Impianti agrivoltaici e PAC: criteri di ammissibilità delle superfici agricole
Una nuova circolare Agea con tutti i chiarimenti normativi e operativi per accedere ai pagamenti diretti delle superfici agricole con impianti agrivoltaici

Da Agea arriva una nuova circolare che disciplina l’ammissibilità, ai fini degli interventi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) previsti dalla PAC, delle superfici agricole interessate dall’installazione di impianti agrivoltaici. La regolamentazione tiene conto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il contesto
Le definizioni contenute nei Piani Strategici della PAC e nel DM MASAF n. 660087/2022 (come “attività agricola”, “superficie agricola”, “ettaro ammissibile” e “prato permanente”) rappresentano la base per poter accedere ai sostegni della PAC e definiscono gli obblighi minimi che i beneficiari devono rispettare. Nel nuovo periodo di programmazione, la normativa tiene maggiormente conto delle esigenze ambientali e climatiche. Per questo motivo, tra le superfici ammissibili sono state inserite anche aree che non sono esclusivamente produttive dal punto di vista agricolo o che ospitano attività con finalità ambientali, come la paludicoltura e l’agrivoltaico. Tali superfici possono accedere ai pagamenti PAC, purché siano rispettate le condizioni previste dalla normativa vigente.
Definizione delle superfici ammissibili
Come stabilito dal DM Masaf n. 660087 del 23 dicembre 2022, rientrano tra le superfici ammissibili ai pagamenti diretti anche quelle sulle quali si svolgono attività non agricole, purché sia rispettato il principio di prevalenza dell’attività agricola. Tale principio si considera soddisfatto nel caso in cui sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:
- l’attività non agricola non interferisca con l’ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
- non siano presenti strutture permanenti tali da ostacolare lo svolgimento del normale ciclo colturale;
- sia garantito il mantenimento della superficie in buone condizioni agronomiche e ambientali.
Tra le attività non agricole ammesse rientra la produzione di energia da fonti rinnovabili mediante impianti agrivoltaici, così come definiti dalle Linee Guida emanate dal Ministero della Transizione Ecologica nel giugno 2022, oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).
Tipologie di impianti agrivoltaici
Le Linee Guida distinguono tre tipologie di impianti agrivoltaici:
- Tipo 1: sistemi nei quali la coltivazione agricola si svolge sia tra le file dei moduli fotovoltaici sia al di sotto degli stessi;
- Tipo 2: sistemi nei quali la coltivazione avviene esclusivamente tra le file dei moduli fotovoltaici, ma non al di sotto di essi;
- Tipo 3: sistemi caratterizzati da moduli fotovoltaici disposti verticalmente, con coltivazione tra le file; l’altezza dei moduli da terra condiziona il possibile passaggio degli animali.
Ai fini dell’ammissibilità agli aiuti PAC, sono considerate ammissibili esclusivamente le superfici interessate da impianti agrivoltaici di tipo 1 e tipo 3, in quanto dotati di moduli elevati dal suolo e progettati per garantire la continuità delle attività agricole.
Gli impianti di tipo 2, invece, non soddisfano le condizioni di ammissibilità, poiché la loro configurazione strutturale non consente lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici, in quanto tali impianti costituiscono strutture permanenti che interferiscono con il normale ciclo colturale (vedi nota Masaf prot. n. 336902 del 21 luglio 2025).
Requisiti per l’accesso ai pagamenti PAC
Per l’accesso ai pagamenti diretti della PAC l’agricoltore è tenuto a dichiarare nel Fascicolo aziendale le superfici su cui insistono impianti agrivoltaici e dimostrare che siano rispettati i seguenti requisiti:
- Titolo di conduzione: la superficie deve essere detenuta sulla base di un valido titolo di conduzione che conferisca la piena disponibilità del fondo, in conformità al Testo Coordinato AGEA n. 73919/2025. Il titolo deve garantire all’agricoltore autonomia nelle scelte colturali e libero accesso al fondo in ogni momento. Le superfici per le quali sia stato ceduto il diritto di superficie a terzi non sono ammissibili, in quanto prive di un idoneo titolo di conduzione e, pertanto, non possono beneficiare dei pagamenti diretti PAC.
- Comunicazione preventiva: l’agricoltore deve comunicare preventivamente all’Organismo Pagatore lo svolgimento dell’attività non agricola, specificando la tipologia di impianto agrivoltaico installato.
- Prevalenza dell’attività agricola: deve essere rispettato il criterio di prevalenza dell’attività agricola, anche in relazione alle caratteristiche progettuali dell’impianto.
- Continuità delle lavorazioni agricole: deve essere garantita la continuità delle attività agricole sulla superficie interessata, coerentemente con la progettazione e la gestione dell’impianto.
- Identificazione cartografica: le superfici interessate da impianti agrivoltaici devono essere chiaramente individuate nel Piano di Coltivazione Grafica (PCG), mediante le procedure e i codici previsti dalla “Nota di specifica tecnica del trattamento degli impianti agrivoltaici e delle superfici circostanti” (Allegato 1).
La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra elencati comporta l’inammissibilità degli interventi SIGC previsti dalla PAC.
Gestione informativa e controlli
A seguito della delimitazione geospaziale delle superfici interessate nel Fascicolo aziendale, gli impianti agrivoltaici saranno registrati in un apposito layer del Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA), reso disponibile agli Organismi Pagatori per le attività di gestione e controllo.
Conclusioni
Gli impianti agrivoltaici di tipo 1 e 3, certificati dal MASE e conformi alle linee guida MITE 2022, sono stati già ricondotti dalla circolare Agea 73919 del 25 settembre 2025 nella categoria “coperture”, e producono effetti diretti sia in relazione all’ammissibilità agli aiuti PAC,
sia in relazione agli aspetti assicurativi connessi alla Gestione del Rischio. Per gli aspetti di natura tecnica e procedurale tutti i dettagli sono riportati nella “Nota di specifica tecnica del trattamento degli impianti agrivoltaici e delle superfici circostanti” sopra richiamata.



















































































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