Condizionalità Rafforzata 2025: tutto quello che serve sapere

Un riepilogo operativo dei principali obblighi, controlli e sanzioni per i beneficiari dei pagamenti PAC, tratto dalla nuova circolare Agea

3 Novembre, 2025

E’ stata appena pubblicata la circolare Agea n. 86932 del 30 ottobre 2025, relativa alla Condizionalità Rafforzata 2025, un documento articolato in ben 171 pagine, che fornisce indicazioni dettagliate su obblighi, controlli, meccanismi di sanzione e gestione delle non conformità. In questo articolo abbiamo voluto sintetizzarne i punti chiave per gli operatori agricoli, illustrando le regole di applicazione dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), le esenzioni previste, le modalità di controllo e il calcolo delle riduzioni. Una guida pratica per comprendere rapidamente i contenuti più rilevanti e applicabili in azienda.

Contesto normativo e ambito di applicazione

La nuova circolare Agea disciplina l’applicazione della normativa in materia di Condizionalità Rafforzata per la campagna 2025. Questo regime è definito a livello nazionale dal Decreto Ministeriale (DM) n. 147385 del 9 marzo 2023, che recepisce il Regolamento (UE) 2021/2115, relativo ai Piani Strategici della PAC. Il sistema di controllo della Condizionalità Rafforzata si applica a tutti i beneficiari che ricevono i pagamenti nell’ambito del Piano Strategico della PAC (PSP) ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115. Tali pagamenti includono vari sostegni diretti (disaccoppiati e accoppiati), Eco-schemi, impegni ambientali, climatici e specifici (ACA, articoli 70, 71, 72).

Un aspetto cruciale riguarda le esenzioni: gli agricoltori la cui azienda non supera i 10 ettari di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) dichiarata sono esentati dai controlli e dalle relative sanzioni previste dai Regolamenti UE 2021/2116 e 1306/2013, se hanno richiesto premi nell’ambito della programmazione 2014-2022 e 2023-2027. Tuttavia, anche questi agricoltori devono comunque rispettare la condizionalità, poiché eventuali infrazioni possono comportare riduzioni o sanzioni per quegli interventi in cui la condizionalità rappresenta la baseline per l’erogazione dell’aiuto.

Definizioni e parametri di inosservanza

Si ricorda che Condizionalità Rafforzata è l’insieme dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA). Per determinare le sanzioni per la violazione di tali regole, vengono utilizzati tre parametri fondamentali che misurano l’impatto dell’inosservanza:

  1. Portata (Estensione): parametro che tiene conto dell’impatto dell’inosservanza, che può essere limitato all’azienda o più ampio.
  2. Gravità (Rilevanza): dipende dalla rilevanza delle conseguenze dell’inosservanza rispetto agli obiettivi della norma o del requisito in questione.
  3. Durata (Persistenza): dipende dal lasso di tempo in cui perdura l’effetto dell’inosservanza o dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli.

Le sanzioni amministrative consistono in una riduzione dell’importo dell’aiuto o del sostegno, che può arrivare fino all’esclusione totale. Viene, infine, definita la “Reiterazione” (Ripetizione) come l’inadempienza allo stesso criterio o norma accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi, a condizione che il beneficiario sia stato informato dell’infrazione precedente e abbia avuto l’opportunità di porvi rimedio.

Le zone di Condizionalità

Il regolamento (UE) n. 2021/2115 organizza i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) in “zone di condizionalità” (insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare) quali £clima e ambiente”, “salute pubblica e salute delle piante” e “benessere degli animali” (di cui agli articoli 12, 13 e a norma dell’Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115), divisi a loro volta per “temi principali”. Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva:

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Modalità di controllo e campionamento

Per garantire la conformità delle aziende ai requisiti previsti, l’Autorità competente (Organismo Pagatore o altra Autorità) può avvalersi di diversi strumenti:

  1. Monitoraggio satellitare (Area Monitoring System – AMS): utilizzato per verificare una parte dei requisiti territoriali. Per la campagna 2025, le norme BCAA 1, BCAA 3, BCAA 6 e BCAA 9 saranno verificate tramite AMS.
  2. Controlli in loco (OTS – On-The-Spot): verifiche fisiche presso le superfici o i centri aziendali.
  3. Controlli integrati: controlli presso i centri aziendali per i CGO agricoli e ambientali, o presso gli allevamenti per i requisiti sanitari e di benessere animale (CGO 5, 6, 9, 10, 11).

Campionamento 

Ai sensi dell’art. 83 del Regolamento (UE) n. 2021/2116, i controlli di condizionalità devono interessare almeno l’1% dei beneficiari soggetti agli obblighi, calcolato per ciascuna autorità competente e per ogni Criterio o Norma. All’interno di questo campione minimo (pari almeno all’1% della popolazione dei beneficiari), una quota compresa tra il 20% e il 25% deve essere selezionata in modo casuale, mentre la restante parte viene individuata tramite analisi del rischio. Se il numero complessivo di controlli supera la soglia minima, la quota casuale del campione aggiuntivo non può comunque superare il 25%.

Per i controlli delegati ai Servizi veterinari regionali (CGO5, CGO6, CGO9, CGO10, CGO11), la selezione avviene secondo le convenzioni regionali, mantenendo la soglia minima dell’1%. Per il CGO6 (sostanze ormonali) si applicano specifici piani di monitoraggio conformi alla direttiva 96/22/CE.

La definizione dei campioni per i controlli in loco si basa su un’analisi del rischio che tiene conto della struttura aziendale e dei fattori di inadempienza, secondo criteri definiti e aggiornabili dagli Organismi pagatori. Nel 2025, la verifica delle norme BCAA1, BCAA3, BCAA6 e BCAA9 sarà effettuata tramite controlli AMS, eventualmente integrati da ulteriori verifiche amministrative o documentali. I controlli sono di norma svolti senza preavviso. Se è necessario un preavviso, non può essere superiore a 14 giorni. Per i controlli in loco relativi agli animali, il preavviso non può superare le 48 ore, salvo casi giustificati.

Indici di verifica e livelli di violazione

In questo capitolo vengono illustrati, per ciascun Criterio o Norma applicabile alla campagna di controlli 2025:

  • la base giuridica nazionale di riferimento;
  • le condizioni di applicazione dei criteri e dei requisiti, che riguardano esclusivamente i beneficiari soggetti alla condizionalità ai sensi dell’articolo 1 del DM 147385 e successive modifiche;
  • gli impegni a carico dell’agricoltore;
  • gli indici di verifica per ciascun impegno;
  • le condizioni che determinano le infrazioni;
  • e i valori attribuiti ai parametri di condizionalità (portata, gravità e durata) in caso di violazione, compresi eventuali casi particolari.

Per le BCAA, l’ambito di applicazione è specificato per ogni singola norma. La Superficie Agricola Utilizzata (SAU) costituisce la base di calcolo per valutare la portata delle eventuali inadempienze. Come previsto dal regolamento (UE) n. 2022/1172, qualora un impegno sia comune a un Criterio e a una Norma, l’inadempienza viene considerata una sola volta e la relativa riduzione è calcolata all’interno del settore di condizionalità del Criterio.

Regole generali di valutazione

Nella valutazione dei parametri di portata, gravità e durata si applicano alcune regole comuni:

  1. se per un Criterio o una Norma sono riscontrate più violazioni con diversi valori dei parametri, si considera sempre il valore più elevato;
  2. se per alcuni elementi di controllo non sono previsti valori specifici, viene assegnato il livello medio.

Impegni di ripristino

Quando viene rilevata una non conformità, l’azienda è tenuta a ripristinare le condizioni di conformità entro i termini stabiliti in sede di controllo. La comunicazione di tale obbligo ha valore informativo; la verifica del ripristino può essere effettuata a campione o in modo sistematico. Se la non conformità è di livello superiore a quelle considerate senza conseguenze significative, e al momento della verifica (entro la stessa campagna di controllo) l’azienda non ha effettuato il ripristino, le verrà assegnato un criterio di rischio specifico per la selezione nei controlli dei due anni successivi. Qualora invece la mancata regolarizzazione sia accertata in un controllo effettuato entro i tre anni successivi, l’infrazione è considerata reiterata e si applicano le relative riduzioni maggiorate.

Inadempienze con rilevanza penale

Nel caso in cui una non conformità comporti una condanna penale, anche non definitiva, l’Organismo pagatore tiene conto di tale informazione nella valutazione della violazione. Quando la sentenza diviene definitiva, la non conformità è considerata intenzionale e comporta l’applicazione delle sanzioni più severe, fino all’esclusione dai pagamenti.

Meccanismo di Calcolo delle Riduzioni

La percentuale di riduzione applicata ai pagamenti è determinata sulla base dei livelli di Portata, Gravità e Durata (PGD) della violazione, valutati per ciascun requisito.

1. Infrazioni non intenzionali e non gravi

Per le violazioni di lieve entità, la riduzione base è del 3%, modulata in funzione del punteggio medio PGD:Agea 3

In presenza di più infrazioni non intenzionali e non gravi, le riduzioni si sommano fino a un massimo complessivo del 5%.

2. Infrazioni non intenzionali gravi

Le violazioni considerate gravi comportano una riduzione standard del 5%, incrementabile fino al 10% nei casi di maggiore impatto (es. effetti diretti su salute pubblica o benessere animale). Il tetto massimo complessivo è pari al 10% per più infrazioni non intenzionali (gravi o non gravi).

3. Infrazioni reiterate (prima ripetizione)

La prima reiterazione di un’infrazione non intenzionale comporta una riduzione del 10%. Il tetto massimo complessivo è pari al 20% in caso di più infrazioni reiterate.

4. Infrazioni intenzionali

Le infrazioni commesse con dolo comportano una riduzione minima del 15%, aumentabile dall’Organismo Pagatore fino al 100%.

  • Seconda reiterazione (che diventa intenzionale): 30%
  • Terza reiterazione o successiva: 45%

Nel caso di più infrazioni intenzionali  rilevate nello stesso anno, non è previsto alcun tetto cumulativo ma le riduzioni si sommano fino a un massimo del 100% degli aiuti.

5. Controlli effettuati tramite monitoraggio satellitare (AMS)

Per le verifiche basate su sistemi di monitoraggio da satellite, si applicano riduzioni più contenute:

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Conclusioni

Il sistema della Condizionalità Rafforzata rappresenta uno strumento fondamentale per garantire che le attività agricole siano svolte nel rispetto delle norme ambientali, sanitarie e di benessere animale previste dalla normativa europea e nazionale. Il suo obiettivo è promuovere comportamenti conformi, assicurando che i beneficiari dei pagamenti rispettino gli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

Come si evince dall’analisi del documento, le inosservanze lievi o non significative non comportano penalizzazioni, ma servono come momento di attenzione e di miglioramento per l’azienda agricola. Le violazioni non intenzionali, a seconda della loro portata, gravità e durata, determinano riduzioni proporzionate dell’aiuto, con finalità prevalentemente correttiva. Le infrazioni reiterate o di natura intenzionale, invece, riflettono una mancata adesione sistematica alle regole e comportano sanzioni più severe, fino alla possibile esclusione totale dai pagamenti.

Questo approccio graduato dovrebbe permettere di mantenere un equilibrio tra funzione educativa e rigore sanzionatorio, favorendo un miglioramento complessivo della gestione aziendale e della sostenibilità delle pratiche agricole.

E’ possibile scaricare il documento completo cliccando QUI!

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Da leggere - Luglio 2026

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