Marchio biologico italiano: definite le regole per l’utilizzo in etichetta
Il nuovo segno distintivo potrà accompagnare il logo biologico europeo sui prodotti ottenuti con materie prime coltivate o allevate in Italia. Per utilizzarlo, gli operatori dovranno presentare una comunicazione attraverso il Sistema informativo biologico e attendere il termine di 30 giorni

Il Marchio biologico italiano entra nella fase operativa. Con il decreto del 26 maggio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha definito le condizioni per l’attribuzione e l’impiego del nuovo segno distintivo nazionale.
Il marchio, istituito dalla legge n. 23 del 2022, nasce per rendere più immediatamente riconoscibili i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia, affiancando alla certificazione europea un’indicazione specificamente legata all’origine nazionale. L’obiettivo è rafforzare la valorizzazione delle produzioni italiane e migliorare la trasparenza verso il consumatore, senza introdurre un sistema di certificazione alternativo a quello già previsto dall’Unione europea.

Quali prodotti potranno utilizzare il marchio
L’utilizzo sarà volontario e riservato agli operatori biologici per i prodotti che, in base al regolamento europeo sul biologico, possono riportare la dicitura “Agricoltura Italia” oppure “Acquacoltura Italia”.
Per il comparto zootecnico e lattiero-caseario questo significa che il marchio potrà interessare, tra gli altri, latte, formaggi, carni e altri alimenti biologici ottenuti nel rispetto dei requisiti di origine previsti dalla normativa europea. Non sarà quindi sufficiente che la trasformazione o il confezionamento avvengano sul territorio nazionale: dovranno ricorrere le condizioni che consentono di indicare l’Italia come luogo di produzione delle materie prime agricole.
Il decreto permette l’accesso agli operatori con sede legale e produttiva nel territorio dell’Unione europea, purché siano regolarmente inseriti nel sistema di controllo biologico e il prodotto presenti i requisiti di origine italiana stabiliti.
La comunicazione attraverso il SIB
Gli operatori interessati dovranno presentare una comunicazione al MASAF tramite un applicativo dedicato, disponibile gratuitamente nel Sistema informativo biologico – SIB, integrato nel SIAN.
La domanda dovrà contenere i dati identificativi dell’impresa, compreso il CUAA o un altro codice univoco, e l’elenco dei prodotti sui quali si intende apporre il marchio. Sarà inoltre necessaria un’autodichiarazione con cui l’operatore attesta di essere assoggettato al sistema di controllo biologico e manifesta la volontà di utilizzare il segno distintivo nazionale.
L’impresa dovrà impegnarsi a rispettare il regolamento d’uso e a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai prodotti dichiarati. Il SIB verificherà automaticamente l’iscrizione nell’elenco nazionale degli operatori biologici e la presenza di un certificato valido.
È previsto un meccanismo di silenzio-assenso: trascorsi 30 giorni dalla comunicazione senza che il Ministero abbia notificato un diniego, l’operatore sarà autorizzato all’utilizzo del marchio.
L’invio delle comunicazioni potrà tuttavia iniziare soltanto dal giorno successivo alla pubblicazione, sul sito del Ministero, dell’avviso relativo all’entrata in funzione dell’applicativo. Il MASAF ha infatti precisato che le modalità operative di richiesta saranno pubblicate successivamente.
Il logo nazionale non sostituisce quello europeo
Il Marchio biologico italiano potrà essere apposto esclusivamente in aggiunta al logo biologico dell’Unione europea. Non potrà sostituirlo, sovrapporsi ad esso o limitarne la visibilità.
I due segni dovranno comparire nello stesso campo visivo dell’etichetta, mantenendo una chiara distinzione. Il marchio italiano non potrà inoltre avere dimensioni superiori rispetto alla foglia europea.
Il decreto vieta qualsiasi alterazione del logo nazionale: non sarà possibile modificarne la forma, aggiungere testi o effetti grafici, utilizzarlo in trasparenza oppure coprirlo, anche parzialmente, con scritte o altri elementi. Il modello ordinario, caratterizzato da una composizione a forma di foglia nei colori della bandiera italiana, dovrà rispettare un’altezza minima di 8,5 millimetri e una larghezza minima di 18,022 millimetri.
Solo sulle confezioni particolarmente piccole, quando anche il logo europeo viene utilizzato in formato ridotto, il marchio nazionale potrà avere un’altezza minima di 5,5 millimetri ed essere riprodotto senza la dicitura “Biologico italiano”. Sono previste anche versioni monocromatiche o in negativo quando le caratteristiche dello sfondo non consentono un’adeguata leggibilità.
Un elemento di valorizzazione, non una nuova certificazione
Il nuovo marchio non modifica gli obblighi già previsti per la produzione biologica e non introduce requisiti produttivi ulteriori rispetto a quelli europei. La sua funzione è soprattutto commerciale e informativa: distinguere, all’interno dell’offerta biologica, i prodotti per i quali può essere dichiarata l’origine italiana delle materie prime.
Per le filiere zootecniche e lattiero-casearie biologiche potrebbe quindi rappresentare uno strumento aggiuntivo per comunicare il legame tra prodotto, allevamento e territorio. La reale applicazione dipenderà ora dall’attivazione della procedura telematica e dalle istruzioni operative che saranno pubblicate dal Ministero. L’utilizzo irregolare resterà soggetto ai controlli e alle sanzioni previste dalla disciplina nazionale sul biologico.
















































































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