Sistema I&R ovini e caprini: divulgata una rettifica su allineamento e certificazione in BDN

Rettifica del dispositivo dirigenziale DGSA 30173 del 30/12/2024

10 Marzo, 2025

Con nota prot. 6817 del 07/03/2025, il Ministero della salute ha comunicato che, a partire dal 7 aprile 2025 sarà avviata la fase di allineamento degli insiemi della specie ovina e caprina.

Per consentire al maggior numero di operatori di usufruire delle possibilità di allineamento il termine della fase di certificazione è stato fissato al 31 dicembre 2025.

Si ricorda che gli insiemi riguardano solo gli animali identificati con il codice aziendale dello stabilimento di nascita che deve essere sempre chiaramente leggibile sui mezzi identificativi apposti agli animali con le modalità riportate nel DM 07.03.2023. Sono esclusi dalla gestione per insiemi gli animali identificati singolarmente.

Le linee guida e le istruzioni per le attività di certificazione e la gestione degli insiemi sono disponibili nel sito Vetinfo (clicca QUI per consultarle direttamente).

La nota prosegue, poi, evidenziando l’importanza della formazione capillare degli operatori e del renderli consapevoli del fatto che:

  •  l’allineamento e la certificazione sono una grandissima opportunità per attestare il c.d. “punto zero” delle consistenze ed usufruire di modalità semplificate di gestione degli insiemi, rese disponibili per ogni singolo allevamento in BDN solo dopo la conferma della certificazione;

  • sono essi i responsabili dei dati che dichiarano in BDN (art. 7, comma 2, del d.lgs. 134/22) con la necessità di un conteggio accurato dei capi prima di confermare la certificazione per ogni allevamento. Infatti, quanto più è accurato tale conteggio, maggiori saranno i benefici nella gestione degli insiemi successiva alla certificazione;

  • al 31 dicembre 2025 sono considerati allineati i dati BDN anche per gli operatori di allevamenti che non hanno registrato la certificazione (c. d. certificazione d’ufficio o implicita). Non sono previste sanzioni un sanzionatorio per chi non effettua le certificazioni, ma l’operatore che non fa la certificazione è di fatto svantaggiato perché non ha utilizzato strumenti a lui favorevoli.

  • Anche nel corso del periodo di allineamento e certificazione, gli operatori devono rispettare i termini e le modalità stabilite dal d.lgs. 134/22 e dal DM 7.03.2023 inerenti agli obblighi di identificazione dei capi (con codici identificativi chiaramente leggibili) e di registrazione degli eventi, in particolare delle movimentazioni. In caso di violazioni alla normativa vigente, ad esclusione di quelle inerenti agli insiemi, anche nel periodo di allineamento e certificazione si applicano le misure correttive e le sanzioni previste dalla normativa vigente. Al fine di documentare le esclusioni previste dal presente dispositivo, l’Autorità competente inserisce i riferimenti ad esso nelle relazioni dei controlli ufficiali effettuati negli allevamenti di suini, ovini e caprini fino al 31 dicembre 2025. Si ricorda che per relazione/verbale di controllo si intende il documento di cui al cap. 8, punto 4, del DM 07.03.23; all’ art 4, comma 5, del d.lgs. 27/21; alla nota DGSAF 31827 del 15/12/2023 (inerente alle procedure di controllo in allevamento).

  • Anche nel corso del periodo di allineamento e certificazione, gli operatori devono chiaramente riportare nel Documento di accompagnamento (DDA) di cui all’art. 8, comma 7, del d.lgs. 134/22 l’elenco dei codici identificativi (codici aziendali degli stabilimenti di nascita) degli animali movimentati per garantirne la tracciabilità e la rintracciabilità, con la possibilità di verifica di corrispondenza tra i codici presenti sugli animali e relativo DDA.

  • Dopo la certificazione, l’operatore può rettificare eventuali incongruenze nella gestione degli insiemi con i normali strumenti disponibili in BDN per la registrazione degli ingressi e delle uscite.

Per consultare il testo completo del documento cliccare QUI!

Da leggere - Aprile 2025

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