Dermatite nodulare contagiosa: dal Ministero deroghe per latte e prodotti lattiero-caseari
Dal Ministero della Salute le indicazioni per la produzione e commercializzazione di latte e formaggi. USA, Canada, Regno Unito e Giappone alzano nuove barriere alle importazioni italiane

Con la nota congiunta DGSA–DGISA di oggi il Ministero della Salute ha disposto una deroga all’Allegato VII del Regolamento (UE) 2020/687, che prevede che il latte bovino proveniente da zone soggette a restrizione per LSD debba essere sottoposto a pastorizzazione a 72°C per 15 secondi o ad un processo equivalente.
La decisione dell’autorità nazionale poggia sul parere dell’EFSA secondo cui i movimenti di bovini vivi, di sperma bovino e di pelli grezze di bovini infetti comportano livelli di rischio più elevati in termini di esposizione e conseguenze, rispetto ad altri prodotti come latte, prodotti lattiero-caseari e colostro, ritenuti rischiosi solo quando sono destinati all’alimentazione di animali delle specie sensibili.
Il dispositivo del Ministero autorizza le aziende all’utilizzo del latte e alla produzione dei relativi prodotti, anche se provenienti da zone di restrizione, senza che questo sia sottoposto al trattamento termico della pastorizzazione, nonché di continuare a movimentare il latte crudo da queste aree verso impianti di trasformazione, a patto che i prodotti non siano destinati all’alimentazione animale e purché vengano rispettate precise condizioni sanitarie:
- Il latte deve essere pastorizzato con un unico trattamento termico con un effetto almeno equivalente a quello ottenuto applicando 72°C per 15 secondi.
- In alternativa, può essere destinato alla produzione di formaggi a lunga stagionatura, come Parmigiano Reggiano e Grana Padano, a condizione che:
- le forme restino sotto vincolo sanitario e non commercializzate per almeno 9 mesi; Le forme intere di prodotto possono comunque essere trasferite verso un unico stabilimento di stagionatura localizzato sul territorio nazionale e qui conservate, purché in vincolo.
- lo stabilimento di produzione registri per ogni lotto i parametri rilevanti ai fini dell’inattivazione del virus, come la temperatura di cottura della cagliata, il tempo di giacenza sotto siero, il pH minimo rilevato 48 ore dopo la fine della cottura e la durata della stagionatura.
Questo in considerazione del fatto che il processo di produzione, che passa attraverso la cottura della cagliata e la riduzione dei valori di pH e acqua libera, e l’azione del cloruro di sodio nel processo di stagionatura dei prodotti, consentirebbe l’eliminazione o la sensibile riduzione dell’eventuale carica virale presente.
Sono inclusi nella deroga anche altri prodotti lattiero-caseari il cui processo di produzione preveda un trattamento termico almeno equivalente alla pastorizzazione. Per ciascun lotto di produzione, in ogni caso, dovranno essere registrati i parametri del trattamento termico, tempi e temperatura ed eventuali altri parametri che concorrono all’inattivazione della carica virale.
I prodotti secondari della lavorazione dei formaggi, come panna e siero, potranno essere destinati alla produzione di burro, ricotta o altri prodotti solo se sottoposti a trattamento termico con un effetto almeno equivalente a quello ottenuto applicando 72°C per 15 secondi, o essere inviati verso un altro stabilimento che esegue il trattamento, sempre sotto vincolo sanitario.
Nel caso in cui il latte crudo fosse destinato ad impianti che producono latte alimentare localizzati su tutto il territorio nazionale, il trasporto deve avvenire in contenitori sigillati ed in vincolo sanitario. Nell’impianto di destinazione il latte deve poi essere sottoposto a pastorizzazione o a un trattamento termico con effetto almeno equivalente.
Restrizioni dei Paesi terzi
Oltre alle disposizioni interne, il Ministero della Salute ha diffuso una seconda nota, datata 30 giugno 2025, con cui informa sulle misure restrittive adottate da alcuni Paesi terzi in risposta ai recenti focolai di dermatite nodulare contagiosa confermati in Sardegna e Lombardia.
Negli Stati Uniti il servizio APHIS ha deciso di sospendere l’import di materiale germinale (sperma ed embrioni) di bovini, bufali e yak raccolti prima del 22 aprile 2025.
Il Canada, da parte sua, ha rimosso l’Italia dalla lista dei Paesi indenni da dermatite nodulare contagiosa. Ne consegue che:
- latte e derivati possono essere esportati solo se pastorizzati con trattamenti riconosciuti (UHT ≥ 140 °C per almeno 3 secondi, HTST ≥ 72 °C per almeno 15 secondi, oppure batch 63 °C per almeno 30 minuti);
- per i prodotti ottenuti da latte non pastorizzato, l’importazione è consentita solo se il latte è stato raccolto prima del 23 maggio 2025. In caso contrario, l’ingresso nel mercato canadese è vietato.
Il Regno Unito ha introdotto un blocco generalizzato a partire dal 27 giugno 2025, tuttora in vigore. Le restrizioni riguardano l’importazione di animali vivi, materiale germinale, frattaglie (eccetto diaframma e masseteri), latte crudo, pelli non trattate e sottoprodotti di origine animale non termotrattati. Fanno eccezione i formaggi stagionati, come Parmigiano Reggiano e Grana Padano, se la maturazione è iniziata prima del 23 maggio 2025 e purché accompagnati dal certificato sanitario GBHC416. Per maggiori dettagli su queste misure, si rimanda all’articolo già pubblicato su Ruminantia: “Dermatite nodulare contagiosa (LSD): il Regno Unito blocca le importazioni dall’Italia di bovini e loro prodotti”.
Infine, il Giappone ha sospeso temporaneamente le importazioni di seme bovino, frattaglie (con l’esclusione provvisoria delle frattaglie rosse come la lingua) e di latte/derivati destinati all’alimentazione animale non pastorizzati. Se il trattamento termico non è già attestato, il servizio di quarantena richiede certificazione ufficiale.
Alcune considerazioni
Benché l’Italia abbia scelto di applicare in modo flessibile il regolamento europeo per evitare il blocco della filiera lattiero-casearia pur garantendo la sicurezza dei consumatori, sul fronte internazionale, invece, crescono le barriere commerciali per i prodotti di origine bovina, anche stagionati e trattati, a seguito della perdita dello status di Paese indenne.
Ruminantia continuerà a monitorare l’evoluzione normativa e sanitaria, pubblicando aggiornamenti puntuali sia sull’andamento dei focolai in Italia e in Europa, sia sulle eventuali modifiche alle restrizioni commerciali attualmente in vigore.
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