Indennità di abbattimento: dal Ministero della Salute chiarimenti sui criteri di calcolo
Il Ministero della Salute chiarisce i criteri per calcolare le indennità di abbattimento per tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina

Il Ministero della Salute ha recentemente fornito chiarimenti riguardo al decreto del 21 giugno 2024, che introduce nuovi criteri per il calcolo delle indennità di abbattimento degli animali affetti o sospetti di infezione da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica.
I chiarimenti, richiesti dalle Regioni Campania e Marche, riguardano le modalità applicative del decreto e le procedure di corresponsione degli indennizzi.
Secondo quanto stabilito dal provvedimento, il valore dell’indennità viene calcolato sulla base della differenza tra il valore medio di mercato dell’animale da vita e quello da macello. Qualora le carni degli animali debbano essere distrutte, l’indennizzo sarà pari al valore di mercato dell’animale da vita.
Il decreto prevede inoltre che per gli abbattimenti effettuati dal 1° gennaio 2023, gli aventi diritto riceveranno l’eventuale differenza tra l’indennizzo già corrisposto secondo i criteri precedenti e quello calcolato con le nuove modalità. Si precisa che non vi saranno decurtazioni degli importi già percepiti, anche qualora il nuovo calcolo risultasse inferiore rispetto al precedente.
I bollettini ISMEA, pubblicati periodicamente, forniranno i riferimenti per il calcolo, includendo i valori medi di mercato degli animali da vita e i prezzi per chilogrammo di peso vivo per quelli da macello.
Le nuove disposizioni mirano a garantire una maggiore equità nei risarcimenti, tenendo conto delle peculiarità del mercato zootecnico. Il Ministero della Salute invita le Regioni e le Province autonome a diffondere queste informazioni presso i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali e rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Fonte: Direzione Generale della Salute Animale – Ministero della Salute



















































































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