Blue tongue: l’UE la riclassifica e ridefinisce le misure di controllo
Dal 15 luglio 2026 cambiano le regole sanitarie europee, nuove modalità di notifica dei focolai e revisione dell’approccio di controllo alla luce dell’evoluzione epidemiologica del virus

L’Unione europea modifica l’approccio normativo alla febbre catarrale degli ovini (di seguito Bluetongue). Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/169, la Commissione europea ha riclassificato l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (BTV, sierotipi 1-24) come malattia elencata esclusivamente di categoria D+E, superando la precedente classificazione C+D+E.
La modifica si inserisce nel quadro della normativa europea sulla sanità animale definita dal Regolamento (UE) 2016/429, la cosiddetta Animal Health Law, e diventerà applicabile dal 15 luglio 2026, data a partire dalla quale entreranno in vigore anche gli adeguamenti normativi collegati. Contestualmente, il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/501 introduce modifiche alle procedure di notifica dei focolai nell’Unione e alle modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento dello status di indenne da malattia.
Un cambiamento dettato dall’evoluzione epidemiologica
La decisione della Commissione europea riflette un mutamento significativo nel profilo epidemiologico della BTV osservato negli ultimi anni. Dall’adozione del regolamento di classificazione delle malattie animali del 2018, l’esperienza maturata negli Stati membri ha mostrato come il virus abbia acquisito una maggiore persistenza nelle popolazioni di ruminanti e una diffusione più ampia nell’ambiente.
Secondo la valutazione della Commissione, diversi fattori hanno contribuito a questa evoluzione. Tra questi figura in particolare l’aumento dell’abbondanza e della persistenza dei vettori Culicoides, fenomeno probabilmente collegato ai cambiamenti climatici e all’estensione dei periodi favorevoli alla loro attività. Parallelamente, negli ultimi anni si è assistito alla circolazione contemporanea di diversi sierotipi del virus, tra cui BTV-3, BTV-4 e BTV-8, che non garantiscono protezione crociata negli animali infetti.
Queste dinamiche hanno determinato un ampliamento della distribuzione geografica della malattia nell’Unione europea, rendendo più complessa la gestione epidemiologica e riducendo l’efficacia di alcune misure tradizionali di controllo.
Il superamento delle misure previste per le malattie di categoria C
La riclassificazione nasce anche dalla constatazione che le misure previste per le malattie di categoria C, tra cui i programmi facoltativi di eradicazione, si sono dimostrate di attuabilità ed efficacia limitate nel caso della Bluetongue.
Alla luce della diffusione ormai ampia della malattia e delle sue caratteristiche epidemiologiche, la Commissione europea ha ritenuto che l’applicazione di tali strumenti non fosse più proporzionata rispetto agli obiettivi di prevenzione e controllo.
Il nuovo inquadramento tra le sole categorie D ed E comporta quindi una semplificazione del quadro giuridico applicabile alla malattia, con un orientamento più marcato verso la gestione del rischio e il controllo dei movimenti degli animali sensibili e del relativo materiale germinale tra gli Stati membri.
Cosa comporta la classificazione nelle categorie D ed E
Nel sistema previsto dall’Animal Health Law, le categorie di malattia definiscono la tipologia di misure applicabili. Con la nuova classificazione, la Bluetongue resta una malattia elencata dell’Unione, ma non è più soggetta alle misure specifiche previste per le malattie di categoria C.
Le categorie D ed E implicano principalmente:
- l’applicazione di misure di riduzione del rischio nei movimenti tra Stati membri, in particolare per ruminanti vivi e materiale germinale;
- obblighi di sorveglianza e raccolta di informazioni epidemiologiche;
- specifiche norme di notifica e comunicazione delle malattie a livello europeo.
L’attenzione si sposta quindi dalla prospettiva dell’eradicazione a una logica di gestione epidemiologica e monitoraggio, con l’obiettivo di limitare la diffusione del virus attraverso gli scambi intracomunitari.
Nuove regole per la notifica dei focolai
La revisione normativa è accompagnata da modifiche alle procedure di notifica dei focolai nell’Unione. Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/501, che aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002, introduce criteri più mirati per la comunicazione degli eventi sanitari.
Considerato l’elevato numero di focolai registrati ogni anno sia per la Bluetongue sia per la malattia emorragica epizootica (EHD), altra infezione trasmessa da vettori con epidemiologia simile, la Commissione ha ritenuto necessario rendere il sistema di notifica più sostenibile per le autorità competenti.
In base alle nuove disposizioni, saranno oggetto di notifica nell’Unione solo i focolai epidemiologicamente rilevanti, ossia quelli che forniscono informazioni utili per orientare le azioni di sorveglianza e gestione del rischio a livello europeo. Le autorità competenti dovranno comunque integrare le informazioni epidemiologiche non appena queste diventino disponibili, qualora non siano complete al momento della prima notifica.
Adeguamenti nelle procedure per lo status di indenne
Le modifiche introdotte dal regolamento del 2026 riguardano anche gli aspetti amministrativi legati al riconoscimento dello status di indenne da malattia.
Alla luce delle recenti modifiche alla normativa europea, in particolare al regolamento delegato (UE) 2020/689, aggiornato nel 2023, gli Stati membri possono ottenere il riconoscimento di indennità per alcune malattie sulla base di dati storici e sistemi di sorveglianza consolidati.
Il nuovo regolamento armonizza quindi informazioni e formati delle domande che gli Stati membri devono presentare alla Commissione per ottenere tale riconoscimento, assicurando coerenza tra i diversi atti normativi della legislazione europea in materia di sanità animale.



















































































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