Anticipi PAC 2025 tra novità operative, controlli e criteri di ammissibilità

Ecco tutte le indicazioni contenute nell'ultima circolare Agea del 22 settembre che disciplina il pagamento degli anticipi PAC per la campagna 2025

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23 Settembre, 2025

Dal 16 ottobre è consentito agli Stati membri versare anticipi , fino al 70% per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e fino all’85% per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali. Con la circolare n. 72890 del 22 settembre 2025, Agea ha dettagliato tutte le indicazioni per il pagamento degli anticipi PAC inerenti la campagna 2025. Gli anticipi saranno erogati fino al 30 novembre 2025 solamente per le domande risultate ammissibili dopo i controlli amministrativi e di monitoraggio (AMS). Agea ha già fornito agli Organismi Pagatori Regionali (OPR) i dati necessari per l’avvio dei pagamenti.

Interventi erogabili in fase di anticipo

Tra i pagamenti diretti evidenziamo:

  • sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
  • sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
  • sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
  • regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, articolati nei seguenti eco-schemi:
    • pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale;
    • pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
  • il sostegno accoppiato al reddito, esclusivamente riferito ai seguenti settori relativi alle superfici:
    • frumento duro;
    • semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
    • colture proteiche comprese le leguminose.

Sono inoltre erogabili gli anticipi relativi agli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali, riferiti sia agli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 sia agli impegni di cui al Reg. (UE) n. 2021/2115, in accordo con limite massimo del livello dell’anticipo stabilito con il citato Reg. (UE) n. 2025/1797, pari al 85%.

Importo dell’anticipo

Come stabilito dalla normativa, il limite massimo del pagamento dell’anticipo relativo agli interventi dei pagamenti diretti non può superare il 70%. Considerando però che, per alcuni aiuti, le condizioni di ammissibilità possono maturare fino al 31 dicembre 2025, su determinati interventi ci si è attenuti a una percentuale inferiori di anticipo del contributo, come si evince dalla tabella riepilogativa:

Per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità (titoli) è possibile erogare il 68% del valore del portafoglio titoli dei singoli agricoltori, tenuto conto dell’eventuale riduzione lineare del valore dei titoli che potrà essere eseguita per alimentare la riserva nazionale 2025.

Con riferimento all’Eco-schema 1 vengono effettuate le seguenti precisazioni:

  1.  anno di domanda 2025: il periodo di osservazione per i valori di DDD inizia il 1° gennaio 2025 e termina il 30 settembre 2025. I valori dei DDD del 1° semestre (01 gennaio- 30 giugno 2025) sono disponibili agli Organismi Pagatori tramite cruscotti sul portale Classyfarm a partire dal 20 settembre 2025.
  2. l’importo unitario dell’anticipo 2025, come condiviso con il Masaf ed in continuità con quanto già fatto nelle campagne 2023 e 2024, è calcolato prendendo a rifermento l’importo minimo previsto da PSP, fissando al 50% la percentuale erogabile per il 2025.
  3. Nel caso in cui il produttore abbia richiesto sia il livello 1 che il livello 2 dell’Eco-schema 1, considerato che i due pagamenti sono alternativi, l’anticipo potrà essere erogato secondo l’importo previsto per il livello 1, qualora siano rispettate le condizioni di accesso legate al consumo di antibiotici, in attesa della verifica di conformità al sistema SQNBA (ai sensi della nota MASAF n. 72490 del 19/09/2025). Se tale verifica darà esito positivo, il saldo sarà corrisposto con riferimento al livello 2. In caso contrario, il saldo sarà liquidato con l’importo previsto per il livello 1, come già indicato nella circolare AGEA n. 62515 del 4 agosto 2025.
  4. Nel caso di mancata adesione a un Organismo di Certificazione per il rispetto dei requisiti del SQNBA, resta comunque possibile l’erogazione dell’anticipo per il livello 1, a condizione che sia verificato il rispetto delle soglie di consumo di antibiotici (DDD).
  5. Se il produttore ha richiesto esclusivamente il livello 2, è comunque possibile erogare un anticipo con l’importo previsto per il livello 1, sempre nel rispetto delle soglie antibiotiche. Inoltre, per gli allevamenti “in deroga”, come previsto dall’art. 17, commi 6 e 7 del DM MASAF 23/12/2022 n. 660087 e successive modifiche, è possibile procedere con l’anticipo anche per il livello 2.

In alternativa, non appena saranno disponibili sul portale Classyfarm i valori dei DDD al 30 settembre 2025, l’anticipo può essere erogato nella sua interezza al 70%.

Controlli e condizioni per il pagamento 

Il pagamento degli anticipi è possibile solo dopo il completamento dei controlli amministrativi previsti dalla normativa europea e nazionale. Per evitare il rischio di pagamenti eccessivi, l’anticipo – pari al 70% per i pagamenti diretti e all’85% per lo sviluppo rurale – deve tenere conto anche delle eventuali sanzioni previste dal D.lgs. 42/2023. Per accedere agli aiuti è fondamentale che il beneficiario sia qualificato come “agricoltore in attività“. Gli importi anticipati devono essere compensati con eventuali debiti verso l’Amministrazione, secondo le regole ordinarie. Gli Organismi pagatori devono adottare ogni cautela utile, come subordinare l’anticipo a condizione risolutiva, per garantire il recupero rapido di eventuali somme indebite. Inoltre, l’Amministrazione può rivedere gli importi già erogati, in autotutela, sulla base delle verifiche istruttorie e nel rispetto dei massimali di spesa previsti.

Disposizioni finali  

Ai fini della predisposizione dell’APR 2026 e del monitoraggio da parte dell’Autorità di Gestione del PSP, gli Organismi Pagatori dovranno uniformare la trasmissione degli output (ettari, UBA, capi) relativi ai pagamenti degli anticipi al Sistema di Monitoraggio della PAC (SMP), valorizzando integralmente le quantità oggetto di pagamento per tutti gli interventi SIGC, incluso il regime di base (BISS).

Si ricorda, inoltre, che a partire dalla campagna 2023, è previsto il prelievo del 3% sui pagamenti diretti destinato al “Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofali”, nell’ambito degli strumenti di gestione del rischio. Gli Organismi Pagatori dovranno applicare tale trattenuta già in fase di erogazione degli anticipi, come previsto dalla normativa vigente.

Infine, per il riconoscimento dello status di “agricoltore in attività” per la campagna 2025, si conferma che il valore del pagamento medio nazionale per ettaro riferito all’anno 2024 è pari a € 365,62. Tale valore è calcolato dividendo il massimale nazionale (€ 3.496.243.863) per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati nell’APR 2024 (9.562.527,38 ettari), in applicazione dell’art. 4 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

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