Redditi agricoli, dal 2027 il nuovo TUIR: cosa cambia per allevamenti, coltivazioni innovative e crediti di carbonio

Il D.Lgs. 117/2026 riordina in un unico testo la disciplina delle imposte sui redditi. Per il settore agricolo resta centrale il legame tra attività e fondo, ma trovano spazio anche le coltivazioni realizzate negli immobili, i beni ambientali immateriali e nuove regole per delimitare il confine con il reddito d’impresa. Per la zootecnia resta decisiva la quantità di mangimi ottenibile dai terreni aziendali

17 Agosto, 2026

Il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi è pronto a diventare il riferimento per contribuenti e imprese. Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio, raccoglie e coordina in un unico corpus la disciplina in materia di imposte sui redditi.

Per l’effettiva applicazione bisognerà però attendere, il nuovo Testo unico, infatti, si applicherà dal 1° gennaio 2027. Per il mondo agricolo non si tratta di una rivoluzione improvvisa. Una parte importante delle innovazioni era già stata introdotta con il D.Lgs. 192/2024 e illustrata dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12/E dell’8 agosto 2025; il nuovo TUIR le riordina ora all’interno di una disciplina organica.

Allevamenti: resta decisivo il rapporto con il terreno

Per il settore zootecnico il principio di fondo non cambia, l’allevamento produce reddito agrario quando i mangimi sono ottenibili per almeno un quarto dal terreno. È quindi il rapporto tra consistenza dell’allevamento e potenzialità produttiva dei terreni a delimitare il perimetro della tassazione catastale. Il numero di capi ammissibile per ciascuna specie viene stabilito con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Masaf, tenendo conto della capacità produttiva dei terreni e delle unità foraggere necessarie.

Quando l’allevamento supera questo limite, la parte eccedente concorre invece alla formazione del reddito d’impresa. Il reddito viene determinato attribuendo a ciascun capo eccedente un valore parametrato al reddito agrario medio riferibile agli animali rientranti nel limite, moltiplicato per un coefficiente che tiene conto della diversa incidenza dei costi. Valori e coefficienti sono aggiornati ogni due anni con decreto interministeriale.

Per gli allevamenti bovini, ovini e caprini si conferma dunque un’impostazione già conosciuta: la dimensione dell’attività zootecnica, da sola, non determina il trattamento fiscale; conta la sua connessione con il fondo e con la capacità foraggera aziendale.

Dalle serre alle coltivazioni indoor, si allarga il concetto fiscale di agricoltura

Una delle aperture più significative riguarda le produzioni vegetali realizzate con sistemi che riducono o superano il tradizionale rapporto diretto con il suolo. Il nuovo articolo 34 ricomprende nel reddito agrario anche le coltivazioni effettuate all’interno di determinate categorie di immobili censiti al catasto dei fabbricati, entro il limite di una superficie destinata alla produzione non superiore al doppio della superficie agraria di riferimento.

La norma consente quindi di ricondurre nell’ambito agricolo, a determinate condizioni, sistemi produttivi evoluti come le coltivazioni fuori suolo e indoor. Un successivo decreto MEF-Masaf dovrà definire nuove classi e qualità di coltura e stabilire le modalità di determinazione della superficie agraria di riferimento. In attesa di questo provvedimento, per le colture realizzate negli immobili interessati il reddito agrario viene determinato applicando alla superficie della particella catastale la tariffa d’estimo più alta della provincia, incrementata del 400%.

Resta inoltre centrale il principio della prevalenza per le attività connesse: manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione possono rientrare nel reddito agrario quando riguardano prevalentemente prodotti ottenuti dall’attività agricola e ricadono tra quelli individuati periodicamente con decreto ministeriale.

Crediti di carbonio, una nuova componente del reddito agricolo

Particolarmente interessante, anche in prospettiva zootecnica, è il riconoscimento fiscale delle attività che generano beni anche immateriali attraverso coltivazione, allevamento o silvicoltura e che contribuiscono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in questa categoria possono rientrare anche i crediti di carbonio ottenuti attraverso attività agricole, qualificandoli come beni immateriali. Non significa però che qualsiasi ricavo ambientale sia automaticamente assorbito dal reddito agrario: la norma individua un limite collegato ai corrispettivi delle cessioni di beni derivanti dall’esercizio delle attività agricole.

Superata questa soglia, la parte eccedente passa al reddito d’impresa, ma beneficia di una determinazione forfettaria: il nuovo articolo 66 prevede l’applicazione di un coefficiente di redditività del 25% ai corrispettivi eccedenti. Si apre così uno spazio fiscale più definito per la valorizzazione economica dei servizi ambientali generati dalle aziende agricole e zootecniche, purché effettivamente riconducibili all’attività agricola e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa.

Il nuovo testo è già stato corretto

Il quadro normativo continua intanto ad assestarsi. Dopo la pubblicazione del nuovo TUIR, il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto, è intervenuto proprio sulle norme relative alla determinazione del reddito delle imprese agricole.

Tra gli aggiustamenti, il correttivo coordina la disciplina delle attività connesse con le nuove coltivazioni effettuate all’interno degli immobili, includendo espressamente anche i prodotti ottenuti attraverso queste strutture, e precisa l’ambito soggettivo di applicazione delle regole previste per le altre attività agricole. Le modifiche sono state inserite direttamente anche nel nuovo TUIR che entrerà in applicazione dal 2027.

Per le imprese agricole il risultato è un sistema che continua a fondarsi sul legame tra attività produttiva e agricoltura, ma cerca al tempo stesso di adattare la fiscalità a un settore che sta cambiando: allevamenti più strutturati, trasformazione aziendale, tecniche di coltivazione innovative e nuove possibilità di remunerazione delle funzioni ambientali entrano oggi in un quadro tributario più articolato. Per gli operatori sarà però essenziale seguire anche i decreti attuativi e gli aggiornamenti ministeriali, dai quali dipenderà l’applicazione concreta di diversi limiti e parametri previsti dal nuovo Testo unico.

Fonti: D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi; D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148; Agenzia delle Entrate, circolare n. 12/E dell’8 agosto 2025.

 

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