Prodotti di origine animale: dall’Europa nuove regole per i controlli ufficiali
Più chiarezza su ispezioni e bolli sanitari, inclusi i centri di lavorazione della selvaggina e la macellazione in azienda con il nuovo Regolamento europeo

La Commissione europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1447, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 21 luglio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 relativo ai controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. L’obiettivo è aggiornare e armonizzare le modalità operative alla luce delle modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 853/2004 e da altri atti normativi recenti, riducendo ambiguità interpretative e migliorando la chiarezza giuridica.
Più attenzione ai centri di lavorazione della selvaggina e alla macellazione in azienda
Il nuovo regolamento amplia l’ambito di applicazione dei controlli ufficiali, che non riguarderanno più esclusivamente i macelli ma anche i centri di lavorazione della selvaggina, autorizzati a ricevere ratiti e artiodattili selvatici d’allevamento macellati nel luogo di origine. Viene inoltre esplicitamente regolamentata la macellazione presso l’azienda di provenienza, inclusi i casi di macellazione d’urgenza, in linea con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 853/2004.
Il veterinario ufficiale assume un ruolo centrale in queste procedure: l’ispezione ante mortem e la verifica delle informazioni sulla catena alimentare devono essere svolte da lui personalmente, tranne nei casi di audit o controlli documentali ordinari, che possono essere delegati ad altri rappresentanti delle autorità competenti.
Ispezioni post mortem e riduzione del rischio di contaminazioni
Una delle modifiche più rilevanti riguarda le procedure di ispezione post mortem sugli ungulati domestici. Laddove vi siano indizi di rischio per la salute umana o animale, incisioni e palpazioni devono essere eseguite solo se ritenute pertinenti, per limitare il rischio di contaminazione crociata tra carcasse e frattaglie. Questa modifica interessa diversi articoli del regolamento (UE) 2019/627, rafforzando un approccio basato sull’analisi del rischio.
Aggiornamenti sui bolli sanitari e periodo transitorio
Il regolamento introduce novità anche sul fronte del bollo sanitario. Le abbreviazioni che si riferivano alla Comunità europea vengono sostituite con quelle dell’Unione europea (ad esempio, UE, EU, EL), ma è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2028, durante il quale i prodotti già etichettati con i vecchi bolli potranno rimanere sul mercato. È inoltre chiarito il rapporto tra il bollo sanitario ordinario e quello speciale previsto per determinate malattie animali, in linea con il regolamento (UE) 2016/429.
Rafforzata la tracciabilità e la gestione dei dati
Le autorità competenti dovranno aggiornare in maniera più puntuale le banche dati sui controlli ufficiali, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002. Particolare attenzione viene riservata agli animali risultati positivi o sospetti per tubercolosi e brucellosi, che devono essere macellati o lavorati separatamente, evitando ogni rischio di contaminazione delle altre carcasse e della linea di produzione.



















































































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