Pascolamento: ecco come saranno eseguite le verifiche Agea a partire dalla campagna 2025
AGEA ha diffuso delle nuove Istruzioni Operative per illustrare in che modo verranno effettuati i controlli sull'attività di pascolamento a partire dalla campagna in corso.

Pubblicate da Agea le Istruzioni Operative n. 61 del 2025 nelle quali vengono fornite indicazioni specifiche sulle modalità di esecuzione delle verifiche di pascolamento a partire dalla Campagna 2025. Scopriamo di seguito tutti i dettagli stabiliti.
Ai fini del sostegno di base al reddito per la sostenibilità (titoli) le verifiche di ammissibilità sulle superfici dove è possibile esercitare unicamente l’attività di pascolamento (art 3 comma 1 lett. b) e c) del DM n.660087/2022), verranno effettuate in questo modo:
- stato di attività del richiedente: deve essere operatore di un allevamento attivo presso BDN, cioè operatore del pascolo o di un allevamento, nell’anno di campagna della richiesta di aiuto;
- verifica del carico UBA/ha in funzione dell’ubicazione dell’allevamento.
Per quel che concerne questo 2° punto, ovvero la verifica del carico di animali per ettaro, vengono analizzati tre possibili scenari:
- Ubicazione dell’allevamento e dei pascoli nello stesso Comune: in questo caso il calcolo si fa rapportando la consistenza media annuale da BDN alle superfici dichiarate pascolate. Qualora la normativa sanitaria preveda di aprire, nello stesso Comune, un codice pascolo, la verifica del carico UBA/ha è eseguita avendo
riguardo prioritariamente ai capi movimentati al pascolo come risultanti dalla BDN. Nel caso in cui la superficie in questione sia pertinente alla stalla, si considereranno le UBA medie annuali desunte dalla consistenza media annuale BDN, ovviamente al netto delle UBA che si sono recate presso il pascolo codificato. - Pascoli situati in un comune limitrofo all’allevamento: innanzitutto è necessario aprire un codice pascolo presso BDN, poi la verifica del carico UBA/ha viene eseguita considerando i capi movimentati al pascolo come risultanti dalla BDN. Nel caso in cui la stalla sia attigua ai pascoli, seppur insistano su comuni differenti, potranno essere considerate anche le UBA medie derivanti dalla consistenza media annuale desunte dalla BDN, anche in questo caso al netto delle UBA che si sono recate presso il pascolo codificato.
- Pascoli situati in comuni non limitrofi all’allevamento: innanzitutto è necessario aprire un codice pascolo presso BDN, poi la verifica del carico UBA/ha viene eseguita considerando i capi movimentati al pascolo come risultanti dalla BDN. Se le superfici del comune non limitrofo risultino attigue a quelle del comune limitrofo alla stalla, e quindi prive di codice pascolo, la verifica viene eseguita considerando le UBA movimentate al pascolo non limitrofo come risultanti dalla BDN in rapporto alla superficie di entrambi i comuni.
Il documento si conclude precisando che, anche per la programmazione 2023-2027, restano in vigore le precisazioni del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali diffuse con nota DG PIUE n. 3411 del 29 maggio 2015 (QUI) in merito al controllo del pascolamento, in quanto i requisiti e i termini previsti sono gli stessi della precedente programmazione.