Oggetto: Sentenza sulle varietà costituite tramite mutagenesi, nuovi OGM e il caso del mandorlo

Interrogazione con richiesta di risposta scritta
alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Ignazio Corrao, Dino Giarrusso, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo, Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Molte varietà agricole commercializzate in Italia, come il mandorlo “supernova”, sono prodotte mediante nuove tecniche di mutagenesi, che modificano il materiale genetico di un organismo secondo modalità non naturali.

La sentenza della Corte di Giustizia C-528/16 ha stabilito che tali organismi sono equiparati agli OGM, potenzialmente pericolosi, e devono essere soggetti agli obblighi della direttiva sugli OG, e alla Direttiva 2002/53/CE, cioè commercializzabili solo dopo una valutazione dei rischi sulla salute umana e l’ambiente e sottoposti a requisiti di tracciabilità e monitoraggio.

La bozza di questionario inviato agli Stati membri della Commissione intende limitare le tecniche genomiche equiparabili a OGM solo a quelle che modificano “il materiale genetico di un organismo” e non invece ad un “organismo geneticamente modificato” nel suo insieme, il che renderebbe impossibile l’implementazione della decisione della Corte di Giustizia.

Nel 2018 gli Stati membri avevano chiesto alla Commissione di definire le tecniche di modificazione genetica interessate, ma ad oggi non è stato fatto nulla per identificare i nuovi OGM.

Come intende adempiere ai propri obblighi per l’applicazione della sentenza della Corte di Giustizia?

Come intende garantire l’applicazione della sentenza senza limitare l’identificazione dei nuovi OGM?

In base a quali criteri ad oggi vengono commercializzati nuovi OGM senza i dovuti controlli?

Risposta di Stella Kyriakides a nome della Commissione europea

1. La Commissione ha discusso in merito all’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-528/16 (1) riguardante la mutagenesi con gli esperti degli Stati membri in numerose riunioni del comitato permanente, con l’obiettivo di garantire che la legislazione sugli organismi geneticamente modificati (OGM) venga attuata conformemente all’interpretazione della Corte.

Inoltre, sulla base dell’articolo 241 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2), il Consiglio ha invitato la Commissione (3) a presentare, entro il 30 aprile 2021, uno studio concernente lo statuto delle nuove tecniche genomiche conformemente al diritto dell’Unione alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-528/16.

Con tale studio, la Commissione intende illustrare lo stato di avanzamento dell’attuazione e dell’applicazione della normativa in materia di OGM per quanto riguarda le nuove tecniche genomiche, basandosi tra l’altro su contributi provenienti da consultazioni mirate degli Stati membri e dei portatori di interessi.

2. Lo studio sopra citato terrà inoltre conto del lavoro passato e attuale del laboratorio di riferimento dell’Unione europea e della rete europea di laboratori per gli OGM in merito all’identificazione dei prodotti ottenuti da determinate nuove tecniche genomiche.

3. Gli Stati membri sono responsabili dell’applicazione della normativa in materia di OGM. Gli operatori economici sia all’interno che all’esterno del territorio dell’UE devono dimostrare che i prodotti immessi sul mercato dell’UE sono conformi alle prescrizioni della legislazione, siano essi importati o prodotti all’interno dell’Unione. Ciò comprende il dovere di verificare che non vengano immessi sul mercato OGM non autorizzati e di rispettare le norme in materia di tracciabilità ed etichettatura per gli OGM autorizzati (come stabilito dalla legislazione dell’UE).


(1) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204387&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1512838
(2) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=IT
(3) GU L 293 del 14.11.2019, pag. 103.

 

Fonte: Parlamento Europeo