Vitellone e Scottona di Altura: verso un nuovo disciplinare di produzione SQNZ

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la proposta di disciplinare per valorizzare le carni bovine prodotte in aree sopra i 350 metri, con requisiti su benessere animale, alimentazione locale, tracciabilità e gestione della filiera

vacca-carne
28 Aprile, 2026

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale la proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione Vitellone e Scottona allevati in Altura, nell’ambito del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia (SQNZ). La proposta, presentata dalla Regione Campania, punta a introdurre un marchio riconoscibile per le carni bovine ottenute in allevamenti localizzati in aree collinari e montane.

L’obiettivo è duplice: da un lato valorizzare un modello di allevamento spesso penalizzato da condizioni ambientali e orografiche più complesse, dall’altro offrire al consumatore garanzie aggiuntive su origine, metodo produttivo e tracciabilità. Il disciplinare guarda in particolare alla zootecnia estensiva da carne di collina e montagna, riconoscendone anche il ruolo di presidio del territorio.

Requisiti di accesso

Per aderire al sistema, il centro aziendale dell’allevamento dovrà trovarsi ad un’altitudine superiore a 350 metri sul livello del mare, documentata tramite attestazioni ufficiali. Sono ammessi bovini maschi e femmine della specie Bos taurus appartenenti a razze o tipi genetici da carne, a duplice attitudine e relativi incroci. La macellazione dovrà avvenire tra i 12 e i 24 mesi di età.  

Condizioni di allevamento e benessere animale

Un elemento centrale riguarda le condizioni di allevamento. Gli animali potranno essere allevati al pascolo, prevalente per la maggior parte dell’anno, oppure in regime stallino a stabulazione libera. In ogni caso non è ammessa la stabulazione fissa, i bovini devono potersi muovere liberamente e disporre di spazi, lettiera, punti di abbeverata e ricoveri adeguati al loro benessere.

Alimentazione

Particolare attenzione è riservata all’alimentazione. Dopo lo svezzamento, la razione dovrà basarsi su foraggi freschi o affienati, integrabili con materie prime semplici, miscele e integrazioni mineral-vitaminiche ammesse dalla normativa. Il disciplinare prevede che almeno il 60% del fabbisogno alimentare della mandria sia garantito da terreni condotti dall’azienda stessa; eventuali alimenti acquistati dovranno provenire da aziende situate entro 100 km dall’allevamento. È inoltre richiesta la presenza di almeno il 30% di fieno nella razione e sono vietate razioni costituite esclusivamente da mangimi.

Vincoli sanitari e gestionali

Sul piano sanitario, non potranno essere certificati SQNZ i bovini sottoposti a trattamenti terapeutici con antibiotici nei sei mesi precedenti la macellazione, salvo trattamenti obbligatori disposti dall’autorità sanitaria e correttamente registrati.

Macellazione

Il disciplinare disciplina anche le fasi successive all’allevamento. Il macello dovrà essere ubicato entro 200 km dalla sede della stalla e le carni dovranno essere sottoposte a frollatura minima, sette giorni per le femmine e dieci giorni per i maschi. Non è consentita l’elettrostimolazione della carcassa per accelerare il processo di frollatura.

Tracciabilità ed etichettatura lungo la filiera

Altro aspetto rilevante è la tracciabilità lungo tutta la filiera. Allevamenti, macelli, laboratori di sezionamento e punti vendita dovranno garantire registrazioni, identificazione dei lotti, separazione delle carni certificate e conservazione della documentazione per almeno due anni. Le etichette dovranno riportare informazioni come matricola del capo, sesso, data di nascita, razza o tipo genetico, data di ingresso in stalla, allevamento, data e stabilimento di macellazione, oltre ai dati della carcassa e a un codice a barre o QR Code.

Possibili implicazioni per gli operatori

Per gli operatori, la proposta rappresenta un’opportunità ma anche un impegno gestionale significativo. L’adesione al disciplinare richiederà organizzazione documentale, controllo delle razioni, separazione dei flussi produttivi e piena coerenza tra allevamento, macellazione, sezionamento e vendita. Per le aziende di montagna e collina, tuttavia, il nuovo disciplinare potrebbe diventare uno strumento utile per differenziare il prodotto e dare maggiore riconoscibilità a sistemi produttivi che contribuiscono alla tutela del territorio e alla permanenza dell’allevamento nelle aree interne.

I soggetti interessati possono presentare eventuali opposizioni motivate al Masaf entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In assenza di opposizioni, sarà avviata la procedura di informazione alla Commissione europea prevista dalla direttiva 2015/1535/UE.

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