Nella Gazzetta Ufficiale GU L 366 del 4 novembre 2020, è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2020/1625 della Commissione del 25 agosto 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova. Nello specifico, si tratta di una modifica al Reg. (UE) n. 2019/2035 che aggiunge un’ulteriore deroga per gli ovini e i caprini giovani detenuti, in modo che agli operatori non siano imposti oneri e costi sproporzionati e si garantisca al contempo la tracciabilità degli ovini e dei caprini detenuti e il corretto funzionamento del sistema di identificazione e registrazione di tali animali.

La modifica nasce dalle osservazioni ricevute da alcuni portatori di interessi e da alcuni Stati membri dopo l’adozione del Reg. (UE) n. 2019/2035. Nello specifico, le osservazioni sono state presentate sulle particolari deroghe previste dall’art. 46 rispetto alle prescrizioni in materia di tracciabilità degli ovini e dei caprini detenuti stabilite all’art. 45 della stessa norma. Tra queste vi è la possibilità per gli operatori che detengono ovini e caprini di età inferiore a 12 mesi di identificare i loro animali mediante un unico marchio auricolare elettronico recante in modo visibile il numero di registrazione unico e il codice di identificazione quando tali animali sono destinati a essere trasportati al macello nello stesso Stato membro dopo essere stati oggetto di raccolta o di ingrasso. Le preoccupazioni segnalate riguardano le possibili implicazioni dell’applicazione di tale deroga, ritenuta troppo gravosa per gli allevatori di ovini e caprini, soprattutto in considerazione del basso prezzo di mercato ottenuto da tali allevatori per gli animali macellati per il consumo umano. Come si legge nelle osservazioni, tenendo conto delle considerazioni riportate nell’art. 118.3 del Reg. (UE) 2016/429, “si può ritenere che il marchio auricolare convenzionale o la fascia per pastorale convenzionale garantisca un livello sufficiente di tracciabilità quando ovini e caprini giovani detenuti provenienti da diversi stabilimenti di origine sono inviati al macello dopo essere stati oggetto di ingrasso. Inoltre un livello sufficiente di tracciabilità può essere garantito solo se tali movimenti sono registrati in un’unica base dati e pertanto avvengono all’interno dello stesso Stato membro, il che costituisce una condizione anche per la maggior parte delle altre deroghe previste dall’articolo 46 del regolamento delegato (UE) 2019/2035″. Oltre a ciò, ai sensi dell’art. 108 del Reg. (UE) n. 2016/429, gli Stati membri hanno l’obbligo di istituire un sistema per l’identificazione e la registrazione degli animali terrestri detenuti, compresi ovini e i caprini. Tale sistema dovrebbe disporre di procedure stabilite per il suo corretto funzionamento, incluso per quanto riguarda la gestione delle deroghe applicate negli Stati membri. Al fine di evitare rischi in materia di sanità animale e di garantire la tracciabilità degli ovini e dei caprini detenuti, quando sono applicate determinate deroghe previste dall’articolo 46 del Reg. (UE) 2019/2035, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a stabilire procedure relative alla loro applicazione.

Pertanto, il regolamento delegato (UE) 2019/2035 è così modificato (Art. 1):

1) all’articolo 45, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) uno dei mezzi di identificazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, conformemente alle deroghe di cui all’articolo 46;»;

2) all’articolo 46 è aggiunto il paragrafo 5 seguente:
«5. In deroga all’articolo 45, paragrafo 2, gli operatori che detengono ovini e caprini destinati a essere trasportati al macello dopo essere stati oggetto di ingrasso in un altro stabilimento possono identificare ciascun animale almeno mediante il marchio auricolare convenzionale o la fascia per pastorale convenzionale di cui all’allegato III, lettere a) e b), recante in modo visibile, leggibile e indelebile il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell’animale o il codice di identificazione dell’animale, purché gli animali in questione:

a) non siano destinati a essere spostati in un altro Stato membro;
e
b) siano macellati prima dei 12 mesi di età.»;

3) all’articolo 48, paragrafo 4, è aggiunta la lettera c) seguente:
«c) da presentarsi a cura degli operatori, per l’applicazione delle deroghe di cui all’articolo 46, paragrafi 4 e 5.».

Il Reg. 2020/1625 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

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Fonte: Eur-Lex