Prati e pascoli permanenti, più flessibilità per le aziende dalla domanda PAC 2026

Il decreto MASAF del 7 maggio 2026 recepisce le novità dell'Omnibus III e introduce maggiore flessibilità nella gestione delle superfici agricole. Dal 2026 i prati temporanei classificati come seminativi potranno mantenere tale status anche oltre i cinque anni, salvo diversa scelta dell'agricoltore

9 Giugno, 2026

Non si tratta di una nuova definizione di “pascolamento” in senso stretto, ma di un intervento rilevante sulla classificazione delle superfici agricole nell’ambito della PAC. Con il decreto del 7 maggio 2026, n. 215653, il MASAF ha modificato il decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087, aggiornando la definizione di prato permanente e pascolo permanente, con effetti pratici importanti per le aziende agricole.

Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2025/2649, il cosiddetto Omnibus III, che ha introdotto elementi di semplificazione nella PAC, consentendo agli Stati membri di evitare la conversione automatica di alcuni seminativi in prati permanenti dopo il superamento del periodo di cinque anni.

La nuova formulazione definisce “prato permanente e pascolo permanente”, congiuntamente denominati “prato permanente”, il terreno utilizzato per la coltivazione di erba o altre piante erbacee da foraggio, spontanee o seminate, non compreso nella rotazione delle colture dell’azienda né arato da cinque anni o più. La definizione comprende anche specie arbustive o arboree le cui fronde possano essere utilizzate per l’alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.

La novità più significativa riguarda però i prati temporanei ancora classificabili come seminativi. A partire dal 1° gennaio 2026, queste superfici rimangono classificate come seminativo e non vengono automaticamente considerate prato permanente, anche se è decorso il periodo di cinque anni e il terreno non è stato arato. La superficie sarà invece dichiarata come prato permanente solo se il beneficiario sceglierà espressamente di farlo.

Per le aziende zootecniche, il cambiamento non è marginale. La classificazione delle superfici incide infatti sulla gestione del fascicolo aziendale, sulla domanda PAC, sugli impegni legati alla condizionalità e sulla programmazione agronomica. La conversione automatica in prato permanente poteva limitare la flessibilità gestionale degli agricoltori, soprattutto nelle aziende che alternano colture foraggere, prati avvicendati e superfici destinate all’alimentazione del bestiame.

Il decreto riconosce proprio questa esigenza, evitare che la durata pluriennale di un prato temporaneo determini, da sola, una riclassificazione non sempre coerente con le scelte aziendali. In questo modo si lascia maggiore spazio alla gestione tecnica delle superfici, mantenendo però ferma la possibilità per il beneficiario di dichiararle come prato permanente quando ciò risponda alla reale destinazione del terreno.

Resta importante, per tecnici e aziende, verificare con attenzione la classificazione delle superfici nella domanda PAC 2026 e la coerenza con eventuali impegni ambientali pluriennali già assunti. Il decreto precisa infatti che la nuova impostazione non deve incidere sugli impegni in corso e non introduce nuovi oneri informativi.

La modifica, pur di natura tecnica, ha quindi un impatto concreto offrendo maggiore flessibilità alle aziende agricole nella gestione dei prati temporanei, evitando automatismi che potevano creare rigidità amministrative e operative. 

Fonte: Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 7 maggio 2026, n. 215653, recante “Modifica del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 n. 660087 per quanto concerne la definizione di prato permanente”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Image used alone as a linked logo

Da leggere - Luglio 2026

Condividi questa notizia!