Dall’UE nuove regole sugli imballaggi: cosa cambia davvero per alimenti, mangimi e farmaci

Con la Legge di delegazione europea 2025 il Governo dovrà adeguare il quadro nazionale al regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Per le filiere agroalimentari e mangimistiche si apre una fase di revisione di materiali, etichettatura, logistica e conformità, mentre sullo sfondo restano i nodi dei costi e della disponibilità di soluzioni idonee al contatto con i prodotti

formaggio-plastica
8 Aprile, 2026

L’Italia ha avviato il percorso di adeguamento nazionale al nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (di seguito anche solo PPWR), il regolamento (UE) 2025/40, inserito nella Legge di delegazione europea 2025. L’articolo 14 della legge n. 36 del 17 marzo 2026 delega infatti il Governo ad adottare, entro otto mesi, uno o più decreti legislativi per coordinare la normativa interna con il nuovo assetto europeo, definendo anche sanzioni e autorità competenti per controllo, vigilanza e raccolta dei dati.

Il passaggio è rilevante, ma va letto correttamente, il PPWR non è una direttiva da recepire, bensì un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. È entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e la data generale di applicazione delle sue disposizioni è fissata al 12 agosto 2026, quando andrà anche in sostituzione del precedente impianto fondato sulla direttiva 94/62/CE. 

L’obiettivo del nuovo quadro europeo è duplice, da un lato ridurre la quantità complessiva di rifiuti da imballaggio, dall’altro uniformare le regole del mercato interno lungo tutto il ciclo di vita del packaging. Il regolamento prevede infatti target vincolanti di riduzione pro capite dei rifiuti di imballaggio rispetto ai livelli del 2018: -5% entro il 2030, -10% entro il 2035 e -15% entro il 2040. Per la filiera agroalimentare questo significa che il tema non sarà più solo il corretto smaltimento, ma soprattutto la progettazione a monte dell’imballaggio, la sua minimizzazione e la sua effettiva riciclabilità o riutilizzabilità. 

Tra i punti più incisivi c’è l’obbligo di progettare imballaggi conformi a criteri più stringenti di sostenibilità. Il quadro illustrato dalla Camera segnala, tra l’altro, la riduzione al minimo di peso e volume dell’imballaggio, limiti agli imballaggi eccessivi e, per alcuni formati del commercio multiplo, del trasporto e dell’e-commerce, un tetto del 50% allo spazio vuoto entro il 1° gennaio 2030. Lo stesso regolamento disciplina inoltre etichettatura, obblighi dei fabbricanti, valutazione di conformità e documentazione tecnica, aspetti destinati a incidere direttamente anche sugli operatori che immettono sul mercato mangimi confezionati, prodotti alimentari o confezioni per medicinali veterinari.

Per il comparto alimentare, e più in generale per tutti i materiali destinati al contatto con il prodotto, assume particolare rilievo anche il capitolo sulle sostanze che destano preoccupazione. La Commissione europea richiama espressamente le restrizioni sui PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti oltre determinate soglie, mentre il dossier della Camera evidenzia che tali limiti si applicano a decorrere dal 12 agosto 2026. È un punto che interessa da vicino anche il confezionamento di mangimi e, per analogia di filiera industriale, spinge le imprese a riesaminare specifiche tecniche, forniture e dichiarazioni di conformità dei materiali utilizzati. 

Un altro asse del PPWR riguarda la transizione dal monouso verso riuso, refill e sistemi di restituzione. Dal 2030 scatteranno restrizioni per alcuni formati di imballaggi monouso, soprattutto in plastica, mentre gli Stati membri dovranno garantire sistemi di raccolta differenziata e, per bottiglie di plastica monouso e contenitori metallici per bevande fino a tre litri, adottare misure idonee a raggiungere il 90% di raccolta differenziata annua entro il 1° gennaio 2029, anche attraverso sistemi di deposito cauzionale e restituzione. 

Per le filiere zootecniche e lattiero-casearie il tema è meno astratto di quanto possa sembrare. Il regolamento non si limita infatti al packaging rivolto al consumatore finale, ma investe anche imballaggi per il trasporto, casse, vassoi, secchi, fusti, taniche e altri formati logistici utilizzati lungo la catena di approvvigionamento. Ne deriva che le imprese dovranno valutare non solo la conformità ambientale del singolo materiale, ma anche l’organizzazione dei flussi, la standardizzazione dei formati, la disponibilità di soluzioni riutilizzabili e la compatibilità con esigenze igienico-sanitarie, conservazione del prodotto e sicurezza. 

Nel frattempo, la Commissione europea ha già iniziato a supportare l’attuazione del regolamento con documenti di orientamento e FAQ pubblicati a fine marzo 2026, segno che la fase applicativa è ormai entrata nel vivo. 

Per le aziende della filiera agroalimentare, mangimistica e farmaceutica il PPWR non rappresenta soltanto un adempimento ambientale, ma un cambiamento strutturale che coinvolge progettazione, acquisti, compliance, etichettatura e organizzazione industriale. Chi arriverà preparato al 12 agosto 2026 avrà più margini per governare i costi di adattamento e ridurre il rischio di non conformità. 

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