CIRCOLARE 19 marzo 2020 n. 17719, recante indicazioni operative per il trasporto di animali, in particolare degli equidi

Con riferimento alle misure restrittive introdotte dal Governo italiano con diversi atti normativi si specifica che il trasporto di animali e, in particolare, degli equidi, per quanto di competenza, è da considerarsi attività necessaria e indifferibile.

Al fine di garantire la necessaria gestione corrente delle imprese e delle aziende zootecniche sia relativamente alle attività produttive che a quelle più specificatamente “riproduttive” ad esse connesse, così come previsto dalle disposizioni impartite dal Ministero della Salute (Nota 5086 del 02/03/2020 e successivi aggiornamenti – All. 1-2), la movimentazione degli animali – ivi compresa quella degli equidi – rientra nell’ambito delle deroghe previste dalle vigenti norme in materia di contenimento del COVID-19.

In particolare, la movimentazione degli animali da riproduzione e del relativo materiale germinale degli equidi è da ritenersi attività necessaria per la conservazione ed il mantenimento del patrimonio zootecnico nazionale: una ancorché minima restrizione di questa movimentazione nei mesi primaverili – unico periodo di fecondità delle femmine – produrrebbe rilevanti danni economici alla filiera ippica.

Gli Operatori del settore (Allevatori, Autotraportatori, Responsabili delle stazioni di monta), dovranno attenersi scrupolosamente a quanto disposto nelle richiamate note del Ministero della Salute in materia di tracciabilità degli spostamenti sia di animali che del personale addetto al trasporto, osservando le attuali norme in materia sanitaria per il contenimento della diffusione del COVID-19.

Si precisa, altresì, che, nella compilazione del modello di autocertificazione per gli spostamenti predisposto dal Ministero degli Interni, dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Movimentazione di equidi non differibile per esigenze di riproduzione.”

Si raccomanda, infine, la necessità che negli spostamenti gli equidi siano accompagnati dal loro passaporto che comprova sia la loro proprietà che la loro iscrizione nella specifica banca dati.

Qui di seguito, le precedenti note del Ministero della Salute allegate alla circolare del MiPAAF:

 

Fonte: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali