Arriva la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 27 giugno 2019: «Rinvio pregiudiziale – Prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari – Regolamento (CEE) n. 3950/92 – Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma – Determinazione del contributo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare dovuto – Riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati – Misura nazionale che riassegna i quantitativi inutilizzati sulla base di criteri obiettivi di priorità».

La sentenza fa chiarezza rispetto alla controversia tra un’azienda italiana, Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele ubicata nel vicentino, ed AGEA, in merito alla perequazione nazionale delle quote latte per il periodo di commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari che va dal 1° aprile 2000 al 31 marzo 2001. Nello specifico, AGEA aveva negato all’azienda la redistribuzione delle quote latte in conformità alle norme italiane, che definiscono categorie specifiche per la redistribuzione entro le quali l’azienda non sarebbe rientrata. La controversia è partita con una prima risposta del TAR del Lazio, per poi arrivare in appello al Consiglio di Stato che ha rimandato la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Per quanto riguarda la questione pregiudiziale, la richiesta fatta dal giudice del rinvio è se “l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92 debba essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro decida di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, tale riassegnazione deve essere effettuata, tra i produttori che hanno superato i propri quantitativi di riferimento, in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore, oppure se detta riassegnazione possa essere effettuata secondo criteri obiettivi di priorità fissati dal suddetto Stato membro“. La conclusione alla quale arriva la Corte di Giustizia UE, dopo una approfondita analisi del diritto è che “l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro decida di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, tale riassegnazione deve essere effettuata, tra i produttori che hanno superato i propri quantitativi di riferimento, in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore.”. In sostanza, il criterio sopra citato è l’unico applicabile per la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, come si legge nel documento. Per quanto riguarda le riassegnazioni in base a criteri stabiliti dallo Stato membro, nel Reg. (CE) n. 1788/2003 si legge tra i considerando:

“2) Per mettere a frutto l’esperienza acquisita [e] in un intento di semplificazione e chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento [n. 3950/92] e sostituirlo riorganizzando e chiarendo le norme vigenti.

(…)

14) Allo scopo di mantenere una certa duttilità nella gestione del regime, è opportuno autorizzare gli Stati membri a riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, a livello nazionale o tra gli acquirenti“.

ed ai sensi dell’art. 10. 3:

A seconda della decisione dello Stato membro, il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto è stabilito, previa riassegnazione o meno della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne, proporzionalmente ai quantitativi di riferimento individuali a disposizione di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che devono essere fissati dagli Stati membri,

a) a livello nazionale in base al superamento del quantitativo di riferimento a disposizione di ciascun produttore;

b) oppure in un primo tempo a livello dell’acquirente e successivamente, se del caso, a livello nazionale“.

A tal proposito, al punto 47 di analisi sulla questione pregiudiziale, nella sentenza della Corte di Giustizia UE si legge:

È tuttavia pacifico che il regolamento n. 1788/2003, entrato in vigore il 28 ottobre 2003 e applicabile a partire dal 1° aprile 2004, non è applicabile ratione temporis alla controversia di cui al procedimento principale, che concerne il periodo di commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero‑caseari che va dal 1° aprile 2000 al 31 marzo 2001“. Nello specifico, i criteri previsti dalla normativa italiana in materia non si applicano nel caso specifico dell’Azienda Agricola Barausse.