Formazione obbligatoria per operatori e professionisti degli animali: ecco cosa cambia
Proroga al 2026, percorsi formativi unificati, inclusione del benessere animale e aggiornamenti su sanità e antimicrobico-resistenza: un'analisi puntuale delle novità introdotte dal D.M. 23 dicembre 2025

Il quadro normativo nazionale relativo alla formazione degli operatori e dei professionisti degli animali ha subito una significativa rivisitazione con l’emanazione del D.M. 23 dicembre 2025, che modifica e integra il precedente D.M. 6 settembre 2023. L’obiettivo del legislatore è la creazione di un percorso formativo unico e integrato che permetta di assolvere simultaneamente a diversi obblighi di legge, razionalizzando le competenze in materia di sanità animale, benessere e lotta alla resistenza antimicrobica.
L’intervento si inserisce, infatti, in un contesto normativo complesso, costituito da adempimenti inseriti in diversi decreti legislativi e regolamenti europei, tra cui:
- Decreto legislativo 146/2001 sulla protezione degli animali negli allevamenti;
- Decreto legislativo 181/2010 sulla protezione dei polli da carne;
- Decreto legislativo 122/2011 sulla protezione dei suini;
- Decreto legislativo 218/2023 sui medicinali veterinari e sul contrasto alla resistenza antimicrobica;
- Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto.
Le modifiche intendono armonizzare i percorsi formativi, evitando ripetizioni, aggiornando i contenuti in materia di benessere animale e antimicrobico-resistenza, e semplificando gli assolvimenti per gli operatori. Analizziamo di seguito le principali novità introdotte.
Formazione unica
La novità di maggior rilievo è l’integrazione, all’interno dei programmi formativi già previsti per il sistema di identificazione e registrazione (I&R), di contenuti specifici sul benessere animale e sul contrasto alla resistenza agli antimicrobici. Mentre il decreto del 2023 si focalizzava prevalentemente sulla sanità animale e la tracciabilità, il nuovo decreto stabilisce che il superamento della verifica finale sia valido anche ai fini degli obblighi di formazione in materia di benessere animale (DL 146/2001, DL 181/2010, DL 122/2011) e di lotta alla resistenza antimicrobica (DL 218/2023).
Figure coinvolte e periodicità della formazione
Il decreto dello scorso dicembre 2025 introduce anche importanti chiarimenti sulle figure coinvolte e sulle scadenze da ottemperare:
- Professionisti degli animali: viene precisato che tale qualifica include persone fisiche (diverse da veterinari e operatori) con specifiche competenze tecniche che svolgono attività abituale o prevalente negli stabilimenti. Sono espressamente esclusi i lavoratori subordinati con mansioni ordinarie di cura quotidiana.
- Delega dell’obbligo formativo: è ora possibile per il rappresentante legale (persona giuridica) o per la persona fisica delegare l’adempimento formativo ai soggetti effettivamente incaricati della gestione degli animali.
- Aggiornamento e scadenze: La periodicità dell’aggiornamento è stata ricalibrata: gli operatori devono partecipare a programmi di aggiornamento di 6 ore ogni cinque anni (anziché tre), mentre per trasportatori e professionisti il termine passa a otto anni (anziché cinque).
- Proroga dei termini: Il termine per l’adeguamento degli operatori già attivi è stato prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026.
- Validità retroattiva dei corsi 2024-2025: il superamento della verifica finale di corsi validati ed erogati nel biennio 2024-2025 è considerato pienamente valido per assolvere ai nuovi obblighi formativi, a condizione che il completamento del percorso avvenga entro la scadenza del 31 dicembre 2026.
Esclusioni
Le categorie che restano escluse o esonerate dagli obblighi formativi previsti dai decreti (DM 6 settembre 2023 e le modifiche del DM 23 dicembre 2025) sono chiaramente definite e si dividono in due gruppi: chi è proprio fuori dal campo di applicazione del decreto e chi, pur rientrandovi, ne è esentato.
Soggetti esclusi dal campo di applicazione (Art. 1, comma 3-ter) sono coloro che non rientrano affatto nella normativa in questione perché la loro formazione è regolata da altre leggi specifiche; tra questi troviamo:
- Operatori e trasportatori di animali selvatici ed esotici: ovvero coloro che detengono o trasportano esclusivamente specie selvatiche ed esotiche (diverse da quelle zootecniche citate negli allegati), poiché soggetti all’obbligo formativo previsto dal D.M. 3 aprile 2025.
- Conducenti e guardiani (Reg. CE 1/2005): conducenti, cioè, di veicoli stradali che trasportano equini, bovini, ovini, caprini, suini o pollame, e che sono già soggetti alla formazione specifica e al certificato di idoneità previsti dal Regolamento (CE) n. 1/2005.
- Lavoratori subordinati con mansioni ordinarie: come sopra riportato, il DM del 2025 specifica che non sono considerati “professionisti degli animali” (e quindi non hanno l’obbligo individuale) i lavoratori dipendenti che svolgono esclusivamente mansioni esecutive o di cura quotidiana ordinaria degli animali. In questo caso, spetta all’operatore (il titolare o suo delegato) fornire loro le istruzioni sulle buone prassi.
Per soggetti esonerati dall’obbligo (Art. 5), invece, si intendono coloro che rientrerebbero nel decreto, ma ne sono esentati per motivi di semplificazione o perché già formati, e tra questi sono annoverati:
- Allevamenti familiari e amatoriali: sono esonerati gli operatori e i professionisti che si occupano di animali in allevamenti familiari (come definiti dal D.Lgs 134/2022) o in allevamenti amatoriali di animali da compagnia. Per loro, le ASL organizzano solo eventi formativi facoltativi di sensibilizzazione.
- Formazione equivalente già assolta: sono esonerati coloro che hanno già obblighi di formazione continua in base a norme diverse, a patto che i corsi effettivamente seguiti includano gli stessi contenuti e rispettino i criteri previsti da questo decreto.
Struttura e contenuti dei corsi
La struttura di programmi, definita nell’Allegato 1 del DM 6 settembre 2023, viene così modificata: i moduli passano da tre a quattro, per una durata minima totale di 18 ore e saranno così riorganizzati:
- Salute animale e quadro normativo
- Sistema I&R (Identificazione e Registrazione)
- Biosicurezza, gestione dei flussi informativi e uso prudente dei farmaci veterinari
- Benessere animale, cure d’emergenza, abbattimento d’emergenza
Il 2° modulo approfondisce la descrizione e l’alimentazione della BDN, la tracciabilità degli animali e la registrazione informatizzata delle movimentazioni, delle morti in stabilimento e delle macellazioni. Il nuovo 4° modulo, invece, è interamente dedicato al benessere animale, coprendo aspetti quali l’anatomia, la fisiologia, gli indicatori di benessere e le buone pratiche di gestione (accasamento, cattura, contenimento e trasporto). All’interno di esso, i contenuti relativi alle “cure d’emergenza, uccisione e abbattimento d’emergenza” assumono un carattere prioritario e devono essere erogati preferibilmente in presenza o in modalità remota sincrona.
Semplificazioni per piccole strutture: viene confermata la riduzione della durata oraria dei corsi del 30% per gli stabilimenti con capacità strutturale limitata registrata in BDN al 31 dicembre dell’anno precedente. Per bovini (inclusi bufalini), la soglia è fissata fino a 49 capi, così come per ovini e caprini.

Aspetti organizzativi e piattaforma nazionale
La gestione amministrativa dei corsi è stata semplificata eliminando il termine perentorio del 31 ottobre per la trasmissione dei calendari formativi alle Regioni. Il decreto del 2023 stabiliva, infatti, che gli enti di formazione dovessero trasmettere tali informazioni entro il 31 ottobre di ogni anno attraverso la piattaforma nazionale. Il recente decreto del 2025 ha soppresso questo termine perentorio, semplificando le procedure amministrative e l’invio dei programmi formativi, al fine di consentire una programmazione più flessibile e una validazione dei corsi più tempestiva da parte delle autorità competenti. Infine, il superamento del programma formativo non è più considerato una condizione vincolante per la registrazione nel Sistema I&R, dato che la mancata formazione è già sanzionata amministrativamente.
Conclusioni
In conclusione, la riforma operata dal D.M. 23 dicembre 2025 configura un sistema formativo più moderno ed efficiente, che riconosce la centralità dell’operatore non solo nella prevenzione delle malattie epizootiche, ma anche come garante del benessere animale e dell’uso responsabile del farmaco veterinario.


















































































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