Quaderno di campagna elettronico, adesso la proroga è ufficiale!
L’Unione europea concede agli Stati membri la possibilità di rinviare al 2027 l’obbligo di digitalizzazione dei registri fitosanitari, per agevolare piccoli agricoltori e operatori non agricoli

Il 3 novembre scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/2203 della Commissione del 31 ottobre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 per quanto riguarda la conversione in formato elettronico dei registri sui prodotti fitosanitari tenuti dagli utilizzatori professionali.
Il contesto
Dal 2009 l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari è normata dal Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha stabilito, all’articolo 67 paragrafo 1, che gli utilizzatori professionali debbano tenere dei registri dedicati nei quali riportare ciò che utilizzano.
In particolare, gli operatori sono obbligati a tenere traccia delle seguenti informazioni:
- denominazione del prodotto fitosanitario;
- data e dose di applicazione;
- area e coltura sulle quali esso è stato utilizzato.
Con successivo regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 della Commissione, era stato stabilito che i registri non redatti in un formato elettronico leggibile meccanicamente si sarebbero dovuti convertire in tale formato entro 30 giorni dalla data di utilizzo del prodotto fitosanitario interessato.
Tale disposizione, contenuta nell’articolo 3 del regolamento, sarebbe dovuta entrare in vigore, per tutti gli utilizzi effettuati, a partire dal 1º gennaio 2026.
Cosa cambia
A seguito di tale prescrizione, diversi Stati membri hanno manifestato la necessità di disporre di un periodo più lungo per adeguarsi all’obbligo di conversione al formato elettronico e per garantire un’adeguata formazione agli utilizzatori, in particolare a quelli dei settori non agricoli, ai piccoli agricoltori e agli agricoltori più anziani.
Per questo motivo, con l’emanazione del regolamento in esame, in data 31 ottobre u.s. è stata approvata la modifica all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/564, aggiungendo il seguente comma :
«Per gli utilizzi dei prodotti fitosanitari sul loro territorio prima del 1° gennaio 2027, gli Stati membri possono consentire che i registri corrispondenti non siano convertiti nel formato elettronico prescritto.»
Il regolamento entrerà in vigore il 23 novembre prossimo, cioè venti giorni dopo la sua data di pubblicazione in Gazzetta, e ogni nazione potrà concedere la deroga sul proprio territorio con opportuno atto normativo.



















































































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