MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 21 gennaio 2019
Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019. (19A02334)
(GU n.85 del 10-4-2019)

Capo I
Disposizioni generali

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione dell’8 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione dell’8 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l’art. 27, concernente, tra l’altro, gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l’art. 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l’altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita’ atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un’emergenza ambientale, nonche’ un sostegno finanziario per i fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversita’ atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un’emergenza ambientale ed altresi’ un sostegno per uno strumento di stabilizzazione del reddito per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico calo di reddito;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 1307/2001 e (CE) n. 1234/2007;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita’ delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; Visti gli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;
Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con decisione C (2015) 8312 del 20 novembre 2015, cosi’ come risultante dall’ultima modifica approvata con decisione C (2018) 6758 del 9 ottobre 2018, ed in particolare la misura 17 «Gestione del rischio»;
Considerate le misure di sostegno alla gestione del rischio attivate nell’ambito di taluni Programmi di sviluppo rurale regionali 2014-2020 ed in particolare la misura 5 «Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamita’ naturali ed eventi catastrofici», prevista dall’art. 18 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e le sottomisure 8.3 «Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamita’ naturali ed eventi catastrofici» e 8.4 «Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamita’ naturali ed eventi catastrofici», previste dall’art. 24 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
Considerato il Piano nazionale di sostegno del settore ortofrutta in attuazione del citato regolamento (UE) n. 1308/2013;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi’ come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg. n. 623, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2015, n. 82, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale ed il relativo decreto direttoriale n. 15757 del 24 luglio 2015 con il quale sono state impartite le opportune disposizioni applicative coerentemente con il regolamento (UE) n. 702/2014 – regime di aiuti in esenzione SA.49425(2017/XA); Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2015, n. 59, e successive modificazioni, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio;
Considerati il Piano assicurativo individuale (di seguito PAI), il Piano di mutualizzazione individuale (di seguito PMI) ed il Piano di stabilizzazione del reddito aziendale (di seguito PiSRA) di cui all’allegato B, lettere b) ed f), del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all’art. 36, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in attesa del relativo aggiornamento per effetto delle modifiche introdotte al Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 2017/2393;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante «Regolamento recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017 ed, in particolare, l’art. 1, comma 4, ai sensi del quale alla Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) compete, tra l’altro, la gestione delle misure di aiuto nazionali per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati, per la copertura dei rischi climatici sulle coltivazioni e le strutture aziendali, i rischi parassitari sulle produzioni vegetali, le malattie epizootiche e lo smaltimento delle carcasse negli allevamenti zootecnici;
Considerato, inoltre che il sopracitato decreto 7 marzo 2018 individua la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) come Autorita’ di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall’Unione europea;
Considerate le richieste pervenute da parte della Regione Piemonte, della Regione Lombardia, della Regione Veneto, della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Regione Emilia-Romagna, della Regione Lazio e della Regione Sardegna;
Considerate le proposte presentate in sede di confronto tecnico dalle organizzazioni professionali agricole, dall’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e dagli Organismi collettivi di difesa (ASNACODI);
Ritenuto di accogliere le proposte che migliorano la funzione di indirizzo del Piano verso gli obiettivi del Programma di sviluppo rurale nazionale e favoriscono l’adozione di strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole e un ampliamento delle imprese assicurate anche mediante una migliore distribuzione territoriale e settoriale;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 17 gennaio 2019;

Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, dal regolamento (UE) n. 1305/2013, dal regolamento (UE) n. 1308/2013, cosi’ come modificati dal regolamento (UE) n. 2017/2393 e dal Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020.

Capo II
Polizze assicurative

Art. 2
Produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalita’ stabilite dal presente capo, i premi delle polizze assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici.
2. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull’intero territorio nazionale per l’anno 2019, si considerano assicurabili le produzioni vegetali, animali, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell’allegato 1. Le tipologie colturali delle produzioni vegetali di cui all’allegato 1, assicurabili con polizze agevolate, sono individuate nell’allegato 2.
3. Le definizioni delle avversita’ atmosferiche e delle garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata, sono riportate nell’allegato 4.

[…]

Art. 5
Coperture assicurative per gli allevamenti e le produzioni animali

1. I costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le cause di morte da epizoozie elencate all’allegato 1, punto 1.7, sempre che non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali. Le polizze possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause.
2. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, cosi’ come riportate nell’elenco di cui all’allegato 1, punto 1.7.
3. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all’allegato 1, punto 1.8, possono coprire anche le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali.
4. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell’imprenditore agricolo, conformemente all’art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni, ad eccezione delle polizze di cui al successivo art. 7, comma 4, lettera b), punto 2), relative allo smaltimento carcasse.
5. Per le garanzie mancata produzione di latte e mancata produzione di miele, il riconoscimento formale del verificarsi dell’evento si considera emesso quando il perito incaricato dalla Compagnia di assicurazione di stimare il danno, verificati i dati meteo, e l’esistenza del nesso di causalita’ tra evento/i e danno/i, anche su allevamenti limitrofi, accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 4. La quantificazione del danno dovra’ essere valutata tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualita’.
6. Per le coperture mancato reddito e abbattimento forzoso, il riconoscimento formale dell’evento coincide con l’emissione del provvedimento dell’autorita’ sanitaria. A seguito di tale emissione, il perito incaricato dalla Compagnia di assicurazione di stimare il danno, verificata l’esistenza del nesso di causalita’ tra evento/i e danno/i, accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 4.
7. La copertura assicurativa e’ riferita all’intero ciclo produttivo/accrescimento di ogni singolo allevamento o all’anno solare.
8. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere l’intero allevamento ovvero l’intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale di cui all’allegato 1, punto 1.7, allevata all’interno di un territorio comunale.
9. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, ferma restando la possibilita’ di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non e’ consentita la stipula di piu’ polizze ovvero di piu’ certificati di adesione a polizze collettive per ogni PAI; ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al comma 4 deve essere calcolata per l’intero prodotto di cui all’allegato 1 per comune.
10. Il risarcimento dei costi di smaltimento delle carcasse animali deve essere erogato in termini di servizio prestato e non puo’ comportare pagamenti diretti ai beneficiari. Le compagnie di assicurazione provvedono a versare il risarcimento direttamente agli operatori o agli organismi economici che hanno prestato ai beneficiari il servizio di rimozione e di distruzione dei capi morti.

 

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Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana