Eco-schema 4: importanti precisazioni per interruzione impegno e sanzioni

Nuove Istruzioni Operative Agea che forniscono precisazioni sul controllo e la verifica di ammissibilità per l’Eco-schema 4 nella campagna 2024, e che illustrano le modalità di applicazione delle sanzioni

agricoltore - campo
27 Marzo, 2025

Agea ha pubblicato delle nuove Istruzioni Operative (le n. 30 del 2025) che riguardano il controllo e la verifica di ammissibilità per l’Eco-schema 4 nella campagna 2024, applicabili nelle Regioni dove non sono presenti Organismi pagatori locali, e illustrano le modalità di applicazione delle sanzioni.

L’Eco-schema 4 prevede un avvicendamento biennale delle colture su una determinata superficie, alternando colture depauperanti (come cereali autunno-vernini) e miglioratrici (come leguminose), e talvolta includendo colture da rinnovo. L’impegno è autonomo per ogni biennio, e la superficie accertata all’inizio di un impegno è quella da mantenere anche nell’anno successivo, salvo riduzioni e sanzioni.

Ogni ciclo biennale può essere trattato separatamente, e la sua eventuale interruzione non implica la perdita di ammissibilità per altre superfici in altre annualità.

In caso di cessione dell’azienda, il cessionario può subentrare negli impegni, ma, se non lo dovesse fare, si recupereranno i pagamenti già erogati, salvo eventi di forza maggiore che giustifichino la perdita delle superfici.

Le eventuali differenze di superficie rilevate tramite il nuovo Sistema di Identificazione Parcelle Agricole ( SIPA) non comportano sanzioni, ma solo la riduzione della superficie ammissibile per i pagamenti.

Interruzione dell’impegno

Si precisa inoltre che, per quanto riguarda l’interruzione dell’impegno biennale iniziato nel 2023, la Commissione Europea ha autorizzato la possibilità di uscita anticipata dall’impegno per il 2024, a condizione che le superfici non siano più sottoposte alla rotazione. In tal caso, per le parcelle escluse dall’aiuto nel 2024 dovrà essere restituito quanto già ricevuto nel 2023, e non sarà possibile presentare una nuova domanda per le stesse superfici.

La gestione dei controlli per la campagna 2024 prevede l’applicazione di un flusso decisionale per le diverse casistiche emerse, con azioni specifiche per determinare l’ammissibilità e l’eventuale recupero dei pagamenti erogati nel caso di rinuncia all’impegno biennale, che vengono riportate nelle pagine 5 – 6 e 7 del documento in oggetto.

Per interrompere l’impegno nel 2024, gli agricoltori che hanno aderito all’Eco schema 4 nel 2023, possono manifestare la loro volontà, per tutte le superfici richieste a premio o parte, tramite il CAA mandatario attraverso un servizio predisposto da AGEA, e le superfici saranno proposte in modalità precompilata, con tolleranze. Tali manifestazioni potranno essere presentate dal 26 marzo 2025 al 14 aprile 2025. Se l’agricoltore non rispetta gli impegni di avvicendamento, la superficie non sarà ammessa all’aiuto per il 2024 e dovrà restituire quanto già ricevuto nel 2023.

Sanzioni

In caso di violazione degli impegni, come l’avvicendamento biennale, le sanzioni previste possono comportare il recupero dell’aiuto erogato, ma solo per l’anno in cui è stata riscontrata la violazione, e non per bienni precedenti. Per il 2023, è sospesa l’applicazione delle sanzioni se l’infrazione è di bassa gravità (inferiore al 30%) e l’agricoltore presenta domanda per lo stesso eco-schema nel 2024.

In caso di violazione, i parametri di gravità, entità e durata (GED) vengono calcolati per ciascun impegno, e l’eventuale sanzione dipende dal livello di violazione. Se la superficie violata è inferiore o uguale a 1 ettaro, e il livello di violazione è pari a 0, non si applicano sanzioni.

Ulteriori precisazioni

Infine, sono stati introdotti nuovi criteri per l’avvicendamento delle colture nel biennio 2023/2024, come l’inclusione di nuove colture da rinnovo, e specifiche per l’uso di glifosato, che è vietato su colture leguminose e foraggere, ma consentito su colture da rinnovo con tecniche di difesa integrata o produzione biologica. Più esattamente il testo riporta:

L’uso di diserbanti chimici e altri prodotti fitosanitari su colture leguminose e foraggere è vietato ai sensi del DM 23 dicembre 2022, n. 660087, mentre è consentito sulle colture da rinnovo esclusivamente l’uso della tecnica della difesa integrata o produzione biologica. Considerato quanto sopra, il conteggio del glifosato previsto dall’eventuale disciplinare di lotta integrata si applica esclusivamente sulle colture da rinnovo per le quali si sceglie di adottare la tecnica della difesa integrata. Per le colture depauperanti (come il frumento duro), posto che il citato DM non vieta l’utilizzo dei diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari, se non sono gestite in regime di disciplinare integrato, l’impiego del glifosato qualora ne è previsto l’utilizzo deve avviene nel rispetto delle quantità massime distribuibili indicate in etichetta. Si ribadisce che non rientrano invece nel calcolo né le colture foraggere né le leguminose (erba medica) sulle quali non è consentito l’uso di diserbanti chimici e altri prodotti fitosanitari.

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