Sistema I&R, ecco cosa cambia su pascolo, tracciabilità e movimentazioni
Le novità introdotte con il nuovo decreto 27 gennaio 2025 sul Manuale operativo del sistema I&R

Dal 15 giugno del 2023, è entrato in vigore il Decreto 7 marzo 2023 relativo al “Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R)”, con un periodo di adeguamento di 180 giorni (leggi QUI). Lo scorso 17 marzo 2025, in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto 27 gennaio 2025 (QUI), che modifica il suddetto documento, introducendo alcune importanti novità di seguito riepilogate.
Ecco cosa cambia:
Registrazione dei pascoli (capitolo 2.1.1.)
La richiesta di registrazione deve essere fatta tramite SUAP (Sportello unico per le attività produttive) competente sul territorio di pascolo, dall’operatore almeno quindici giorni prima dell’inizio dell’attività di pascolo, dichiarando:
- titolare (proprietario, affittuario o concessionario) dell’uso dei lotti pascolativi;
- periodo di titolarità del pascolo;
- particelle catastali interessate;
- specie animali che vi possono essere detenute;
- visura ed estratto del foglio di mappa catastale del terreno;
- contratto di uso (proprietà o affitto).
Se i titolari sono molteplici, la richiesta e la conseguente registrazione in BDN, verrà effettuata come quota percentuale di lotto pascolativo assegnata ad ogni titolare. Qualora i pascoli insistano su comuni diversi dovranno essere presentate richieste di registrazione diverse e la Asl le registrerà assegnando codici diversi. Il pascolo registrato segue le stesse regole degli altri stabilimenti. L’insieme di più particelle di pascolo, anche se non contigue ma ricadenti nello stesso comune e i cui dati identificativi delle particelle siano acquisiti in BDN dal fascicolo aziendale dello stesso operatore, possono essere registrate come unico stabilimento «pascolo omogeneo» dalla Asl territorialmente competente, previa valutazione del rischio sanitario.
I dati per la georeferenziazione “a poligono” dei pascoli sono acquisiti in BDN da SIAN, tramite idonea modalità operativa definita tra AGEA e il CSN (capitolo 2.4).
Stalla di transito per ungulati (capitolo 2.4)
Dopo l’indicazione che l’attività di stalla di transito deve essere l’unica attività dello stabilimento, il nuovo decreto aggiunge che nell’intervallo tra la data di uscita degli animali dallo stabilimento di spedizione e la data di arrivo in quello di destinazione, gli ungulati movimentati sul territorio nazionale possono essere sottoposti a non più di tre operazioni di raccolta se “da allevamento” e a non più’ di una operazione di raccolta se “da macello”.
Centro di raccolta per ungulati (capitolo 2.4)
Viene definito il tempo di permanenza massimo, che deve essere di 14 giorni, e l’intervallo tra la data di uscita degli animali dallo stabilimento di spedizione e la data di arrivo in quello di destinazione, che deve essere inferiore a 20 giorni (incluse le eventuali tre operazioni di raccolta per gli animali “da allevamento” o l’unica consentita per gli animali “da macello”).
Tracciabilità dei bovini con marchio auricolare elettronico (capitolo 3.3.1)
Le Regioni e le Province autonome che operano in territori che soddisfano i requisiti sanitari previsti dai piani nazionali di controllo, possono derogare dall’uso del bolo ruminale e autorizzare, come alternativa, il marchio auricolare elettronico applicato sull’orecchio, preferibilmente destro, che riporta lo stesso codice identificativo dell’animale. L’autorizzazione per l’uso di questa deroga deve essere comunicata prima dell’implementazione alla Direzione Generale della Sanità Animale e al Centro Servizi Nazionale, insieme ai risultati della valutazione del rischio sulla tracciabilità che giustifica l’autorizzazione stessa. Tale valutazione del rischio è effettuata dall’Autorità Competente, che considera almeno il numero di sostituzioni degli identificativi rilevabili nel BDN per i bovini del territorio in questione. La comunicazione ha lo scopo di registrare la deroga nel BDN e definire i flussi informativi riguardanti le eventuali movimentazioni degli animali dal territorio in deroga verso altre Regioni o Province autonome. Inoltre, le Regioni e le Province autonome che rispettano i requisiti sanitari previsti dai piani nazionali di controllo possono stabilire l’obbligo di identificazione tramite bolo per i bovini destinati ai pascoli del proprio territorio.
Movimenti verso e da pascolo (capitolo 5.1)
I movimenti di equini, bovini, ovini e caprini non svezzati e di età inferiore a quella stabilita per la loro identificazione, che avvengono esclusivamente tra l’allevamento di nascita e il pascolo, sono registrati come annotazione nel documento di accompagnamento di cui all’art. 8, comma 7, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, utilizzato per la movimentazione della madre, a condizione che tali animali non siano mai separati da essa.



















































































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