Rifiuti agricoli: semplificazioni per piccole aziende e agricoltori

Con la Legge di Bilancio 2026 arrivano chiarimenti sulle iscrizioni al RENTRI: esclusi piccoli produttori di rifiuti non pericolosi, consorzi e alcune imprese agricole

14 Gennaio, 2026

Con la Legge di Bilancio 2026 (qui) sono state introdotte, tra le altre, delle modifiche agli obblighi relativi alla tracciabilità dei rifiuti attraverso il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI). Tale sistema digitale, introdotto con il D.M. 59/2023 e collegato alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, è stato predisposto per rendere più efficace la gestione dei rifiuti aziendali attraverso la digitalizzazione degli adempimenti.

A seguito delle rettifiche inserite nella manovra di bilancio, è stato ridefinito chi effettivamente deve registrarsi e chi può essere escluso dall’obbligo. A tal proposito il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha divulgato un comunicato stampa ufficiale in cui si dichiara che:

La Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025 ha sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che individua gli operatori obbligati all’iscrizione al RENTRI, come di seguito riportato:

3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.

Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:

a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1;

b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6.

I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 5, sono:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8,
  • per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. (già precedentemente esclusi dall’obbligo di iscrizione).

Si evidenzia che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all’articolo 212, comma 8, rimangono tenuti all’iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori.

I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 6, sono:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
  • i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati,
  • i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Per le figura individuate dall’art.190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si specifica che:

“quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all’obbligo con una delle seguenti modalità:
  • a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193;
  • b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183.”

Il documento conclude sottolineando che gli operatori rientranti nelle categorie escluse, laddove già iscritti, dovranno presentare, tramite l’area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione. In assenza di questa verranno ritenuti operatori iscritti al RENTRI in modalità volontaria.

Viene, infine, ricordato che i produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI sono tenuti a registrarsi all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” per produrre, vidimare e gestire il FIR in formato cartaceo conforme al nuovo modello a decorrere dal 13 febbraio 2025.

Soddisfazione delle Associazioni di Categoria

Accolta la notizia con soddisfazione, Coldiretti ha così commentato:

«Un risultato che conferma l’impegno di Coldiretti nella semplificazione della gestione dei rifiuti a favore delle aziende agricole, proprio con la messa in campo di circuiti tracciabili attraverso il sostegno delle Federazioni e il diretto coinvolgimento nelle forme organizzate di raccolta predisposte mediante specifici accordi di programma stipulati con le Pubbliche Amministrazioni, convenzioni quadro con i gestori della piattaforma di conferimento e altre modalità di gestione semplificata.»

Secondo i rappresentanti di Confagricoltura questa disposizione, da loro fortemente voluta:

«risolve un’incongruenza normativa del quadro riferibile al nuovo Registro per la tracciabilità dei rifiuti. Ci riferiamo all’obbligo di iscrizione al Registro e al pagamento del contributo annuale, anche per i soggetti che la normativa del Dlgs 152/2006 esclude espressamente dalla compilazione e tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti. Con l’occasione vogliamo, inoltre, ricordare che l’ultimo scaglione di soggetti obbligati all’iscrizione al Registro (imprese con meno di 10 dipendenti) è entrato in vigore il 15 dicembre u.s. e dovrà essere completato entro il 13 febbraio 2026 sempre che tali aziende non ricadano nelle casistiche previste dal nuovo quadro normativo.»

 

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