Tecnologo alimentare: l’accordo Stato-Regioni ne valorizza il ruolo nei controlli ufficiali

L’accordo del 1° ottobre definisce gli indirizzi per l’impiego di questa professionalità nelle autorità competenti e nei laboratori ufficiali. Per la filiera lattiero-casearia interessano soprattutto processi produttivi, HACCP, rintracciabilità ed etichettatura. Restano ferme le competenze delle altre professioni e le regole di reclutamento

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5 Ottobre, 2026

Le competenze sui processi alimentari trovano un riconoscimento condiviso nell’organizzazione dei controlli pubblici. Il 1° ottobre 2026, la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l’accordo, repertorio 153/CSR, che fornisce indirizzi per l’impiego del tecnologo alimentare nei controlli ufficiali e nelle altre attività ufficiali disciplinate dal regolamento (UE) 2017/625. Un passaggio che riguarda anche la filiera lattiero-casearia, dove la valutazione delle tecnologie di trasformazione si intreccia con la gestione dei rischi e la conformità dei prodotti.

Il testo, articolato in sette articoli, riconosce il contributo tecnico-specialistico della professione regolamentata dalla legge n. 59/1994. Il suo impiego presso le autorità competenti e i laboratori ufficiali è ricondotto all’approccio One Health, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra professionalità diverse. Il riferimento europeo è l’articolo 5 del regolamento sui controlli ufficiali, che richiede personale qualificato, competente e adeguatamente formato rispetto ai compiti assegnati.

Dai processi produttivi alle verifiche sui prodotti

Le autorità competenti possono avvalersi del tecnologo alimentare per valutare produzione, trasformazione, conservazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti. Il contributo comprende le verifiche su sicurezza, qualità, rintracciabilità e conformità, anche dei materiali a contatto con gli alimenti, e sull’applicazione dell’autocontrollo basato sui principi HACCP e delle procedure di gestione del rischio. Sono inoltre previste attività ispettive, audit, campionamenti ufficiali e verifiche documentali, nell’ambito delle competenze istituzionali delle autorità.

L’accordo include le valutazioni tecniche su etichettatura, composizione e indicazioni nutrizionali e sulla salute, oltre che su nuovi alimenti, alimenti destinati a gruppi specifici della popolazione, integratori, additivi, aromi, enzimi e coadiuvanti tecnologici. Completano il quadro il supporto tecnico alle procedure amministrative conseguenti ai controlli, l’analisi del rischio, la raccolta e l’elaborazione dei dati, la sorveglianza, il monitoraggio e la formazione del personale. Si tratta di ambiti esemplificativi, non di un elenco chiuso.

Per caseifici e imprese lattiero-casearie, questi indirizzi possono tradursi, ad esempio, in un maggiore apporto specialistico nella valutazione dei trattamenti termici, delle condizioni di conservazione, dei sistemi di rintracciabilità e della conformità delle etichette. Sono possibili applicazioni delle competenze richiamate dal testo: l’accordo non introduce nuovi adempimenti per le aziende, né modifica le responsabilità degli operatori del settore alimentare.

L’attuazione passa dalle scelte delle amministrazioni

Regioni e Province autonome possono considerare questa professionalità nella programmazione dei fabbisogni di personale e nell’organizzazione dei Dipartimenti di prevenzione, dei Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN), dei Servizi veterinari e delle altre strutture competenti. Mantengono però piena autonomia nell’individuazione delle figure necessarie alle proprie funzioni.

La clausola di salvaguardia chiarisce la portata del provvedimento: restano ferme le competenze delle professioni sanitarie e delle altre professioni. Non cambiano gli ordinamenti professionali, l’accesso al pubblico impiego, i profili di inquadramento o le regole della contrattazione collettiva. Reclutamento e progressioni continuano quindi a seguire i contratti nazionali e i regolamenti concorsuali vigenti.

Ministero della Salute e Regioni favoriranno iniziative di valorizzazione delle competenze; Regioni e Province autonome diffonderanno l’accordo presso autorità e laboratori ufficiali. Le parti porteranno inoltre questa esigenza nelle sedi che predispongono gli indirizzi per la contrattazione nazionale. Il testo non stabilisce un calendario operativo e prevede l’attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, senza nuovi o maggiori oneri pubblici. La ricaduta concreta sui controlli dipenderà dunque dalle successive scelte organizzative delle amministrazioni.

Fonte: Accordo Stato-Regioni n. 153/CSR 

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