L’attuale standard di gestione della vitellaia, diffuso in particolar modo nell’allevamento delle bovine da latte, prevede l’attuazione di alcune misure quali ad esempio l’allontanamento precoce dalla madre o la tenuta in recinti individuali per i primi due mesi di vita, messe a punto negli anni per motivi principalmente di carattere sanitario legati al contenimento della diffusione di patologie tipiche del periodo neonatale. Ultimamente però il consumatore medio sembra ritenere queste pratiche inadeguate al benessere degli animali allevati, in quanto non rispetterebbero il senso di gregarietà tipico della specie bovina, e non garantirebbero spazi, cure da parte degli addetti e condizioni di allevamento sufficientemente confortevoli.

Sicuramente il settore, come già avvenuto per altri aspetti, si farà carico dei “desiderata” espressi dall’opinione pubblica, operando presto un decisivo cambiamento, ma nel frattempo le modalità di allevamento e le pratiche effettuate sono quelle che dal 1998 in avanti le leggi a livello europeo e nazionale hanno stabilito. Vediamo più nel dettaglio quali sono gli adempimenti per avere un sistema di allevamento del giovane bestiame coerente con quanto previsto.

Le prime indicazioni sul tema della protezione degli animali negli allevamenti sono state fornite attraverso l’allegato alla Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, che prevedeva i seguenti punti:

  1. Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.
  2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un’assistenza frequente dell’uomo, devono essere ispezionati almeno una volta al giorno.
  3. Deve essere disponibile un’adeguata illuminazione nei locali di stabulazione (fissa o mobile).
  4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato, e se necessario devono essere isolati in appositi locali muniti di lettiere asciutte o confortevoli.
  5. La libertà di movimento propria dell’animale deve essere garantita.
  6. Fabbricati e locali di stabulazione devono essere costruiti con materiali idonei e che garantiscano adeguata circolazione di aria ed illuminazione. Qualora gli animali siano allevati all’aperto è necessario garantire un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.
  7. Gli impianti automatici o meccanici devono essere ispezionati regolarmente e riparati qualora si evidenzino malfunzionamenti.
  8. Bisogna garantire un’alimentazione adeguata e una costante disponibilità di acqua.
  9. Le modalità di allevamento non devono causare lesioni o sofferenze.
  10. Le mutilazioni devono essere gestite secondo quanto previsto a livello nazionale.

Nella successiva Direttiva 119/2008 i requisiti di cui sopra sono stati ripresi e dettagliati specificatamente per i vitelli, come di seguito riportiamo.

Innanzitutto, si chiarisce che con il termine “vitello” si intende: “un animale della specie bovina di età inferiore a sei mesi”, e poi si definiscono nel corpo del testo le modalità di allevamento di tale categoria , che, dal 2006, sono diventate cogenti per tutte le aziende:

  • Possono essere allevati in recinto individuale per massimo 8 settimane (a meno che un veterinario certifichi che il suo stato di salute o il suo comportamento esige che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento). In questo caso le dimensioni minime del recinto devono essere: larghezza= h al garrese, lunghezza= lunghezza vitello (da punta naso ad estremità caudale) per 1,1. Le pareti divisorie (salvo di quelli destinati ad isolare gli animali malati) devono essere traforate per consentire un contatto diretto, visivo e tattile, tra i vitelli.
  • Oppure si possono utilizzare recinti collettivi per allevarli in gruppo, e lo spazio libero disponibile da garantire ad ogni vitello deve essere almeno :

– 1,5 mq per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi,

– 1,7 mq per ogni vitello di peso vivo pari tra i 150 chilogrammi ed i 220 chilogrammi;

– 1,8 mq per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 chilogrammi.

Nell’allegato I vengono aggiunti tutti i dettagli, che richiamano le tematiche della precedente Direttiva 98/58 ma che riportandoli al caso specifico dei vitelli:

  • I materiali per recinzioni e gabbie: non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
  • L’installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.
  • L’isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas
  • Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Le eventuali animali riscontrate devono essere risolte tempestivamente.

Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei vitelli in caso di guasti all’impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all’allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.

  • Bisogna garantire una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest’ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00. Dovrà inoltre essere disponibile un’illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento.
  • Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all’esterno almeno una volta al giorno. Quelli che necessitano di cure devono essere trattati tempestivamente.
  • I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a sé stesso senza difficoltà.
  • I vitelli non devono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un’ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e devono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi.
  • Deve essere somministrata un’alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/­ litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non dev’essere messa la museruola.
  • Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno, e poter avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo.
  • A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca. In caso però faccia molto caldo o siano malati devono disporre di acqua sin da subito in ogni momento.
  • Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere costruite ed installate in modo da ridurre al minimo eventuali contaminazioni.
  • Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima e comunque entro le prime sei ore di vita.

A livello nazionale, con Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 è stata attuata la direttiva 98/58/CE aggiungendo i seguenti requisiti specifici per i vitelli:

  1. È vietato taglio di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell’abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita.
  2. La castrazione è consentita per mantenere la qualità castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali.