Dermatite nodulare contagiosa: aggiornate le condizioni per l’introduzione di bovini dalla Francia
Eliminato l’obbligo di test PCR, restano sorveglianza clinica, trattamenti insetticidi e monitoraggio sanitario dopo l’ingresso in Italia

Il Ministero della Salute ha aggiornato le condizioni sanitarie applicabili agli scambi di bovini provenienti dalle zone francesi soggette a vaccinazione contro la Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy Skin Disease – LSD) e destinati all’Italia. Le nuove disposizioni, comunicate dalla Direzione generale della salute animale, tengono conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica in Francia e dell’elevata copertura vaccinale raggiunta nel Paese.
La modifica è stata adottata anche alla luce del parere tecnico del Centro di Referenza Nazionale per le malattie esotiche degli animali (CESME) e comporta un aggiornamento delle condizioni operative per la movimentazione dei bovini verso il territorio nazionale.
Nuove condizioni per la movimentazione dei bovini
Secondo quanto comunicato dal Ministero, i movimenti verso l’Italia di bovini vaccinati contro la LSD o ancora protetti dagli anticorpi materni provenienti dalle zone di vaccinazione francesi potranno essere autorizzati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea.
Il riferimento è all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2023/36, nonché ai requisiti specifici contenuti nell’Allegato IX del Regolamento (UE) 2023/361, che disciplinano le condizioni sanitarie applicabili agli scambi di animali provenienti da aree di vaccinazione.
Tra i requisiti previsti rientrano in particolare:
- visita clinica favorevole prima della movimentazione;
- trattamento con insetticidi e insetto-repellenti per ridurre il rischio di trasmissione vettoriale della malattia;
- indicazione nei certificati sanitari TRACES della data e dell’esito dell’esame clinico e del trattamento effettuato.
Un elemento di semplificazione introdotto con il nuovo accordo riguarda l’eliminazione dell’obbligo di effettuare il test diagnostico Real Time PCR prima della movimentazione degli animali.
Requisiti per i trasporti
Il Ministero ricorda inoltre che i mezzi utilizzati per la movimentazione dei bovini devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa europea, in particolare quelli indicati nell’Allegato IX, Parte 3, punto 3.7 del Regolamento (UE) 2023/361, relativi alle condizioni di trasporto degli animali provenienti da zone di vaccinazione.
Queste misure mirano a ridurre il rischio di diffusione della malattia durante le operazioni di trasporto e a garantire un elevato livello di biosicurezza negli scambi intra-europei.
Obblighi sanitari dopo l’ingresso in Italia
Una volta introdotti nel territorio nazionale, i bovini provenienti dalle zone francesi di vaccinazione sono soggetti a specifiche misure di sorveglianza sanitaria.
In particolare:
- divieto di ulteriore movimentazione per almeno 30 giorni dalla data di introduzione;
- periodo di osservazione sanitaria di 28 giorni, durante il quale il veterinario aziendale deve effettuare visite cliniche documentate;
- registrazione giornaliera dello stato sanitario degli animali da parte dell’allevatore;
- notifica immediata all’autorità competente in caso di eventuali anomalie cliniche.
Queste prescrizioni sono finalizzate a garantire un monitoraggio attento degli animali introdotti e a consentire una rapida individuazione di eventuali sintomi riconducibili alla malattia.
Entrata in vigore
Le nuove condizioni sono entrate in vigore il 23 febbraio 2026 e resteranno applicabili fino a eventuale revisione dell’accordo, che potrà avvenire in base all’evoluzione della situazione epidemiologica, agli esiti delle attività di sorveglianza e controllo o a eventuali modifiche della normativa vigente.
L’aggiornamento delle misure rappresenta un adeguamento tecnico alla situazione sanitaria attuale e si inserisce nel quadro delle politiche europee di prevenzione e controllo delle malattie animali, con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli scambi e la tutela del patrimonio zootecnico.



















































































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