Accordo UE-Mercosur: dal 1° maggio scatta l’applicazione provvisoria. Pubblicato l’elenco dei prodotti “sensibili”

Bruxelles notifica l’avvio dell’accordo interinale mentre un nuovo regolamento dettaglia le clausole di salvaguardia e i prodotti alimentari considerati "sensibili"

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24 Marzo, 2026
L’Unione europea ha notificato ieri ai paesi del Mercosur lo strumento di applicazione provvisoria dell’accordo commerciale interinale UE-Mercosur (iTA).

Con l’invio della sua “nota verbale” al Paraguay, custode legale dei trattati del Mercosur, la Commissione europea ha compiuto l’ultimo passo procedurale necessario per l’applicazione provvisoria, in linea con la decisione del Consiglio del 9 gennaio.

L’iTA si applicherà quindi provvisoriamente dal 1° maggio tra l’UE e tutti i paesi del Mercosur che completeranno le procedure di ratifica e ne daranno comunicazione all’UE entro la fine di marzo. Argentina, Brasile e Uruguay lo hanno già fatto. Il Paraguay ha recentemente ratificato l’accordo e si prevede che invierà a breve la sua notifica.

L’applicazione provvisoria garantisce l’eliminazione dei dazi su determinati prodotti fin dal primo giorno, creando regole prestabilite per gli scambi commerciali e gli investimenti. Le imprese, i consumatori e gli agricoltori dell’UE potranno quindi iniziare ad essere interessati immediatamente dell’accordo, mentre i settori sensibili dell’economia dell’UE saranno pienamente protetti da solide garanzie.

“Oggi è un passo importante per dimostrare la nostra credibilità come partner commerciale di primaria importanza – ha dichiarato il Commissario al Commercio Maroš Šefčovič. – La priorità ora è trasformare questo accordo UE-Mercosur in risultati concreti, fornendo agli esportatori dell’UE la piattaforma necessaria per cogliere nuove opportunità di commercio, crescita e occupazione. L’applicazione provvisoria ci consentirà di iniziare a mantenere questa promessa. Non vedo l’ora di vedere questo accordo realizzare il suo potenziale, rafforzando la nostra economia e consolidando la nostra posizione nel commercio globale, mentre completiamo tutte le procedure democratiche.”

Gli esportatori potranno approfondire le modalità per trarre vantaggio da questo accordo attraverso la piattaforma Access2Markets. Tutte le informazioni saranno presto disponibili online.

Pubblicato l’elenco dei prodotti agroalimentari sensibili

Nella giornata di ieri è stato inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il regolamento che stabilisce le disposizioni per l’attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali contenute nell’accordo in relazione ai prodotti agricoli.

Il documento riporta l’elenco dettagliato dei prodotti agroalimentari considerati “sensibili”, che includono carni bovine e formaggi, che saranno tutelati fino a sospendere le importazioni dai Paesi Mercosur nel caso in cui l’accordo commerciale iniziasse a creare degli squilibri competitivi e danni ai produttori europei.

Di seguito riportiamo l’elenco completo:

  • Carni bovine fresche
  • Carni di animali della specie bovina di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate
  • Carni bovine congelate, anche destinate alla trasformazione
  • Carni di animali della specie suina fresche, refrigerate, congelate e preparate
  • Carni di volatili disossate, comprese le preparazioni a base di volatili
  • Carni di volatili non disossate
  • Latte in polvere
  • Formaggi
  • Formule per lattanti
  • Granturco e sorgo
  • Riso
  • Zuccheri destinati ad essere raffinati
  • Altri zuccheri
  • Uova
  • Ovoalbumina
  • Miele
  • Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati
  • Granturco dolce
  • Amido di granturco e fecola di manioca
  • Derivati di amidi e fecole
  • Etanolo
  • Aglio
  • Biodiesel

Il regolamento prevede che l’Unione europea possa intervenire quando le importazioni da un paese partner aumentano in modo significativo, a seguito degli accordi commerciali, e rischiano di danneggiare seriamente l’industria europea. In questi casi la Commissione può avviare un’indagine e, se necessario, introdurre misure di salvaguardia come il blocco o l’aumento dei dazi.

Per capire quando la situazione diventa critica, il regolamento indica alcune soglie indicative. In particolare, un primo segnale di rischio si ha quando le importazioni aumentano di oltre il 5% rispetto alla media degli ultimi tre anni e, allo stesso tempo, i prezzi di importazione risultano almeno del 5% più bassi rispetto a quelli praticati nell’UE. Un altro segnale è quando i prezzi all’importazione diminuiscono di oltre il 5% rispetto alla media triennale, restando comunque più bassi dei prezzi europei di almeno il 5%.

Queste soglie però non fanno scattare automaticamente le misure: servono piuttosto come indicatori di allarme. La Commissione valuterà comunque l’insieme della situazione economica (andamento dei prezzi, produzione, vendite, occupazione, quote di mercato, ecc.) e potrà intervenire anche se tali soglie non sono pienamente raggiunte, purché emerga un chiaro peggioramento per l’industria europea.

Se l’indagine conferma il rischio o il danno, possono essere adottate misure temporanee: inizialmente provvisorie (in caso di urgenza), poi eventualmente definitive. In ogni caso, si tratta di interventi limitati nel tempo, pensati per dare respiro all’industria europea e permetterle di adattarsi alla nuova concorrenza.

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