Glifosato e altre sostanze attive: il Tribunale UE frena le proroghe automatiche
Le sentenze annullano le decisioni della Commissione e chiariscono che le proroghe devono essere eccezionali, motivate e proporzionate, con una valutazione puntuale dei ritardi nella procedura di rinnovo

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con tre sentenze del Tribunale rese il 19 novembre u.s. nelle cause T-412/22, T-94/23 e T-565/23, ha segnato un punto di svolta nella gestione europea delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari, chiarendo i limiti entro cui la Commissione può ricorrere alla proroga temporanea delle autorizzazioni.
Le decisioni annullano i rigetti con cui l’Esecutivo europeo aveva respinto le richieste di riesame interno presentate da PAN Europe, Pollinis France e Aurelia Stiftung in relazione alle proroghe di boscalid, dimossistrobina e glifosato.
Al centro del contenzioso vi è la prassi della Commissione di adottare proroghe successive e di breve durata, utilizzata negli ultimi anni per garantire la continuità delle autorizzazioni in attesa dell’esito delle complesse procedure di rinnovo. Il Tribunale, pur riconoscendo il carattere essenziale dello strumento, ne ha ridefinito rigorosamente i confini applicativi.
Una misura “provvisoria ed eccezionale”
Secondo il Tribunale, la proroga dell’approvazione di una sostanza attiva, prevista dall’articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, non può trasformarsi in un meccanismo automatico o sistematico. La sua natura è temporanea, legata alle specificità del singolo dossier, e richiede una valutazione circostanziata da parte della Commissione.
L’istituzione europea è tenuta a determinare la durata della proroga caso per caso, fissandola nel tempo strettamente necessario per completare la procedura di rinnovo. Il Tribunale ha quindi ritenuto contrario al diritto dell’Unione l’approccio basato su estensioni ripetute e di breve respiro, quando sarebbe stato possibile, e conforme, determinare da subito una proroga unica, calibrata sulla complessità del dossier e sulle tempistiche realistiche di valutazione.
L’obbligo di verificare eventuali responsabilità del richiedente
Un ulteriore profilo affrontato riguarda la condizione secondo cui la proroga è ammissibile solo se il ritardo della procedura di rinnovo non è imputabile al richiedente.
Il Tribunale sottolinea che la Commissione non può limitarsi a constatare eventuali rallentamenti da parte delle autorità di valutazione. Deve invece svolgere un’analisi oggettiva e concreta sul ruolo del richiedente e accertare che quest’ultimo non abbia contribuito alle tempistiche dilatate, ad esempio fornendo dati incompleti o insufficienti.
La mancata verifica di questo aspetto costituisce, per il Tribunale, un errore di diritto che giustifica l’annullamento delle decisioni di rigetto.
Le conseguenze delle sentenze
Accogliendo i ricorsi delle tre associazioni, il Tribunale ha quindi annullato le decisioni con cui la Commissione aveva rifiutato il riesame interno dei regolamenti che prorogavano l’approvazione delle tre sostanze attive.
L’annullamento non incide automaticamente sui regolamenti di proroga, ma obbliga la Commissione a riesaminare nuovamente le richieste, questa volta tenendo conto dei principi chiariti nelle sentenze.
La vicenda riguarda tre casi emblematici. Il boscalid era giunto alla quinta proroga, la dimossistrobina alla sesta e il glifosato alla quarta, evidenziando come l’uso ripetuto dello strumento fosse ormai prassi consolidata. Le decisioni del Tribunale impongono ora un cambio di rotta, non soltanto per queste sostanze ma per l’intero sistema delle autorizzazioni.
Possibili sviluppi
Contro le sentenze è ammesso appello alla Corte di Giustizia entro due mesi e dieci giorni, ma i principi affermati dal Tribunale rappresentano già un riferimento destinato a influenzare la futura gestione dei dossier di rinnovo.
La Commissione dovrà dimostrare, con maggiore rigore, l’esistenza di condizioni eccezionali che giustifichino una proroga temporanea e determinare la sua durata in modo proporcionato, motivato e non ripetitivo. Una condizione che potrà incidere significativamente sui tempi di valutazione e sulle dinamiche di autorizzazione delle sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari.
















































































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