Biogas e biometano, il Senato apre a nuovi sottoprodotti agricoli
Nel DL Carburanti approvato il 15 ottobre u.s., una modifica amplia l’impiego dei residui delle produzioni agricole non alimentari. Previsti requisiti qualitativi, documentazione e limiti per il digestato. Il provvedimento passa ora alla Camera

Più possibilità di valorizzare i residui agricoli negli impianti di biogas e biometano, collegando la produzione energetica al successivo impiego del digestato. È l’obiettivo della modifica inserita nel decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, il cosiddetto DL Carburanti, il cui disegno di legge di conversione è stato approvato con modificazioni dal Senato il 15 ottobre. Il testo passa ora all’esame della Camera.
Quali residui potranno essere utilizzati
La novità è introdotta dall’emendamento 1.0.31, testo 2, a prima firma della senatrice Maria Nocco, sottoscritto anche da Etelwardo Sigismondi, entrambi di Fratelli d’Italia. La proposta, approvata in Commissione e confluita nell’articolo 1-bis, interviene sulla disciplina introdotta dall’articolo 1-decies del decreto-legge n. 63/2026.
L’ampliamento riguarda i residui delle attività di trasformazione o valorizzazione di prodotti agricoli destinati alla produzione di biocombustibili, biomolecole e biomateriali. Potranno essere ammessi negli impianti come sottoprodotti se presentano caratteristiche qualitative equivalenti a quelle dei residui agroalimentari e soddisfano tutte le condizioni dell’articolo 184-bis del Codice dell’ambiente. Il testo approvato è consultabile nel fascicolo ufficiale degli emendamenti del Senato.
Dall’ingresso nell’impianto all’impiego del digestato
L’estensione è accompagnata da condizioni precise. I residui non dovranno contenere sostanze chimiche pericolose ai sensi del regolamento REACH, né derivare da processi che ne comportino il rilascio. Il produttore dovrà mettere a disposizione del gestore dell’impianto la documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti, compresa la caratterizzazione del processo e delle sostanze impiegate, secondo il decreto ministeriale n. 264/2016.
Il loro utilizzo sarà inoltre subordinato al rispetto, da parte del digestato, dei valori limite dell’Allegato IX, parte B, del DM 25 febbraio 2016, che disciplina anche l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato. Restano previste la comunicazione e le prescrizioni richiamate dalla normativa per l’impiego sui terreni.
Per gli operatori, il punto da valutare sarà quindi l’intera gestione della matrice: origine, processo produttivo, documentazione e qualità del materiale restituito ai campi. La possibilità di recuperare energia acquista valore quando si accompagna alla corretta gestione agronomica dei nutrienti.
Il CIB: rimuovere gli ostacoli alla valorizzazione delle risorse
Il Consorzio Italiano Biogas accoglie favorevolmente il passaggio parlamentare.
«Questo risultato è frutto del lavoro che il CIB porta avanti da tempo per rimuovere gli ostacoli normativi allo sviluppo della filiera e contribuire al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC»,
dichiara il presidente Piero Gattoni nel comunicato stampa. Il presidente ringrazia in particolare la senatrice Nocco, il gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per l’attenzione dedicata alla questione.
Il tema si collega al ruolo delle agroenergie già approfondito da Ruminantia nell’articoloa cura di Gabriele Scrofani “Quanto stanno contribuendo gli allevamenti italiani alla produzione di energia rinnovabile?”. La modifica ora all’esame del Parlamento affronta un aspetto concreto di questo percorso: ampliare le risorse valorizzabili mantenendo il collegamento tra produzione energetica e qualità del digestato.
Fonti: comunicato stampa CIB; scheda dell’Atto Senato n. 2029; dossier del Servizio Studi n. 760/1, articolo 1-bis.
















































































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