La presente circolare disciplina le modalità di accesso alla riserva nazionale ai fini dell’attribuzione dei titoli PAC e le relative procedure di verifica e controllo che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Ricordiamo che la riserva nazionale è costituita presso l’Organismo di coordinamento nell’ambito del Registro Nazionale Titoli ed è annualmente alimentata dagli importi corrispondenti a: titoli che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi, titoli non attivati dagli agricoltori per un periodo di due anni consecutivi, titoli restituiti volontariamente dagli agricoltori, titoli indebitamente assegnati.

Requisiti di ammissibilità generali per l’accesso alla riserva nazionale

Per accedere alla riserva nazionale, ci si attiene al possesso di requisiti specifici:

  1. essere agricoltori in attività;
  2. essere persone fisiche di età compresa tra diciotto anni compiuti al momento di presentazione della domanda e sessanta anni compiuti nell’anno oppure persone giuridiche il cui rappresentante legale è di età non superiore a sessanta anni nell’anno della presentazione della domanda;
  3. numero di ettari ammissibili che l’agricoltore detiene in base a un legittimo titolo di conduzione alla data del 15 maggio dell’anno di domanda (per effettuare il conteggio);
  4. superficie minima ammissibile non inferiore ad un ettaro.

Fattispecie di accesso alla riserva nazionale

Sono previste le seguenti cinque fattispecie di accesso:

Provvedimenti amministrativi o decisioni giudiziarieA) Giovane agricoltore: si rimanda a quanto riportato nella circolare dedicata (vedi anche il nostro articolo “Giovane agricoltore: pubblicata la circolare Agea su requisiti e procedure di controllo”)

B) Nuovo agricoltore: inizia l’attività agricola in qualità di capo azienda nell’anno civile 2021 o in qualsiasi anno successivo e presenta domanda entro in due anni dall’avvio dell’attività (se attività iniziata prima del 2021 non risulta ammissibile); ha un età compresa tra i 41 anni e 60 anni compiuti; è in possesso dei requisiti di istruzione e competenza definiti a pagina 7 della Circolare

C) Contrasto all’abbandono delle terre: l’accesso può avvenire per due distinte tipologie di superfici: quelle, temporaneamente inammissibili, soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo aziendale connessi ad una forma di intervento pubblico unionale, nazionale, regionale o realizzato da altri enti pubblici, compresa l’adesione a misure agroambientali, che al termine dell’impegno riacquistano le condizioni di ammissibilità; oppure quelle situate in zone classificate montane o soggette a vincoli naturali significativi.

D) Compensazione di svantaggi specifici: destinata agli agricoltori che detengono superfici situate in zone con svantaggi specifici.

F) Provvedimenti amministrativi o decisioni giudiziarie:  si tratta di titoli che possono essere ottenuti e calcolati a seguito di decisioni giudiziarie o provvedimenti amministrativi, compresi la definizione di contenziosi relativi alla disponibilità di superfici necessarie per l’attribuzione dei titoli nelle quali l’interessato è direttamente coinvolto. Una volta definita la controversia di natura giudiziaria o amministrativa, e soddisfatti i requisiti previsti, l’agricoltore può accedere alla riserva nazionale.

Modalità di attribuzione e di calcolo dei titoli 

  • Fattispecie A e B: possono sia ricevere titoli ex novo che incrementare il valore dei titoli già detenuti fino a raggiungere il valore medio nazionale dei titoli nell’anno di assegnazione. Questo valore è calcolato dall’Organismo di coordinamento dividendo il massimale nazionale per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, riferito all’anno di assegnazione, escluso l’importo della riserva nazionale, per il numero dei titoli assegnati. Le modalità di calcolo dei titoli sono riportate nell’Allegato 1 alla presente circolare. Le due fattispecie in esame, insieme alla fattispecie F, sono considerate prioritarie nell’attribuzione dei titoli e, pertanto, tutte le richieste risultate ammissibili devono trovare soddisfazione integrale. In caso di titoli detenuti in affitto o qualsiasi altra tipologia di cessione temporanea, il beneficiario dell’eventuale aumento del valore dei titoli è unicamente l’affittuario/cessionario avente diritto all’accesso alla riserva nazionale. L’accesso alla riserva nazionale per le fattispecie A e B è consentito una sola volta, e una esclude l’altra.
  • Fattispecie C e D: possono sia ricevere titoli ex novo che incrementare il valore dei titoli già detenuti fino a raggiungere il valore medio nazionale dei titoli nell’anno di assegnazione. Detto valore è calcolato dall’Organismo di coordinamento dividendo il massimale nazionale per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, riferito all’anno di assegnazione, escluso l’importo della riserva nazionale, per il numero dei titoli assegnati. Le specifiche modalità di calcolo dei titoli sono riportate nell’Allegato 1 alla presente circolare di cui costituisce parte sostanziale ed integrante.
  • Fattispecie F: L’agricoltore ha diritto a ricevere il numero e il valore dei titoli conseguenti alla decisione o al provvedimento amministrativo. I titoli calcolati ed assegnati sono ammessi a pagamento a partire dalla campagna nella quale sono assegnati.

Presentazione della richiesta di accesso alla riserva nazionale e controlli istruttori

L’accesso alla riserva nazionale va richiesto attraverso la domanda unica. Gli Organismi pagatori eseguono i controlli amministrativi automatizzati sul 100% delle domande di accesso alla riserva nazionale, utilizzando a tal fine anche i dati e le informazioni messi a disposizione da AGEA nell’ambito del SIGC. I controlli effettuati sulla domanda di accesso alla riserva nazionale sono riportati nell’Allegato 2 alla presente circolare. L’esito delle istruttorie viene pubblicato su un apposito Registro delle domande di accesso alla riserva nazionale (di seguito Registro DAR) istituito nell’ambito del SIAN. L’istruttoria di tutte le domande di accesso alla riserva nazionale, per tutte le fattispecie e per tutti requisiti, sia di carattere generale che specifici per la singola fattispecie, da eseguirsi anche mediante la documentazione che l’agricoltore ha l’onere di rendere disponibile al competente Organismo pagatore, deve essere svolta entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda di accesso alla riserva nazionale.

Per eventuali approfondimenti è possibile scaricare QUI il testo completo della circolare.

Fonte: Agea

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