REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/857 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2019

relativo al rinnovo dell’autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati a pecore da latte e capre da latte e che abroga il regolamento (CE) n. 226/2007 (titolare dell’autorizzazione Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2) La sostanza Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 è stata autorizzata per dieci anni come additivo per mangimi destinati a capre da latte e pecore da latte dal regolamento (CE) n. 226/2007 della Commissione.

(3) In conformità all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003 il titolare dell’autorizzazione ha presentato una domanda di rinnovo dell’autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati a capre da latte e pecore da latte, con la richiesta che l’additivo venga classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4) Nel parere del 5 luglio 2018 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati che dimostrano che l’additivo è conforme alle condizioni di autorizzazione.

(5) La valutazione della sostanza Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza l’autorizzazione di detto additivo dovrebbe essere rinnovata come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6) A seguito del rinnovo dell’autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 226/2007.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’autorizzazione dell’additivo specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 226/2007 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

Per consultare il Regolamento completo di allegato, clicca qui.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea