Al via il nuovo disciplinare di produzione della Fontina DOP

Le modifiche prevedono la possibilità di termizzare il latte e permetteranno il miglioramento della qualità del lavoro, una riduzione dei costi di produzione e una maggiore sostenibilità

3 Marzo, 2026

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale serie generale numero 48 del 27-02-2026, del decreto n.26A00916 del 18-02-2026 della Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare del MASAF, entrano ufficialmente in vigore le modifiche ordinarie al Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “Fontina”.

Le novità, relative agli articoli 3 e 6, riguardano rispettivamente la Trasformazione e la Stagionatura del prodotto, e sono state stabilite all’unanimità dall’Assemblea straordinaria del Consorzio DOP Fontina lo scorso 22 maggio con l’obbiettivo principale di migliorare la sostenibilità sociale, economica e ambientale della filiera produttiva.

Le modifiche relative alla fase di Trasformazione, per i produttori che decideranno accoglierle, prevedono la possibilità di:

  • refrigerare la materia prima latte direttamente in stalla, slegando così gli orari di mungitura da quelli di fornitura ai caseifici;
  • trasformare il latte proveniente da più mungiture, con riduzione orari di lavoro, costi e consumi energetici;
  • ridurre i trasporti, quindi meno chilometri percorsi, minor consumo di carburante.

Come si legge nel comuniucato diffuso dal Consorzio, si tratta di una svolta storica per la filiera produttiva della Fontina Dop capace di incidere positivamente sulla qualità del lavoro manuale in stalla (ad esempio, l’allevatore non sarà più obbligato a mungere in piena notte per consegnare il latte alle 5.30 del mattino, in quanto potrà conferire al caseificio il latte munto il giorno precedente, pur mantenendo le due mungiture giornaliere) e consente ai caseifici di organizzare i giri di raccolta in base alle caratteristiche specifiche di ogni acquirente, territorio di competenza e realtà aziendale riducendo inquinamento e costi.

Il Consorzio ha voluto così andare incontro anche alle esigenze dei produttori primari che operano nelle zone più marginali, distanti dai caseifici, e soffrono, quindi, maggiormente dei costi e dei ritmi di raccolta del latte.

Un’iniziativa importante considerando le caratteristiche dell’areale di produzione della DOP, ovvero la regione Valle d’Aosta, un territorio montano con siti produttivi collocati anche oltre i 2500 mt di quota.

Le difficoltà di operare in un ecosistema affascinante, ma complesso dal punto di vista morfologico e climatico, insieme a ritmi di lavoro rigidi, dettati dalle esigenze del bestiame, e ai recenti aumenti dei costi di gestione, negli ultimi anni si sono rivelati un ostacolo per le nuove generazioni di produttori a portare avanti l’attività di famiglia e restare a fare impresa sul territorio. Con questo intervento i soci produttori del Consorzio auspicano, quindi, di poter mettere un freno alla fuga dei giovani dalla filiera. Nelle prossime settimane verranno organizzate giornate formative per la corretta informazione delle aziende associate.

Dal punto di vista del prodotto, le modifiche apportate non incideranno sulle proprietà organolettiche della Fontina DOP, incluse quelle all’art. 6 relativo alla Stagionatura. Quest’ultimo sancisce che, d’ora in avanti, “il formaggio idoneo a Fontina DOP o le produzioni già certificate di Fontina DOP possono essere sottoposte, prima della loro immissione in commercio, ad un trattamento di HPP (High Pressure Processing- Trattamento ad Alte Pressioni)“.

La ricerca condotta dal Consorzio DOP Fontina in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, ha dimostrato che il trattamento di termizzazione del latte (64°C per 40 secondi) e il trattamento in HPP delle forme di formaggio, non alterano le caratteristiche chimico-fisiche, microbiologiche e organolettiche che rendono unica la Fontina DOP.

Gli articoli modificati

Art. 3 TRASFORMAZIONE

  1. Per la produzione del formaggio Fontina DOP viene utilizzato latte, derivante da una o più mungiture consecutive, avviato a lavorazione entro 40 ore dalla prima mungitura.
  2. Ove il latte non venga avviato a trasformazione dopo ogni singola mungitura, deve essere stoccato e conservato a temperatura compresa fra i +2 ℃ e i +6 ℃ mediante l’utilizzo di apposite attrezzature dotate di agitatore.
  3. Il latte avviato a trasformazione può essere sottoposto a termizzazione; tale trattamento deve avvenire con la seguente modalità: minimo 64 ℃ per almeno 40 secondi, utile alla riduzione della carica microbica di batteri patogeni e anticaseari. Il latte deve presentare valori di fosfatasi positiva.

ART.6 STAGIONATURA

  1. Il formaggio idoneo a Fontina DOP o le produzioni già certificate di Fontina DOP possono essere sottoposte, prima della loro immissione in commercio, ad un trattamento di HPP (High Pressure Processing-Trattamento ad Alte Pressioni).

 

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