REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/899 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2019

che concerne il rinnovo dell’autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati ad agnelli da ingrasso, capre da latte, pecore da latte, bufale da latte, cavalli e suini da ingrasso e abroga i regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 188/2007, (CE) n. 232/2009, (CE) n. 186/2007 e (CE) n. 209/2008 (titolare dell’autorizzazione S.I. Lesaffre)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2)

La sostanza Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 è stata autorizzata per dieci anni come additivo per mangimi dal regolamento (CE) n. 1447/2006 della Commissione per gli agnelli da ingrasso, dal regolamento (CE) n. 186/2007 della Commissione per i cavalli, dal regolamento (CE) n. 188/2007 della Commissione per le capre da latte e le pecore da latte, dal regolamento (CE) n. 209/2008 della Commissione per i suini da ingrasso e dal regolamento (CE) n. 232/2009 della Commissione per le bufale da latte.

(3)

In conformità all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003 il titolare di tali autorizzazioni ha presentato le domande di rinnovo dell’autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 (in precedenza NCYC Sc 47) come additivo per mangimi destinati ad agnelli da ingrasso, capre da latte, pecore da latte, bufale da latte, suini da ingrasso e cavalli, con la richiesta che l’additivo venga classificato nella categoria «additivi zootecnici». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel parere del 13 giugno 2018 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati da cui risulta che l’additivo è conforme alle condizioni di autorizzazione.

(5)

La valutazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza l’autorizzazione di detto additivo dovrebbe essere rinnovata, come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

A seguito del rinnovo dell’autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 186/2007, (CE) n. 188/2007, (CE) n. 209/2008 e (CE) n. 232/2009.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’autorizzazione dell’additivo specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale» quando è usato per agnelli da ingrasso, capre da latte, pecore da latte, bufale da latte e suini da ingrasso, e al gruppo funzionale «promotori della digestione» quando è usato per i cavalli, è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

La sostanza Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 come additivo per mangimi alle condizioni indicate nell’allegato del presente regolamento e nei regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 186/2007, (CE) n. 188/2007, (CE) n. 209/2008 e (CE) n. 232/2009, le premiscele e i mangimi composti contenenti tale sostanza, etichettati in conformità a detti regolamenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 3

I regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 186/2007, (CE) n. 188/2007, (CE) n. 209/2008 e (CE) n. 232/2009 sono abrogati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

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Fonte: Eur-Lex