Condizionalità rafforzata 2026: dopo la circolare ecco le istruzioni operative per i territori Agea OP

Con il documento n. 78 del 31 agosto, Agea Organismo Pagatore traduce in procedure di controllo le disposizioni della circolare nazionale, chiarendo esenzioni, responsabilità, sanzioni e modalità di ricorso

7 Settembre, 2026

Con la circolare n. 64243 del 31 luglio 2026 Agea Coordinamento ha definito le modalità applicative della condizionalità rafforzata per la campagna 2026, per tutti gli Organismi Pagatori italiani definendo criteri comuni, linee guida e indici di verifica validi per l’intero territorio nazionale. Nel nostro articolo “Condizionalità rafforzata 2026: ecco le istruzioni applicative” abbiamo analizzato le indicazioni riportate nel documento, con particolare riferimento a: ambito di applicazione dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), esenzioni previste, criteri comuni di controllo, le modalità di verifica delle inosservanze e il sistema di riduzioni ed esclusioni dai pagamenti, nonché disposizioni operative per gli Organismi Pagatori e per le Autorità competenti incaricate dei controlli. Le disposizioni della suddetta Circolare, sono state recepite nei giorni scorsi, con le Istruzioni Operative n. 78 del 31 agosto 2026, che calano tali indicazioni nella pratica amministrativa per i territori di competenza di AGEA OP, ovvero: Abruzzo, Basilicata, Campania, Valle d’Aosta, Lazio, Marche, Puglia, Umbria. Esse integrano le specifiche delibere regionali (come quelle di Valle d’Aosta e Abruzzo), regolano i flussi dei ricorsi e affidano formalmente le ispezioni specialistiche ai Servizi Veterinari regionali.

L’esenzione sotto i dieci ettari e la zootecnia intensiva “fuori terra”

La principale novità della campagna 2026 è rappresentata dall’esenzione totale dai controlli ordinari e dalle sanzioni di condizionalità per le aziende che dichiarano una superficie ammissibile inferiore o uguale a dieci ettari. Le Istruzioni Operative di AGEA OP stabiliscono che questa agevolazione si applica anche alle aziende zootecniche intensive cosiddette “fuori terra”. Tali realtà beneficiano dell’esonero qualora la loro superficie agricola dichiarata nella domanda geospaziale sia pari a zero o comunque inferiore alla soglia dei dieci ettari, a prescindere dall’estensione fisica di stalle, depositi e fabbricati aziendali. Tuttavia, l’esenzione dalle sanzioni amministrative della condizionalità non equivale a una sospensione delle leggi vigenti. Le autorità di settore mantengono intatti i loro poteri di vigilanza penale e sanitaria. Inoltre, per le aziende di minori dimensioni, il rispetto delle regole di condizionalità continua ad assolvere alla funzione di requisito di partenza (baseline) per accedere a specifici aiuti accoppiati o a premi dello Sviluppo Rurale, come gli eco-schemi o le indennità per il benessere animale. L’inosservanza di tali requisiti, di conseguenza, può ancora causare la decadenza o la riduzione di questi specifici contributi.

Contratti di soccida e asservimento dei terreni

Un aspetto amministrativo di estrema rilevanza riguarda la gestione dei contratti di filiera e di cooperazione agraria. Le istruzioni di AGEA OP dedicano particolare attenzione ai contratti di soccida, definendo regole rigide per ripartire le responsabilità in caso di violazione delle norme a tutela degli animali o delle strutture condivise. Nel caso in cui il detentore degli animali (soccidario) e il proprietario dell’allevamento (soccidante) siano soggetti distinti ed entrambi presentino una domanda di aiuto PAC, l’accertamento di un’infrazione zootecnica comporterà l’applicazione automatica della sanzione a entrambi i soggetti, con una conseguente decurtazione dei pagamenti sia per il proprietario che per il detentore. Una logica di corresponsabilità analoga viene applicata alla gestione degli effluenti zootecnici attraverso i contratti di compartecipazione o di asservimento dei terreni. Molti allevatori, per rispettare i limiti di azoto previsti dalla Direttiva Nitrati, acquisiscono contrattualmente il diritto di spandere i propri reflui sui fondi di terzi. Qualora si verifichi un’infrazione di condizionalità legata alla gestione o alla coltivazione di tali superfici asservite, e qualora sia il concedente sia l’utilizzatore abbiano presentato domanda di aiuto, l’esito negativo del controllo e la riduzione percentuale dei pagamenti colpiranno in egual misura entrambe le aziende.

Igiene e sicurezza alimentare: chi controlla in stalla

Le Istruzioni Operative n. 78/2026 fanno chiarezza sulle competenze ispettive all’interno delle stalle, tracciando un confine netto tra le verifiche delegate ai Servizi Veterinari (SSVV) delle ASL regionali e i controlli eseguiti direttamente dai tecnici di AGEA OP. Questa suddivisione serve a evitare sovrapposizioni e a garantire che le ispezioni più tecniche siano affidate a personale specializzato. Ai Servizi Veterinari delle ASL spetta il controllo di tutti gli aspetti sanitari legati alle produzioni animali. Gli ispettori sanitari verificano la manipolazione delle sostanze pericolose in allevamento, l’adozione di misure per prevenire malattie trasmissibili all’uomo, l’uso corretto dei medicinali veterinari e degli additivi, e la tenuta dei registri terapeutici e di provenienza dei mangimi. Nei medesimi ambiti rientrano i controlli sui requisiti di salute degli animali da latte, le certificazioni di esenzione da brucellosi e tubercolosi, l’igiene dei locali di mungitura o stoccaggio e la corretta conservazione delle uova. Anche la verifica della registrazione dell’operatore per la produzione dei mangimi e l’eventuale impiego di sementi geneticamente modificate rimangono di esclusiva pertinenza dei veterinari. I tecnici di AGEA OP si concentrano invece sugli adempimenti commerciali, documentali e sulle produzioni vegetali. Rientrano nelle competenze dirette dell’Organismo Pagatore la verifica dello stoccaggio dei prodotti fitosanitari, delle analisi sulle piante e la tenuta del registro dei trattamenti vegetali, che deve coprire gli ultimi tre anni ed essere aggiornato entro trenta giorni dall’intervento. Per quanto riguarda il settore zootecnico, AGEA OP controlla la rintracciabilità commerciale del latte venduto, la presenza del manuale aziendale di tracciabilità per i produttori di latte fresco e la contabilità di carico e scarico delle movimentazioni dei foraggi e dei componenti dei mangimi. AGEA OP ispeziona anche lo stoccaggio di idrocarburi, oli lubrificanti o batterie esauste posizionati in prossimità dei depositi di foraggio o di sementi.

Le segnalazioni esterne e la sanzione d’ufficio al 3%

Le Istruzioni Operative stabiliscono che tutte le notifiche di irregolarità che giungono ad AGEA OP da enti esterni entro il termine del 31 ottobre 2026 comportano l’inserimento immediato dell’azienda nel campione di controllo della campagna corrente. Le segnalazioni che arrivano oltre tale data vengono invece istruite per il campione dell’anno successivo. Qualora la documentazione trasmessa dall’ente esterno o dalla Polizia Giudiziaria includa un verbale di accertamento completo, AGEA OP utilizzerà direttamente tali esiti per determinare la sanzione. Tuttavia, se gli atti trasmessi non consentono di calcolare con precisione i parametri di gravità, portata e durata dell’infrazione, AGEA OP applicherà d’ufficio il valore standard di 3 a ciascun parametro, determinando il valore della riduzione per infrazione pari al 3%. Questa procedura, coerente con il principio sanzionatorio generale stabilito dai regolamenti comunitari, si traduce in una riduzione automatica del tre per cento dei pagamenti complessivi dovuti all’agricoltore.

Ricorsi

AGEA OP notifica le non conformità all’indirizzo PEC indicato nel fascicolo aziendale o, in sua assenza, mediante pubblicazione sul portale SIAN attraverso il Sistema Integrato di Controllo Condizionalità (SICC). Dalla data di notifica o pubblicazione, l’interessato ha a disposizione un termine perentorio di soli dieci giorni per presentare un’istanza di riesame ad AGEA OP, allegando documenti giustificativi nuovi e diversi da quelli già esaminati durante i controlli sul campo. La possibilità di effettuare ricorso immediato ad AGEA OP decade in due casi:

  1. controlli sanitari veterinari: qualora l’infrazione di condizionalità riguardi il benessere degli animali o la sicurezza igienico-sanitaria in stalla, l’allevatore non può presentare ricorso ad Agea. In tal caso, infatti, l’istanza di riesame deve essere indirizzata direttamente al Servizio Veterinario della ASL competente, che gestisce il procedimento secondo le proprie norme regionali. Agea si limiterà a prendere atto della decisione finale assunta dall’autorità sanitaria, e dinanzi all’Organismo Pagatore il produttore potrà contestare unicamente eventuali errori materiali nel calcolo matematico della decurtazione.
  2. Controlli territoriali BCAA e il monitoraggio satellitare (AMS): per tutte le anomalie collegate alla gestione del suolo e delle colture che siano già state consolidate nelle fasi istruttorie della Verifica Collaborativa (VECO) o del Back-Office satellitare, gli esiti sono considerati definitivi. In sede di notifica finale, Agea non accetterà nuove istanze di riesame nel merito, consentendo al beneficiario di contestare soltanto un presunto errore informatico o un errore di calcolo compiuto dal sistema SICC.

A completamento del documento, vi è un allegato (QUI) che contiene delle schede di recepimento delle delibere regionali sulla condizionalità.

Fonte: Agea – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

Da leggere - Agosto 2026

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