Blue Tongue: chiarimenti sulle movimentazioni in ambito comunitario

Il Ministero della Salute ha recentemente fornito aggiornamenti sulle condizioni sanitarie richieste per la movimentazione degli animali sensibili alla Bluetongue (BT) all’interno dell’Unione Europea, con particolare riferimento alle richieste della Spagna. La nota ministeriale ribadisce il quadro normativo vigente e le condizioni per l’introduzione degli animali in Italia e negli altri Stati membri.
Chiarimenti sulla classificazione sanitaria
Con l’evoluzione della normativa comunitaria, non è più prevista l’istituzione delle zone di restrizione per la Bluetongue. Attualmente, uno Stato Membro viene classificato come “indenne” o “non indenne/con programma di eradicazione approvato”, indipendentemente dai sierotipi del virus Bluetongue (BTV) circolanti sul territorio. Questo implica che, anche se un singolo sierotipo è presente in una zona ristretta di un Paese, l’intero Stato viene considerato infetto per quel sierotipo specifico.
Condizioni di movimentazione degli animali sensibili
L’Italia ha stabilito condizioni per la movimentazione degli animali, in linea con le disposizioni comunitarie e con le misure adottate dalla Spagna. In particolare:
- Per gli animali di età superiore ai 90 giorni, è richiesta la vaccinazione oppure un test PCR con esito negativo per i sierotipi BTV circolanti negli ultimi due anni nel Paese di origine, ma non presenti in Italia.
- Per gli animali di età inferiore ai 90 giorni, si applicano le stesse regole, con l’aggiunta dell’obbligo di vaccinazione della madre e test PCR negativo.
- Se i sierotipi circolanti nel Paese di origine sono già presenti in Italia, l’unico requisito è l’assenza di sintomatologia clinica, ad eccezione delle Regioni e Province Autonome ufficialmente indenni da BTV, quali la P.A. di Bolzano e il Friuli-Venezia Giulia.
- Gli animali vaccinati contro i sierotipi presenti in Italia possono essere introdotti nel Paese senza restrizioni.
Misure precauzionali e vigilanza nazionale
Per quanto riguarda le movimentazioni interne, permane il principio di massima precauzione, soprattutto in caso di rilevamento di sierotipi non precedentemente segnalati o di ceppi virali con aumentata virulenza. In tali circostanze, le autorità sanitarie locali e regionali sono invitate ad adottare misure di contenimento del rischio per prevenire il peggioramento della situazione epidemiologica, in conformità con la circolare ministeriale n. 17050 del maggio 2024.
Il Ministero della Salute sollecita gli operatori del settore al rispetto scrupoloso delle condizioni previste per la movimentazione degli animali sensibili alla Bluetongue, sia per l’introduzione in Italia sia per l’esportazione verso altri Stati Membri.
Per ulteriori dettagli, è possibile consultare qui il protocollo ufficiale della Commissione Europea nella sezione dedicata agli scambi comunitari di animali sensibili alla Bluetongue.