Carburanti e fertilizzanti alle stelle: l’UE attiva gli aiuti straordinari
Nuove misure temporanee, fino a dicembre 2026, per contenere l’impatto dei rincari sui costi di produzione delle aziende agro-zootecniche

Lo scorso 29 aprile la Commissione europea ha adottato il “Quadro temporaneo di aiuti di Stato per la crisi in Medio Oriente“ (METSAF), un quadro provvisorio che durerà fino al 31 dicembre 2026 e consentirà agli Stati membri di sostenere l’economia dell’UE nel contesto di crisi venutosi a delineare negli ultimi due mesi.
Il contesto
Nelle sue conclusioni del 19 marzo 2026, il Consiglio europeo aveva chiesto misure temporanee mirate per affrontare i recenti aumenti dei prezzi dei combustibili fossili importati, e aveva sollecitato misure per ridurre i prezzi dell’energia elettrica e per contrastare l’eccessiva volatilità nel breve termine. Il METSAF è una delle iniziative proposte dalla Commissione per affrontare queste problematiche. Gli Stati membri sono stati consultati in merito alla sua elaborazione. Esso integra le già ampie possibilità a disposizione degli Stati membri di adottare misure in linea con le norme UE vigenti in materia di aiuti di Stato. Ad esempio, le norme UE in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri di aiutare le imprese a far fronte a carenze di liquidità e a richiedere aiuti di salvataggio urgenti, o ancora, l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea consente agli Stati membri di risarcire le imprese per i danni causati direttamente da un evento eccezionale.
Le misure per il settore agricolo
Per quel che riguarda le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli o di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, gli aiuti temporanei di importo limitato possono essere concessi a patto che siano rispettate le seguenti condizioni:
- siano concessi sulla base di un regime con un bilancio stimato;
- siano concessi entro il 31 dicembre 2026;
- siano concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali garanzie, prestiti e capitale proprio, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi l’intensità di aiuto e i massimali di aiuto applicabili. Tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri.
- Coprano una quota fino al 70 % dei costi supplementari causati dagli sviluppi di mercato direttamente legati alla crisi in Medio Oriente, se il prezzo di riferimento sul mercato rilevante del combustibile o dei fertilizzanti, come applicabile, è superiore al prezzo di riferimento storico applicabile individuato dallo Stato membro, fondato su ipotesi ragionevoli e indici riconosciuti. Gli aiuti sono concessi per un periodo ammissibile che decorre dal 1º marzo 2026 al 31 dicembre 2026 al più tardi, sulla base del consumo attuale di combustibile e di fertilizzanti da parte del beneficiario o del suo ultimo consumo risalente a prima della crisi;
- non vengano fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti;
- non riguardino nessuna delle categorie di aiuti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014;
- se concessi sotto forma di garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili, possono essere convertiti in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni, a condizione che la conversione sia effettuata entro il 30 giugno 2027 e che l’importo nominale non superi in alcun momento il limite di cui al punto 4;
- a condizione che gli aiuti non prevedano l’opzione di conversione di cui al punto 7, per quelli concessi sotto forma di anticipi rimborsabili, gli Stati membri possono concedere fino al 100 % dei costi supplementari per il combustibile o per i fertilizzanti determinati conformemente conformemente al punto 4;
- non siano imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026; a meno che non siano microimprese o piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che si trovavano già in difficoltà nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
In base a quanto stabilito, l’autorità che concede l’aiuto può versare un anticipo al beneficiario prima di verificarne i pertinenti documenti giustificativi. In tal caso può basarsi sulle proprie stime per determinare la conformità ai criteri di cui sopra. L’autorità che concede l’aiuto istituisce una procedura per verificare ex post il rispetto da parte del beneficiario dei pertinenti requisiti sulla base dei dati effettivi del beneficiario e recupera eventuali importi di aiuto che non soddisfano i criteri entro sei mesi dalla fine del periodo di ammissibilità.
Gli Stati membri possono calibrare gli importi di aiuto individuali, al fine di garantire la proporzionalità, su elementi quali le dimensioni e la tipologia delle attività dei beneficiari, o altri parametri pertinenti quali il numero di veicoli o di segmenti della flotta, oppure la dimensione del terreno utilizzato per la produzione primaria di prodotti agricoli, effettuando così una stima generale del consumo di combustibile o di fertilizzanti a condizione che l’importo nominale complessivo degli aiuti riconosciuti non superi 50 000 EUR per impresa.
Si specifica, infine, che gli aiuti a favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nell’ambito di applicazione della presente comunicazione possono essere cumulati con il sostegno concesso a norma dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/113941, a condizione che siano rispettate le aliquote massime di intensità di aiuto previste all’allegato III dello stesso regolamento.
Inoltre, il METSAF consente di aumentare l’intensità degli aiuti previsti dai regimi di agevolazione sui prezzi dell’energia elettrica dal 50% fino al 70% del costo dell’energia elettrica per i consumi ammissibili, senza alcun aumento dello sforzo di decarbonizzazione richiesto. Sarà possibile cumulare gli aiuti concessi ai sensi delle linee guida sugli aiuti di Stato del ETS fino alla metà dell’importo degli aiuti concessi ai sensi della sezione 4.5 del CISAF.
Conclusioni
Il quadro delineato punta a garantire una gestione efficiente, trasparente e coordinata degli aiuti di Stato in un periodo limitato nel tempo. La rapidità delle valutazioni è strettamente legata alla qualità e completezza delle notifiche da parte degli Stati membri, evidenziando una responsabilità condivisa nel processo. Nel complesso, l’approccio adottato rafforza la cooperazione istituzionale e mira a rendere più tempestiva ed efficace l’attuazione delle misure, assicurando al contempo il rispetto delle regole europee.
Teresa Ribera, Vicepresidente esecutiva per una transizione pulita, giusta e competitiva, ha così commentato le misure adottate:
“Il raggiungimento di un’economia pulita è ciò che ci proteggerà dalle future crisi energetiche. La transizione energetica rimane la strategia più efficace per l’autonomia, la crescita e la resilienza dell’Europa. Tuttavia, i recenti aumenti dei prezzi dell’energia richiedono una risposta immediata. Il METSAF offre soluzioni di facile applicazione che sosterranno lo sviluppo continuo dei settori chiave dell’UE, come l’agricoltura, la pesca e i trasporti, attenuando gli effetti della crisi”.
Fonte: Commissione Europea


















































































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