Dopo l’approvazione in Conferenza Stato-Regioni, il 16 dicembre scorso il Masaf ha emanato il D.M. 16 dicembre 2022 n. 646632 recante l’istituzione del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia (Sqnz) sulla base del regolamento delegato Ue 126 del 2022 (disponibile QUI). 

Il presente decreto istituisce il regime di qualità, che comprende la certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari di provenienza zootecnica, secondo i seguenti criteri:

  1. la specificità del prodotto finale che ne deriva deve rispondere ad obblighi tassativi che garantiscono: caratteristiche specifiche del prodotto, particolari metodi di produzione, oppure una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
  2. il SQNZ è aperto a tutti i produttori;
  3. il SQNZ prevede disciplinari di produzione vincolanti , il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
  4. il SQNZ è trasparente e assicura una tracciabilità completa dei prodotti.

I prodotti ottenuti con l’applicazione di un disciplinare di produzione riconosciuto nell’ambito del SQNZ, possono essere identificati con la dicitura “prodotto da allevamento sostenibile”.

I disciplinari di produzione devono essere redatti secondo le Linee Guida di cui all’Allegato I al presente Decreto, riconosciuti ed autorizzati dal Ministero che valuta se soddisfano le condizioni di cui al presente decreto. Nell’ambito delle diverse tipologie di prodotto afferenti ad una stessa specie zootecnica, possono essere riconosciuti uno o più disciplinari di produzione purché diversificabili in base alle caratteristiche specifiche del processo produttivo e/o prodotto. I disciplinari di produzione sono associati ad uno specifico piano di controllo il rispetto del quale è verificato da un ‘autorità/organismo di controllo. Quelli afferenti ai sistemi di qualità riconosciuti ed autorizzati dalle Regioni possono essere riconosciuti ed autorizzati come disciplinari di produzione afferenti al SQNZ su richiesta della regione stessa che li ha riconosciuti. Le denominazioni dei disciplinare di produzione afferenti il SQNZ possono essere utilizzate solo per identificare e/o comunicare le relative produzioni certificate. La Commissione SQNZ, istituita presso il Ministero, è l’organo preposto alla valutazione dei disciplinari.

Soggetti proponenti

Possono presentare i disciplinari: le Regioni, le organizzazioni dei produttori, le associazioni di organizzazione di produttori, le organizzazioni interprofessionali,  le associazioni di produttori agricoli, i consorzi tra imprese agricole, le cooperative agricole ed il consorzio di promozione e valorizzazione dei prodotti SQNZ. Il soggetto proponente, ad eccezione delle Regioni, deve dimostrare di rappresentare almeno il 30% (in quantità o in valore) della produzione nazionale del prodotto oggetto del disciplinare riferita all’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda di riconoscimento. Al fine di assicurare gli sbocchi di mercato, il soggetto proponente deve produrre documentazione che dimostri la rispondenza agli stessi in termini di domanda e/o distribuzione. Entro 60 giorni dalla data di richiesta di riconoscimento di un disciplinare, viene convocata la Commissione SQNZ che dovrà esprimere parere entro 30 giorni dalla data di convocazione. Se risulterà positivo si procede con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana affinché tutti i soggetti interessati possano visionarlo ed esprimere eventuali osservazioni, che verranno valutate dalla Commissione entro 30 giorni dal ricevimento. Quando la valutazione finale sarà favorevole il disciplinare verrà approvato con decreto apposito e pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero. Nel caso invece di valutazione sfavorevole la richiesta di riconoscimento viene archiviata.

Piano di controllo tipo e Piano di controllo

Il Ministero redige un piano di controllo tipo dove stabilisce i requisiti minimi essenziali per la verifica dei requisiti caratterizzanti il disciplinare di produzione in questione. Sulla base di questo piano di controllo tipo, l’autorità/organismo di controllo definisce il piano di controllo attraverso cui verificare il rispetto dei requisiti di processo e/o prodotto contenuti nel disciplinare di produzione approvato.

Autorità/Organismi di controllo

Gli enti che volessero svolgere attività di controllo e certificazione del SQNZ devono essere in possesso di autorizzazione vigente in uno dei settori citati all’articolo 1 lettera i) del Regolamento 2017/625 e devono chiedere al Ministero, attraverso un’istanza, di essere inseriti nell’apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero stesso. La vigilanza sull’attività svolta è affidata al ICQRF e alle Regioni.

Adesione degli operatori

Ad un disciplinare approvato possono aderire operatori singoli o associati che si impegnino a rispettarne i requisiti e si assoggettino ai controlli stabiliti dall’autorità/organismo di controllo autorizzato dal Ministero. I nominativi sono riportati in apposito elenco che l’Ente di controllo mantiene aggiornato unitamente alle quantità prodotte per singola tipologia di prodotto.

Etichettatura e presentazione

Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011, nella presentazione, nella pubblicità e nell’etichettatura degli imballaggi e dei prodotti ottenuti in conformità al SQNZ  dovranno essere riportate le seguenti informazioni obbligatorie:

a) la denominazione del prodotto prevista dallo specifico disciplinare di produzione SQNZ;
b) la dicitura “Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica (o suo acronimo SQNZ) riconosciuto dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (o suo acronimo Masaf)”;
c) il Paese di origine e di allevamento degli animali, ove non sia previsto da specifica normativa.

che dovranno comparire:

  • nel campo visivo principale dell’etichettatura, quando i componenti di origine animale provenienti da allevamenti certificati SQNZ costituiscono l’unico ingrediente o gli ingredienti certificati sono presenti nel loro insieme in percentuale maggiore o uguale al 75% nel prodotto ottenuto e commercializzato per il consumo finale.
  • nell’elenco degli ingredienti quando i componenti di origine animale provenienti da allevamenti certificali SQNZ, nel loro insieme sono presenti in percentuale minore al 75% del prodotto ottenuto e commercializzato per il consumo finale.

Oltre a queste indicazioni, nella presentazione, nella pubblicità e nell’etichettatura dei prodotti ottenuti in conformità al SQNZ possono essere presenti le seguenti ulteriori informazioni :
a) il nome e/o il marchio aziendale del produttore e/o dell’organizzazione titolare della certificazione di conformità SQNZ;
b) il marchio registrato dal consorzio di valorizzazione;
c) la denominazione e/o il logo dell’autorità/organismo d i controllo che ha rilasciato la certificazione di conformità al SQNZ;
d) gli elementi identificativi di altre certificazioni volontarie;
e) le eventuali ulteriori informazioni, contenute nei Disciplinari di produzione del SQNZ.
Nei prodotti alimentari non è ammessa la contemporanea presenza di «ingrediente comparabile», di cui uno certificato SQNZ e l’altro non certificato ai sensi del presente decreto.

Consorzio di promozione e valorizzazione dei prodotti SQNZ

Con successivo decreto il Ministero individuerà i requisiti per il riconoscimento del consorzio di promozione e valorizzazione dei prodotti SQNZ, costituito da operatori singoli e associati che partecipano al SQNZ, con finalità di compiti consultivi, di assistenza tecnica, di promozione e valorizzazione dei prodotti SQNZ e di vigilanza sul mercato.

Valorizzazione dei prodotti SQNZ

Ministero, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano promuoveranno l ‘utilizzo e il consumo dei prodotti ottenuti in conformità al SQNZ attribuendo loro, ad esempio, titolo preferenziale nell’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi o di  forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva. Per favorire la diffusione del SQNZ il Ministero: promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del SQNZ; prevede interventi, nel limite massimo previsto dalla cogente regolamentazione europea, al sostegno dei produttori che aderiscono al SQNZ attraverso il rispetto del disciplinare di produzione; sostiene le attività di promozione e valorizzazione del SQNZ anche  attraverso  quelle realizzate dal consorzio.

Il decreto presegue poi con l’allegato 1 intitolato “Linee Guida per la redazione dei disciplinari di produzione per i prodotti zootecnici afferenti al sistema qualità zootecnia” , nel quale vengono fornite le indicazioni per presentare l’istanza di riconoscimento di un disciplinare e dettagliati i contenuti che in questo devono essere presenti. In particolare si esplicitano i seguenti aspetti:

  1. presentazione dell’istanza;
  2. contenuto dell’istanza;
  3. contatti;
  4. rappresentatività del soggetto proponente;
  5. nome del prodotto da riconoscere nel SQNZ;
  6. descrizione sintetica degli elementi che determinano la qualità superiore;
  7. relazione sugli sbocchi di mercato attuali o prevedibili e sul potenziale produttivo;
  8. disciplinare di produzione;

L’intero decreto è consultabile cliccando QUI!