Criteri per l’utilizzo del riferimento ad una denominazione d’origine protetta o ad una indicazione geografica protetta di prodotti alimentari e vini nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato

L’autorizzazione di cui all’art. 1, comma, 1, lett. c) del D.Lgs. 297/04 per utilizzare nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità il riferimento ad una Denominazione d’Origine Protetta o ad una Indicazione Geografica Protetta può essere richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – PQAI IV, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della vigente normativa, da chiunque impieghi commercialmente in maniera diretta o indiretta tale riferimento.

Per quanto riguarda invece il vino, l’autorizzazione di cui all’art. 44 commi 9 e 10, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.”, per utilizzare nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità il riferimento ad una Denominazione d’Origine Protetta o ad una Indicazione Geografica Protetta, può essere richiesta in mancanza del Consorzio di tutela della relativa DOP o IGP riconosciuto ai sensi dell’articolo 41, comma 4 della stessa legge, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – PQAI4, da chiunque impieghi commercialmente in maniera diretta o indiretta tale riferimento. L’autorizzazione non è necessaria nei seguenti casi:

a) qualora i prodotti derivati in questione non siano preimballati e siano preparati in laboratori annessi ad esercizi di somministrazione e vendita diretta al consumatore finale;

b) qualora il riferimento ad una DOP o ad una IGP sia riportato:

1) nell’etichettatura e presentazione delle bevande spiritose che ne abbiano diritto ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 e degli aceti di vino in conformità all’articolo 56 della legge 12 dicembre 2016, n. 238

2) esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato, purchè tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità colorimetrica, nonché su sfondo uniforme.

Il riferimento ad una DOP o IGP nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato può avvenire esclusivamente per il prodotto composto, elaborato o trasformato che l’utilizzatore produce, commercializza o immette al consumo. Tale riferimento può comparire esclusivamente nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità, compresi i siti web, dei prodotti composti, elaborati o trasformati, così come nei documenti commerciali e negli imballaggi riguardanti gli stessi, fatto salvo il rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti agricoli o alimentari.

I criteri sono indicati nei rispettivi documenti che possono essere scaricati da qui.

 

Fonte: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali