattamenti in deroga e alle registrazioni a cura dei veterinari e degli allevatori e alla disciplina sanzionatoria. Le modifiche si raccordano inoltre con l’obbligo – dal 22 gennaio 2021- della tracciabilità informatizzata dei trattamenti. Gli allevatori ed i veterinari che hanno in cura gli animali sono tenuti a fornire all’autorita’ competente, su sua richiesta, ogni informazione relativa al rispetto delle norme.

Art. 16

Disposizioni in materia di macellazione per il consumo domestico privato

Al fine di consentire il mantenimento a livello nazionale di metodi e consumi tradizionali, e’ consentita la macellazione per autoconsumo al di fuori di stabilimenti registrati o riconosciuti. Le regioni disciplinano la pratica della macellazione per autoconsumo, nel rispetto dei seguenti principi: a) divieto di commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali; b) rispetto del benessere animale e divieto di macellazione rituale che non preveda lo stordimento degli animali; c) predisposizione di procedure regionali per la prevenzione delle zoonosi; d) possibilita’, da parte dei Servizi veterinari dell’ASL, di effettuare controlli a campione per verificare il rispetto delle condizioni di salute degli animali, di benessere animale, di igiene della macellazione e di corretto smaltimento dei sottoprodotti.

Art. 17

Disposizioni in materia di alimenti addizionati di vitamine e minerali e altre sostanze  ai sensi del Regolamento (CE) 1925/2006.

Gli operatori del settore alimentare notificano al momento dell’immissione in commercio al Ministero della salute gli alimenti addizionati di vitamine e minerali, come definiti dal regolamento (CE) 1925/2006, secondo le procedure di notifica previste dal Ministero della salute.

Art. 18

Abrogazioni

Sono abrogati una serie di provvedimenti.

Art. 19

Clausola di invarianza finanziaria

Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne’ minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita’ previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 20

Aggiornamenti tecnici relativi alle attività di campionamento

Le modalita’ di campionamento per le analisi, prove e diagnosi di laboratorio per gli aspetti relativi alle matrici afferenti agli ambiti di cui all’art. 2, comma 1, sono stabilite nell’allegato 1 al presente decreto, fermo comunque restando quanto previsto da norme europee.

 

Scarica il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 27 con i relativi allegati.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana