Nella giornata del 17.10.2022, sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è stata pubblicata la domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione della Robiola di Roccaverano da parte del Consorzio di Tutela.

Le voci del disciplinare interessate dalla modifica sono:

  1. Denominazione del prodotto
  2. Zona geografica
  3. Metodo di produzione
  4. Legame
  5. Etichettatura

1- In merito alla denominazione del prodotto la modifica riguarda l’aggiunta del nome «Roccaverano» oltre a «Robiola di Roccaverano».

2- Per ciò che riguarda la zona geografica la modifica è relativa all’articolo 3 del disciplinare di produzione e il punto 4 del documento unico, e vede l’aggiunta del comune di Cartosio alla zona geografica della DOP. Questo presenta una prevalenza prativa della SAU totale (38 % come prati polifiti) e questo giustifica la richiesta in relazione alla stanzialità e bassa intensità degli allevamenti caprini indirizzati a questa produzione casearia. Vi è inoltre una connessione agronomica e produttiva all’interno dello stesso comune di Cartosio. Infatti vi sono alcune aziende con centro aziendale nell’areale di produzione della «Robiola di Roccaverano»/«Roccaverano» che conducono appezzamenti a prato polifita, destinato quindi alla produzione di un foraggio con le stesse caratteristiche di quello della «Robiola di Roccaverano»/«Roccaverano» ma che si trovano nella zona di Cartosio non compresa dal disciplinare vigente.

3- Per il metodo di produzione la modifica interessa l’articolo 4 del disciplinare di produzione e il punto 3.3 del documento unico relativamente alla materia prima utilizzata. Ad oggi è permesso l’uso esclusivo di latte crudo delle razze Roccaverano e Camosciata Alpina e loro incroci, proveniente esclusivamente dall’area di produzione e da mungiture consecutive, effettuate in un arco di tempo tra le 24 e le 48 ore. L’alimentazione dei caprini è ottenuta dal pascolamento degli animali nel periodo compreso fra il 1° marzo ed il 30 novembre e dall’utilizzo di foraggi verdi e/o conservati e granella di cereali, cereali, leguminose, oleose e loro trasformazioni. Gli appezzamenti di prato, prato-pascolo e bosco devono essere iscritti in un elenco tenuto dall’Organismo di controllo. L’alimentazione degli animali deve provenire dalla zona di produzione per una quota percentuale superiore all’80%. È vietato l’uso di insilati di mais e di foraggio. Tutta l’alimentazione degli animali non deve contenere organismi geneticamente modificati. È vietato l’utilizzo di latte proveniente da allevamenti senza terra.

4- La modifica del legame riguardante l’articolo 7 del disciplinare di produzione e il punto 5 del documento unico è relativa all’ultimo paragrafo della parte sulla specificità della zona geografica. La modifica elimina i riferimenti agli ovini e bovini.

5- Per l’etichettatura la modifica interessa l’articolo 8 del disciplinare e il punto 3.7 del documento unico portando all’unione del disciplinare e del documento unico in cui vengono fornite le linee guida per l’immissione in commercio del formaggio con le varie caratteristiche di imballaggio ed etichettatura.

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Fonte: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea