SQNBA: modificati gli allegati del decreto 23 ottobre 2024

Semplificare le fasi burocratiche, chiarire le soglie relative all’uso di antibiotici e definire i requisiti temporali per l’allevamento in stalla: sono queste le nuove indicazioni introdotte dal decreto MASAF applicabili a latte, carne e allevamento familiare, entrate in vigore il 2 agosto 2025

Benessere animale-valutatori-tecnici
4 Agosto, 2025

Con il decreto 21 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.177 del 01-08-2025 (QUI), il MASAF ha approvato la modifica degli allegati 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto 23 ottobre 2024 recante modifica degli allegati 1 e 2 del decreto 2 agosto 2022 e approvazione dei requisiti di certificazione (disciplinari) relativi alla specie bovina e alla specie suina da ingrasso allevata all’aperto, nell’ambito del “Sistema di qualità nazionale per il benessere animale“.

Le modifiche sono state introdotte per:

  • semplificare le procedure di riconoscimento degli organismi di certificazione in fase di primo accreditamento, permettendo di presentare il certificato di accreditamento entro dodici mesi dall’iscrizione, così da rendere più agevole l’iter di inserimento nell’elenco tenuto dal MASAF.
  • Uniformare le modalità di redazione dei piani di controllo, garantendo maggiore omogeneità tra le diverse procedure e facilitando le verifiche da parte del Ministero dell’agricoltura e delle foreste.
  • Chiarire e rafforzare le sanzioni e le condizioni di sospensione o revoca dell’iscrizione degli organismi di certificazione, specificando meglio i comportamenti sanzionabili.
  • Integrare delle informazioni mancanti in alcuni disciplinari, come il periodo minimo di allevamento per alcune certificazioni, ed eliminare riferimenti non corretti, come il riferimento alla posta fissa nel disciplinare sui bovini allevati integralmente o con ricorso al pascolo.
  • Adeguare i requisiti di controllo alle pratiche e alle normative più recenti, come il piano strategico della PAC e il sistema ClassyFarm, per garantire coerenza e aggiornamento.

Cosa cambia nel disciplinare “Bovini da latte in stalla”

Per i bovini da latte in stalla è stata apportata la seguente modifica:

alla sezione macroarea uso consapevole del medicinale veterinario (MV), il punto 1. “Consumo del medicinale veterinario“, è stato così sostituito:

«Il consumo di antibiotico in allevamento durante il periodo di osservazione previsto al comma 2 -bis del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, espresso in DDD (Defined daily dose ) da ClassyFarm, deve rientrare in una delle seguenti condizioni rispetto alla distribuzione nazionale dei consumi di medicinale veterinario:

  • a) i valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore della soglia riportata, in prima istanza, nell’allegato XI del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne i pagamenti diretti per l’indirizzo dei bovini da latte;
  • b) i valori DDD rimangono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10 % rispetto all’anno 2022

Cosa cambia nel disciplinare “Bovini da carne in stalla”

In questo caso le modifiche apportate sono le seguenti:

  1. alla sezione Parte generale, alla fine del paragrafo 2. Campo di applicazione è stata aggiunta la specifica che i bovini devono essere allevati secondo i requisiti
    previsti dal disciplinare, per un periodo minimo non inferiore a sei mesi prima della macellazione. Nel caso in cui questo periodo superi i sei mesi, l’informazione può essere riportata nella commercializzazione degli animali, dei prodotti della produzione primaria e dei prodotti alimentari da essi derivati, ai sensi dell’art. 8 del decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022.
  2. Alla sezione macroarea uso consapevole del medicinale veterinario (MV), il punto 1. Consumo del medicinale veterinario, è sostituito dal seguente:

«Il consumo di antibiotico in allevamento durante il periodo di osservazione previsto al comma 2 -bis del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, espresso in DDD (Defined daily dose ) da ClassyFarm, deve rientrare in una delle seguenti condizioni rispetto alla distribuzione nazionale dei consumi di medicinale veterinario:

    • a) i valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore della soglia riportata, in prima istanza, nell’allegato XI del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne i pagamenti diretti per l’indirizzo dei bovini da carne;
    • b) i valori DDD rimangono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10 % rispetto all’anno 2022

Cosa cambia nel disciplinare “bovini in allevamento familiare”

Per questa fattispecie le modifiche sono analoghe a quelle inserite nel disciplinare dei bovini da carne e riguardano: tempo di permanenza in stalla di almeno 6 mesi e soglie di consumo degli antibiotici, con riferimento specifico ai pagamenti diretti previsti per gli allevamenti bovini in stabilimenti di limitata dimensione con indirizzo produttivo latte e/o carne.

Cosa cambia nel disciplinare dei “bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo”

Anche per questa tipologia le modifiche introdotte sono analoghe a quelle inserite nel disciplinare dei bovini da carne e riguardano: tempo di permanenza in stalla di almeno 6 mesi e soglie di consumo degli antibiotici, con riferimento specifico ai pagamenti diretti previsti per la specie bovina con indirizzo produttivo latte e/o carne.

Inoltre, alla seconda sezione Macroarea benessere animale (BA), area struttura, paragrafo 4. Libertà di movimento degli animali, è stato soppresso il seguente periodo: «In caso di stabulazione fissa, ogni bovina deve avere a disposizione un’impronta di riposo, una mangiatoia e un abbeveratoio».

Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in GU, ovvero il 2 agosto 2025.

Image used alone as a linked logo

Da leggere - Luglio 2026

Condividi questa notizia!