Giovani Agricoltori: cambiano i requisiti formativi dal 2026

Ecco le novità del Decreto MASAF 22 dicembre 2025 sulla definizione di "giovane agricoltore" nella PAC 2023–2027

12 Febbraio, 2026

Con il decreto del 22 dicembre 2025 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 febbraio, cambia la definizione di “Giovane Agricoltore” ai fini dei pagamenti diretti della PAC 2023–2027. Le modifiche sull’art. 5 del DM 23 dicembre 2022, saranno applicabili a partire dalla domanda 2026, e recepiscono l’ultima revisione del Piano Strategico PAC approvata dalla Commissione europea, con la finalità di ampliare la platea dei beneficiari del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.

Cosa cambia?

Il nuovo DM sostituisce l’art. 5, comma 1, lettera c), punto 3) del precedente, ridefinendo i requisiti professionali richiesti ed inserendo criteri alternativi più chiari e accessibili. Per essere definito “giovane agricoltore”, l’imprenditore dovrà ora possedere uno dei seguenti requisiti alternativi:

  • Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado, completato da un corso di formazione di almeno 150 ore su temi legati al settore agroalimentare, all’ambiente o alla dimensione sociale, con superamento dell’esame finale. Il corso deve essere organizzato da enti accreditati dalle Regioni o dalle Province autonome.
  • Esperienza lavorativa: almeno tre anni di attività nel settore agricolo, documentata dall’iscrizione al regime previdenziale agricolo per un minimo di 104 giornate all’anno.
  • Partecipazione a interventi di sviluppo rurale: partecipazione con esito favorevole a programmi di cooperazione per il ricambio generazionale nel settore agricolo.

La grande novità sta nel fatto che la norma consolida la piena alternatività tra formazione, esperienza professionale e partecipazione a interventi PSR/CSR, ampliando oggettivamente le modalità di accesso alla qualifica.

Più tempo per perfezionare il requisito formativo

Altra importante modifica riguarda le tempistiche di possesso dei requisiti. Viene, infatti, stabilito un nuovo termine per cui i requisiti professionali (art. 5, comma 1, lettera c)) possono essere posseduti e documentati entro il 30 settembre dell’anno di presentazione della prima domanda:

  • per l’assegnazione dei diritti, oppure
  • per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.

Invariati tutti gli altri requisiti

Il decreto chiarisce che tutti gli altri requisiti devono essere posseduti al momento della domanda ed essere mantenuti almeno fino al termine dell’anno di domanda. Il requisito anagrafico deve essere posseduto nei termini ordinari previsti. La mancanza anche di uno solo dei requisiti comporta inammissibilità della domanda.

Impatti pratici della revisione normativa

Se in precedenza i requisiti formativi dovevano essere posseduti alla data di presentazione della domanda unificata, con questa modifica dal 2026 sarà possibile presentare domanda anche se il corso di formazione non è ancora concluso e disporre dell’idoneo requisito formativo entro il 30 settembre dello stesso anno. Le modifiche intervengono in risposta a quanto emerso nei primi due anni di applicazione della PAC 2023–2027, durante i quali l’adesione agli interventi destinati ai giovani agricoltori è risultata inferiore alle aspettative. Secondo il MASAF, infatti, garantire maggiore flessibilità a chi è in fase di insediamento e sta completando il percorso formativo, può favorire significativamente l’accesso ai pagamenti diretti dedicati ai giovani e ampliare il numero di potenziali beneficiari.

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