Anticipi PAC 2026: aliquote più alte e tempi anticipati

Agea mette in campo le misure eccezionali UE per sostenere la liquidità delle aziende agricole, aprendo a pagamenti anticipati prima del 16 ottobre e innalzando le aliquote fino al 75%. Ecco gli interventi interessati, le tempistiche, le esclusioni e le modalità di calcolo

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23 Luglio, 2026

Con la Circolare n. 61357 emanata ieri, 22 luglio 2026, Agea ha introdotto una disciplina più flessibile sui pagamenti degli anticipi in risposta all’aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente, e al fine di sostenere gli agricoltori con problemi di liquidità. La necessità di procedere celermente all’applicazione delle misure eccezionali, previste dal Regolamento (UE) n. 2026/1768, era stata evidenziata anche dal Masaf che, con nota prot. n. 310696 del 26 giugno 2026, richiedeva di attuare tutte le iniziative urgenti possibili, ovvero l’innalzamento delle aliquote e un’erogazione più tempestiva rispetto ai termini ordinari.

Novità introdotte

Nel testo della circolare si legge che sarà possibile erogare gli anticipi anche prima del termine del 16 ottobre 2026 e che l’aliquota potrà essere innalzata fino al 75%. Fa eccezione il contributo agricolo “sostegno di base al reddito per la sostenibilità” (pagato tramite i titoli), per il quale, in via cautelativa, si concede un anticipo pari al 73% del valore dei titoli che ogni agricoltore possiede, e che, si ricorda, potrebbe essere leggermente ridotto se servirà a finanziare la Riserva Nazionale 2026.

Per l’Eco-schema 1, per la domanda 2026, il periodo preso in considerazione va dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2026. Durante questo periodo vengono raccolti i dati necessari per calcolare il contributo. L’anticipo del contributo 2026 sarà calcolato utilizzando i dati sulle UBA ammissibili comunicati dagli Organismi pagatori e messi a disposizione dal sistema Classyfarm, secondo le modalità e i tempi previsti dalla nota Agea del 16 luglio 2026 (disponibile QUI).

Per i premi accoppiati del settore zootecnico, invece, i requisiti si verificano al 31 dicembre 2026. Anche in questo caso, l’anticipo 2026 sarà calcolato sulla base del numero di capi di bestiame ammissibili comunicati dagli Organismi pagatori, seguendo le modalità e le tempistiche indicate nella stessa nota Agea del 16 luglio 2026.

Interventi e tempistiche

In linea prioritaria e nell’immediatezza,  tenuto conto delle verifiche da portare a termine prima di procedere alle erogazioni, gli interventi interessati dall’anticipo nella misura indicata nelle tabelle precedenti, sono i seguenti:

  1. Sostegno di base al reddito per la sostenibilità (BISS): l’anticipo erogabile corrisponde al 73% del valore del portafoglio dei titoli in possesso dell’agricoltore (vedi tabella sopra). Nel caso delle superfici a pascolo per le quali non sono ancora concluse le verifiche sul rispetto del criterio di mantenimento, l’anticipo può essere erogato solo fino al 50% del valore dei titoli, purché il beneficiario disponga di un codice allevamento e/o di un codice pascolo attivo. Una volta completati positivamente i controlli, l’anticipo può essere integrato fino alla percentuale ordinaria prevista. Se invece le verifiche danno esito negativo, l’Organismo Pagatore deve procedere al recupero delle somme erogate in anticipo non spettanti.
  2. sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità (CRISS);
  3. sostegno complementare per i giovani agricoltori (CIS-YF) per i quali sono stati verificati i rispettivi requisiti di ammissibilità.

A seguire, gli Organismi Pagatori potranno procedere all’erogazione degli anticipi per l’Eco- schema 3; e solo successivamente potranno essere erogati gli anticipi per gli altri interventi sulla base degli importi unitari indicati nella tabella precedente fino al 30 novembre 2026.

Anteriormente al 1° dicembre 2026 e nella misura massima dell’85 %, gli Organismi Pagatori, tenuto conto dell’esito dei controlli previsti (controlli amministrativi, AMS e dei controlli in loco), potranno erogare gli anticipi anche per il sostegno concesso nell’ambito degli interventi di sviluppo rurale.

Si ricorda che il 3%, dei pagamenti diretti erogati in favore degli agricoltori prima del 16 ottobre 2026, è assegnato all’intervento “Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofali”, attivato nell’ambito degli strumenti di gestione del rischio (Fondo AGRICAT).

Esclusioni

Sono esclusi dai pagamenti degli anticipi coloro che hanno presentato domanda di trasferimento titoli, in qualità di cedenti, che non sono ancora perfezionati alla data di concessione dell’anticipazione, nonché tutti gli interventi diversi da quelli sopra richiamati.

Modifica e ritiro delle domande

Gli Organismi Pagatori devono applicare le nuove disposizioni dell’articolo 7 del Regolamento (UE) 2022/1173. Se l’anticipo viene pagato prima del 16 ottobre 2026, ciò non anticipa il termine entro cui gli agricoltori possono modificare o ritirare la domanda di aiuto. I beneficiari mantengono infatti la possibilità di apportare modifiche o ritirare, totalmente o parzialmente, la domanda entro il termine fissato dallo Stato membro, e comunque non oltre 15 giorni prima del pagamento della prima rata ordinaria, non dell’anticipo. Restano comunque valide le limitazioni previste dalla normativa europea: non è possibile modificare o ritirare la domanda quando sono già stati comunicati controlli in loco, quando un controllo senza preavviso ha rilevato irregolarità o quando sono state accertate non conformità relative ai requisiti di ammissibilità.

Agricoltore in attività

La circolare si conclude fornendo una definizione per la figura dell’ “agricoltore in attività” e stabilendo l’importo medio nazionale per ettaro spettante a questi operatori. Per la campagna 2026, un agricoltore è considerato attivo se, con riferimento alla domanda dell’anno precedente, ha diritto a pagamenti diretti non superiori a 5.000 euro (prima di eventuali riduzioni o sanzioni).

Se non ha presentato domanda nell’anno precedente, il requisito viene verificato moltiplicando gli ettari ammissibili dichiarati nel 2026 per il pagamento medio nazionale per ettaro del 2025, fissato in 367,26 €/ha. Questo valore è calcolato sulla base del massimale nazionale dei pagamenti diretti e della superficie ammissibile dichiarata a livello nazionale.

Per leggere il testo completo della circolare clicca QUI!

Fonte: Agea

 Autore: Silvia Fiorani

 

Da leggere - Agosto 2026

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