Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 21 giugno 2024 con il quale il Governo ha stabilito le modalità per calcolare l’indennità di abbattimento da corrispondere agli operatori responsabili di bovini e bufalini infetti o sospetti di infezione da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e in favore degli operatori responsabili di ovini e caprini infetti o sospetti di infezione da brucellosi. Vediamo nel dettaglio le indicazioni fornite.
Calcolo dell’indennità
L’indennità per categoria, età, sesso ed eventuale iscrizione al libro genealogico dei capi sopra indicati è calcolata come differenza tra il valore medio di mercato dell’animale da vita e quello dell’animale da macello. Nel caso in cui le carni devono essere interamente distrutte, all’operatore viene corrisposto il valore di mercato dell’animale da vita. Il valore medio di mercato di riferimento dell’animale da vita è quello riportato sul bollettino Ismea pubblicato ogni anno entro il 31 gennaio. Il valore medio di mercato dell’animale da macello è ottenuto moltiplicando il prezzo dell’animale, espresso in euro per chilogrammo di peso vivo, indicato nel bollettino Ismea, per il peso vivo dell’animale oggetto di abbattimento. Il valore medio di mercato dell’animale a fine carriera (capo bovino o bufalino di età superiore a otto anni e capo ovino o caprino di età superiore a sei anni) é pari al valore di mercato dell’animale da macello.
Erogazione dell’indennità
Il Servizio veterinario locale territorialmente competente è l’ente preposto a liquidare le indennità ad essi riconosciute entro novanta giorni dalla data di registrazione nella Banca dati nazionale (BDN) dall’avvenuta macellazione degli animali oggetto del provvedimento di abbattimento. Per il calcolo ci si basa su quanto riportato sul provvedimento emesso, solamente per i capi iscritti al Libro Genealogico viene richiesta la presentazione del certificato zootecnico o attestato rilasciato dall’ente selezionatore dal quale risulti che erano iscritti. Qualora sia consentita l’utilizzazione delle carni degli animali di cui è stato disposto l’abbattimento, si dovranno allegare i seguenti documenti:
- fattura o, qualora non sia prevista dalla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da parte dell’operatore venditore da cui si evinca: peso vivo, peso della carcassa, specie, razza e categoria dell’animale da cui provengono nonché le generalità del compratore.
- nel caso di utilizzo delle carni per uso alimentare familiare/vendita diretta, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da cui risulti: peso vivo, peso della carcassa, specie, razza e categoria dell’animale da cui provengono, nonché specificazione che le carni sono state o saranno effettivamente utilizzate per lo scopo suddetto.
Le indennità non saranno corrisposte agli operatori a cui saranno accertate violazioni nel rispetto del programma nazionale di eradicazione e sorveglianza.
Maggiorazioni
Nei seguenti casi l’indennità erogata può superare il valore di mercato del capo:
- del 50% a capo se trattasi di operatori di stabilimenti in cui sono detenuti non più di dieci capi bovini e bufalini totali indipendentemente da età’ e categoria.
- di percentuali stabilite dall’art. 2, commi 7 e 8 della legge 9 giugno 1964, n. 615 come modificato dall’art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, se trattasi di casi di reinfezione confermata o sospetta negli stabilimenti con status di indenne a condizione che sia accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.
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