Micotossine nei mangimi, l’UE aggiorna i valori di riferimento: nuove indicazioni dal 2027
La Raccomandazione rivede i parametri per deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine. Più attenzione alla sensibilità delle diverse specie, alla contaminazione simultanea e alla gestione del rischio lungo la filiera mangimistica

La Commissione europea ha aggiornato il quadro di riferimento per la gestione delle principali micotossine nei mangimi. La nuova Raccomandazione (UE) 2026/1801, adottata il 24 luglio e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 28 luglio u.s., riguarda deossinivalenolo (DON), zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine B1 e B2.
Il provvedimento sostituirà, a partire dal 1° luglio 2027, le Raccomandazioni 2006/576/CE e 2013/165/UE, aggiornando sia le modalità di monitoraggio sia i valori da utilizzare per valutare l’accettabilità delle materie prime e dei mangimi composti.
Valori di riferimento, non limiti massimi
È importante precisare che il documento non introduce “limiti” nel senso giuridico proprio del termine, ma valori di riferimento raccomandati. Questi rappresentano soglie operative da utilizzare nella valutazione e nella gestione del rischio, senza sostituire gli obblighi generali di sicurezza previsti dalla normativa europea sui mangimi.
Il superamento di un valore di riferimento, quindi, non determina automaticamente l’illegalità del prodotto. Richiede però un’attenta valutazione e l’adozione di misure precauzionali capaci di garantire che il mangime rimanga sicuro, adatto all’impiego previsto e conforme ai requisiti stabiliti dai regolamenti europei.
L’aggiornamento parte dalle nuove valutazioni EFSA
La revisione tiene conto dei dati più recenti sulla presenza delle micotossine e dei pareri scientifici pubblicati dall’EFSA negli ultimi anni. Le valutazioni hanno permesso di definire con maggiore precisione gli effetti avversi nelle diverse specie animali e di aggiornare i relativi livelli di esposizione.
Per il DON sono stati considerati, tra gli effetti cronici più significativi, la riduzione dell’ingestione e del peso corporeo. I riferimenti tossicologici sono stati abbassati per cavalli, polli da carne e tacchini. Analoghe revisioni hanno interessato le fumonisine per pollame e cavalli e, con particolare rilievo per il comparto dei ruminanti, le tossine T-2 e HT-2 per pecore e bovine.
La Raccomandazione introduce valori distinti in funzione della micotossina, della materia prima e della categoria animale. Nel caso dello zearalenone, ad esempio, sono previste indicazioni specifiche per bovini da latte, vitelli, ovini e caprini; per le fumonisine viene invece mantenuta una differenziazione tra ruminanti adulti e giovani animali.
Tutti i valori sono espressi in milligrammi per chilogrammo di mangime, corrispondenti a parti per milione, con un tasso di umidità del 12%.
DEOSSINIVALENOLO
FUMONISINE B1 e B2
OCRATOSSINA A
Tossine T-2 e HT-2
ZEARALENONE
(1) Nel caso delle materie prime per mangimi destinate a essere somministrate direttamente agli animali occorre prestare particolare attenzione a che il loro utilizzo nella razione giornaliera non comporti un’esposizione degli animali a tali micotossine superiore a quella che comporterebbe una razione giornaliera composta esclusivamente da mangimi completi.
(2) Il riferimento a cereali, avena e prodotti derivati non comprende unicamente le materie prime per mangimi di cui alla voce 1 “Cereali in grani e prodotti derivati” dell’elenco delle materie prime per mangimi di cui all’allegato, parte C, del regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1), ma anche altre materie prime a base di cereali usate nei mangimi, in particolare paglia di cereali e altri foraggi e foraggi grossolani, compresi anche pseudo-cereali (quali grano saraceno e quinoa) e prodotti derivati.
(3) L’espressione “Granoturco e prodotti derivati” non si riferisce unicamente alle materie prime per mangimi di cui alla voce 1 “Cereali in grani e prodotti derivati” dell’elenco delle materie prime per mangimi di cui all’allegato, parte C, del regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1), ma anche ad altre materie prime a base di granoturco usate nei mangimi, in particolare insilato di granoturco e altri foraggi e foraggi grossolani.
(4) Il termine “insilato verde” si riferisce alla biomassa insilata da seminativi e prati costituiti da qualsiasi tipo di erba, leguminosa o pianta erbacea (diverse da cereali, granoturco, barbabietola da zucchero e soia) e il termine “farina di foraggio” si riferisce al prodotto ottenuto per essiccazione e macinazione e in alcuni casi compattamento delle piante da foraggio (diverse da cereali, granoturco, barbabietola da zucchero e soia) (elenco delle materie prime per mangimi di cui all’allegato, parte C, del regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1)).
Analisi simultanee per conoscere la co-occorrenza
Un elemento centrale del nuovo approccio è il monitoraggio simultaneo delle diverse micotossine nello stesso campione. Agli Stati membri, con il coinvolgimento attivo degli operatori, viene raccomandato di ricercare contemporaneamente DON, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine B1 e B2.
L’obiettivo è raccogliere informazioni più solide sulla presenza concomitante di più contaminanti, una condizione frequente nelle materie prime e nei mangimi ma che non può essere adeguatamente descritta attraverso analisi separate e non coordinate.
I valori entrano nella gestione HACCP
La Commissione raccomanda che i valori siano applicati dagli operatori e dagli agricoltori per determinare l’accettabilità delle materie prime e dei mangimi composti. Per gli operatori del settore mangimistico dovranno inoltre diventare parte integrante dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo, contribuendo alla definizione dei limiti critici nei piani HACCP.
Quando un mangime completo, complementare o una materia prima destinata alla somministrazione diretta supera il valore indicato, dovrà essere effettuata una valutazione del rischio, considerando anche eventuali misure di attenuazione. La Raccomandazione richiama inoltre la necessità che i fornitori mettano a disposizione dei fabbricanti informazioni sufficienti sulla contaminazione delle materie prime, così da consentire una formulazione sicura soprattutto per le categorie animali più sensibili.
Mangimi complementari
Per i mangimi complementari non viene fissata una serie autonoma di valori. Il riferimento deve essere calcolato tenendo conto della proporzione prevista nella razione giornaliera, in modo che l’impiego del prodotto non determini un’esposizione superiore a quella consentita per il corrispondente mangime completo.
La concentrazione ammissibile nel complementare non potrà comunque superare quella calcolata considerando il valore previsto per le materie prime utilizzate e la loro proporzione nel prodotto. In caso di superamento dei riferimenti applicabili, dovranno essere fornite all’acquirente informazioni chiare sul tenore di micotossine e dovrà essere verificata la sicurezza dell’impiego previsto.
Dati all’EFSA entro il 30 giugno
Gli Stati membri e gli operatori sono invitati a trasmettere ogni anno all’EFSA, entro il 30 giugno, i risultati dei monitoraggi relativi all’anno precedente. I dati dovranno essere strutturati secondo gli standard dell’Autorità, così da alimentare una banca dati europea armonizzata sulla presenza dei contaminanti chimici negli alimenti e nei mangimi.
Due scadenze per l’adeguamento
I nuovi valori dovranno essere presi in considerazione dal 1° luglio 2027. Per granoturco, sorgo, soia, girasole e relativi prodotti derivati, la decorrenza è invece fissata al 1° ottobre 2027.
Il periodo transitorio consentirà alla filiera di aggiornare i programmi di campionamento, le specifiche di acquisto, i rapporti con i fornitori e i sistemi di autocontrollo. Per allevatori, nutrizionisti e mangimisti il cambiamento non riguarderà quindi soltanto i valori riportati nell’allegato, ma soprattutto il modo in cui il rischio micotossine viene misurato, comunicato e gestito lungo l’intera catena.
























































































GDPR Compliant