REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1602 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il documento sanitario comune di entrata che accompagna le partite di animali e merci fino alla loro destinazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 50, paragrafo 4,

considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione al fine di verificare la conformità alla legislazione dell’Unione relativa alla filiera agroalimentare.
(2) Poiché le norme che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni il DSCE dovrebbe accompagnare le partite in transito devono essere definite in un atto delegato distinto da adottare a norma dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, il presente regolamento dovrebbe applicarsi soltanto alle partite destinate all’immissione in commercio all’interno dell’Unione.
(3) Il regolamento (UE) 2017/625 prevede che le partite di animali e merci che entrano nell’Unione attraverso posti di controllo frontalieri designati debbano essere accompagnate dal documento sanitario comune di entrata («DSCE»). Una volta effettuati i controlli ufficiali e finalizzato il DSCE, le partite possono essere frazionate in diverse parti in funzione delle esigenze commerciali dell’operatore.
(4) Al fine di garantire la tracciabilità delle partite e un’adeguata comunicazione con l’autorità competente presso il luogo di destinazione, è opportuno stabilire norme relative alle condizioni e alle modalità pratiche in base alle quali il DSCE dovrebbe accompagnare le partite destinate all’immissione in commercio fino alla loro destinazione. È opportuno in particolare stabilire norme dettagliate relative al DSCE per i casi in cui le partite sono frazionate.
(5) Per garantire la tracciabilità delle partite frazionate presso il posto di controllo frontaliero dopo che siano stati effettuati i controlli ufficiali e che il DSCE sia stato finalizzato dall’autorità competente, è opportuno disporre che l’operatore responsabile della partita presenti altresì, mediante il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali («IMSOC») di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625 e per ciascuna parte della partita frazionata, un DSCE che dovrebbe essere finalizzato dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero e dovrebbe accompagnare ciascuna parte della partita frazionata fino alla destinazione dichiarata nel rispettivo DSCE.
(6) Per prevenire il riutilizzo fraudolento del DSCE, è opportuno disporre che le autorità doganali comunichino all’IMSOC le informazioni sul quantitativo della partita indicato nella dichiarazione in dogana, in modo da garantire che i quantitativi indicati in tale dichiarazione siano dedotti dal quantitativo totale autorizzato dichiarato nel DSCE. Le autorità doganali sono tenute a scambiarsi informazioni mediante i procedimenti informatici doganali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Ai fini del presente regolamento è opportuno utilizzare tali procedimenti informatici. Al fine di concedere alle autorità doganali tempo sufficiente per istituire tali procedimenti, è opportuno prevedere che l’obbligo di comunicare all’IMSOC le informazioni sul quantitativo delle partite si applichi in ciascuno Stato membro a decorrere dalla data in cui tali procedimenti diventano operativi in tale Stato membro o, se precedente, dal 1o marzo 2023.
(7) Dato che il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce in quali casi e a quali condizioni il documento sanitario comune di entrata («DSCE») di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625 deve accompagnare fino al luogo di destinazione ciascuna partita di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, destinata all’immissione in commercio («partita»).
2. Il presente regolamento non si applica alle partite in transito.

Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento, per «luogo di destinazione» si intende il luogo di consegna della partita per lo scarico finale, quale indicato nel DSCE.

Articolo 3

Casi in cui il DSCE accompagna le partite fino al luogo di destinazione

Ciascuna partita è accompagnata da un DSCE, indipendentemente dal fatto che essa sia o no frazionata presso il posto di controllo frontaliero o in seguito all’uscita dal posto di controllo frontaliero ma prima dell’immissione in libera pratica, conformemente all’articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 4

Condizioni applicabili al DSCE che accompagna le partite non frazionate

Se una partita non è frazionata prima dell’immissione in libera pratica conformemente all’articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, si applicano le seguenti prescrizioni:

a) l’operatore responsabile della partita provvede affinché una copia del DSCE, in formato cartaceo o elettronico, accompagni la partita fino al luogo di destinazione e fino alla sua immissione in libera pratica conformemente all’articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625;
b) l’operatore responsabile della partita indica nella dichiarazione in dogana presentata alle autorità doganali il numero di riferimento del DSCE e mantiene una copia del DSCE a disposizione delle autorità doganali conformemente all’articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013;
c) le autorità doganali comunicano all’IMSOC le informazioni relative al quantitativo della partita indicato nella dichiarazione in dogana e autorizzano a vincolare la partita a un regime doganale solo laddove il quantitativo totale indicato nel DSCE non sia superato. Tale prescrizione non si applica nei casi in cui la partita deve essere vincolata ai regimi doganali di cui all’articolo 210, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 5

Condizioni applicabili al DSCE che accompagna le partite frazionate presso il posto di controllo frontaliero

1. Se una partita deve essere frazionata presso il posto di controllo frontaliero, si applicano le seguenti prescrizioni:

a) nell’effettuare la notifica preventiva conformemente all’articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, l’operatore responsabile della partita dichiara nel DSCE il posto di controllo frontaliero come luogo di destinazione dell’intera partita;
b) una volta che l’autorità competente presso il posto di controllo frontaliero abbia finalizzato il DSCE per l’intera partita conformemente all’articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, l’operatore responsabile della partita chiede che la partita sia frazionata e presenta mediante l’IMSOC, per ciascuna parte della partita frazionata, un DSCE in cui dichiara il quantitativo, il mezzo di trasporto e il luogo di destinazione della parte pertinente della partita frazionata;
c) l’autorità competente presso il posto di controllo frontaliero finalizza i DSCE per le singole parti della partita frazionata conformemente all’articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, a condizione che la somma dei quantitativi dichiarati in tali DSCE non superi il quantitativo totale indicato nel DSCE per l’intera partita;
d) l’operatore responsabile della partita provvede affinché una copia del DSCE per ciascuna parte della partita frazionata, in formato cartaceo o elettronico, accompagni la parte pertinente della partita frazionata fino al luogo di destinazione ivi indicato e fino alla sua immissione in libera pratica conformemente all’articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625;
e) l’operatore responsabile della partita indica nella dichiarazione in dogana presentata alle autorità doganali il numero di riferimento del DSCE per ciascuna parte della partita frazionata e mantiene una copia del DSCE a disposizione delle autorità doganali conformemente all’articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013;
f) le autorità doganali comunicano all’IMSOC le informazioni relative al quantitativo della parte pertinente della partita frazionata indicato nella dichiarazione in dogana e autorizzano a vincolare tale parte a un regime doganale solo laddove il quantitativo totale indicato nel DSCE per la parte della partita frazionata non sia superato. Tale prescrizione non si applica nei casi in cui la partita deve essere vincolata ai regimi doganali di cui all’articolo 210, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 952/2013.
2. Nel caso di una partita non conforme da frazionare presso il posto di controllo frontaliero, laddove l’autorità competente presso il posto di controllo frontaliero ordini all’operatore di intraprendere una o più delle azioni di cui all’articolo 66, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 soltanto riguardo a una parte della partita, si applicano le seguenti prescrizioni:

a) in seguito alla finalizzazione del DSCE per l’intera partita, l’operatore responsabile di tale partita presenta per ciascuna parte della partita frazionata un DSCE in cui dichiara il quantitativo, il mezzo di trasporto e il luogo di destinazione di tale parte;
b) l’autorità competente presso il posto di controllo frontaliero finalizza i DSCE per le singole parti della partita frazionata conformemente all’articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, tenendo conto della decisione assunta per ciascuna parte della partita frazionata;
c) il paragrafo 1, lettere d), e) e f), si applica a ciascuna parte della partita frazionata.

Articolo 6

Condizioni applicabili al DSCE che accompagna le partite in regime di sorveglianza doganale frazionate dopo l’uscita dal posto di controllo frontaliero

Se una partita deve essere frazionata dopo l’uscita dal posto di controllo frontaliero e prima dell’immissione in libera pratica conformemente all’articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, si applicano le seguenti prescrizioni:

a) l’operatore responsabile della partita provvede affinché una copia del DSCE, in formato cartaceo o elettronico, accompagni ciascuna parte della partita frazionata fino alla sua immissione in libera pratica conformemente all’articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625;
b) per ciascuna parte della partita frazionata l’operatore responsabile della partita indica nella dichiarazione in dogana presentata alle autorità doganali il numero di riferimento del DSCE e mantiene una copia del DSCE a disposizione delle autorità doganali conformemente all’articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013;
c) per ciascuna parte della partita frazionata le autorità doganali comunicano all’IMSOC le informazioni relative al quantitativo indicato nella dichiarazione in dogana per tale parte e autorizzano a vincolare tale parte a un regime doganale solo laddove il quantitativo totale indicato nel DSCE non sia superato. Tale prescrizione non si applica nei casi in cui la partita deve essere vincolata ai regimi doganali di cui all’articolo 210, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.
Le seguenti disposizioni si applicano tuttavia in ciascuno Stato membro a decorrere dalla data in cui i procedimenti informatici doganali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 diventano operativi in tale Stato membro o, se precedente, dal 1o marzo 2023:
a) articolo 4, lettera c);
b) articolo 5, paragrafo 1, lettera f);
c) articolo 6, lettera c).

Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri della data in cui tali procedimenti informatici diventano operativi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

 

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Fonte: Eur-Lex