BVD: in Svizzera dal 1° novembre 2026 verrà dichiarato lo stato sanitario delle aziende
Manca poco più di un anno per raggiungere l'obiettivo finale di stato "indenne da BVD" in tutte le stalle bovine presenti sul territorio svizzero

In Svizzera si lavora alacremente per raggiungere un importante obiettivo, ovvero portare, entro il 31 ottobre 2026, tutte le aziende che detengono bovini, ad avere un rischio trascurabile di BVD, in modo tale che siano contrassegnate dal semaforo verde ed ottengano lo stato di «indenne da BVD».

Giunti al mese di maggio del 2025, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e veterinaria ha dichiarato ufficialmente che la percentuale di aziende con un rischio di BVD trascurabile, ovvero contrassegnate dal semaforo verde, ha raggiunto il 95,4 per cento. La fase di transizione procede, quindi, bene e il numero di aziende con un rischio di BVD medio (semaforo arancione) o alto (semaforo rosso) si è più che dimezzato.
Pertanto, dal 1° novembre 2026, le aziende che nei 12 mesi precedenti avranno acquistato soltanto animali provenienti da aziende “verdi” o animali risultati negativi al test del virus BVD, otterranno lo stato «indenne da BVD». Per ottenere questo stato e preservarlo nel tempo, i detentori di bovini dovranno continuare ad acquistare soltanto animali provenienti da aziende contrassegnate dal semaforo verde.
Cosa comporterà questa nuova qualifica sanitaria?
Lo stato di «indenne da BVD» significherà non avere restrizioni al traffico di animali; mentre «non indenne da BVD» comporterà limitazioni al traffico di animali ed i soggetti non sottoposti a test per la BVD non potranno più essere trasferiti. Sarà vietata la partecipazione a mercati di bestiame, esposizioni e aste, nonché la monticazione comune in estate con animali di altre aziende.
Per ottenere il nuovo stato di «indenne da BVD» dovranno essere soddisfatti i seguenti tre criteri:
- Criterio 1 – nessun animale PI nell’effettivo: negli ultimi 18 mesi non ci sono stati animali “persistentemente infetti” in azienda e al momento della valutazione non ci sono animali sotto sequestro nell’effettivo.
- Criterio 2 – sorveglianza negativa: i risultati della sorveglianza ufficiale della BVD sono stati sempre negativi per un periodo di tempo sufficientemente lungo, vale a dire che non sono state rilevate prove di circolazione del virus nell’azienda.
- Criterio 3 – traffico di animali controllato: tutti i bovini introdotti nell’azienda negli ultimi 12 mesi provengono da aziende indenni da BVD o da aziende con un rischio trascurabile di BVD oppure sono risultati almeno una volta negativi all’antigene o al genoma del virus della BVD.
Gli attuali stati utilizzati per descrivere presenza o meno della BVD, e cioè «sotto sequestro», «non sotto sequestro», «singoli animali sotto sequestro», sarà valido fino al 31 ottobre 2026.
Quali misure si dovranno attuare per la monticazione estiva comune?
Quando gli animali provenienti da diverse aziende detentrici entrano in contatto tra loro per un periodo di tempo prolungato durante l’uso di pascoli comuni, gli esemplari infetti da BVD possono contagiare con il virus gli altri. In particolare, le femmine gravide infette, il cui feto si contagia a sua volta con il virus nel grembo materno e nasce in seguito come vitello persistentemente infetto (il cosiddetto «portatore del virus»), portano il virus della BVD nell’azienda di provenienza, e causando ingenti danni economici.
Per evitare infezioni da BVD, occorre rendere più sicura possibile la pratica dell’alpeggio condiviso, e questo potrà ottenersi sono con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti: proprietari, gestori delle malghe e servizi veterinari.